Superbonus e bonus edilizi “tradizionali” il blocco delle cessioni dal 17 marzo 2023
Con il D.L. n. 11/2023, varato il 16 febbraio 2023 dal Governo, viene previsto lo stop alle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura) dei bonus casa, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Si prevede tuttavia, una clausola di salvaguardia per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che avevano già avviato le pratiche edilizie in argomento, declinata diversamente a seconda delle agevolazioni spettanti.
Nel dettaglio, per gli interventi agevolati con il Superbonus (sia per lavori trainanti che per lavori trainati) in misura pari al 110% - 90% - 70% - 65% è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 condizione che, sino al 16 febbraio 2023 (compreso) risultino verificati i seguenti requisiti:
Superbonus 110%
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Tipo intervento
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Condizioni da verificare al 16.2.2023
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Interventi effettuati dai condomìni
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- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
- presentata la Cilas
I due requisiti devono sussistere contemporaneamente: il possesso della sola delibera di approvazione dei lavori, ancorché tempestiva, non salva le opzioni per cessione o sconto
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Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
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Interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici
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- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
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Anche per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%) è possibile evitare la tagliola del blocco delle cessioni. La possibilità di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo è garantita in questo caso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023, sono verificate le seguenti condizioni:
Bonus edilizi diversi dal superbonus
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Tipo intervento
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Titolo abilitativo
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Condizioni da verificare al 16.2.2023
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- bonus ristrutturazioni del 50%
- ecobonus del 50-65%
- sismabonus ordinario (dal 50% fino all’85%)
- bonus facciate (90% per le spese 2020 e 2021, 60% per quelle del 2022);
- installazione degli impianti fotovoltaici
- installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche
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Necessario
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- presentata la richiesta del titolo abilitativo (ad esempio la CILA o la SCIA) al Comune
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Non necessario
(opere che ricadono nell’attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo)
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- devono essere già iniziati i lavori
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- sia stato registrato il contratto preliminare d’acquisto, oppure,
- sia stato stipulato il contratto definitivo di compravendita
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Con il nuovo Decreto viene soppressa anche la possibilità di cessione riservata ai contribuenti incapienti che era stata introdotta nel 2016. La cancellazione non si estende, tuttavia, alla cessione dei bonus diversi da quelli edilizi tra i quali, ad esempio:
• il credito d’imposta SuperAce;
• i crediti energia e gas per la seconda metà del 2022;
• il cosiddetto “bonus chef”, etc.
Il caso dei caldaisti e degli installatori di infissi: come attestare la data di inizio lavori?
Sulla scorta delle tabelle sopra riportate appare evidente che la situazione foriera di maggiori incertezze riguarda le opere che ricadono nell’attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo (ad esempio, la sostituzione delle finestre o il cambio della caldaia).
Posto che in tal caso non è prevista una comunicazione o autorizzazione degli uffici comunali, la norma richiede infatti che alla data del 16 febbraio 2023 i lavori risultino già iniziati. Ma come attestare la data?
Per provare il possesso del requisito e quindi poter procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, la strada maestra sembrerebbe essere quella di fornire una dichiarazione di atto notorio (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) che attesti il giorno di avvio dei lavori (ma sarebbe opportuno al più presto un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che lo confermi).
Oltre a indicare la data effettiva di inizio dei lavori si consiglia di attestare anche la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Per contro, la cessione o lo sconto sono preclusi per tutti i lavori già concordati con l’impresa, e magari già pagati in parte, che però non sono ancora partiti. Il caso tipico è proprio quello della sostituzione della caldaia o delle finestre (che spesso si risolve in pochi giorni e prevede il pagamento di acconti all’ordine).
Al 16 febbraio 2023 il Sig. Rossi ha già ordinato gli infissi con lo sconto in fattura ma, a causa dei ritardi nelle consegne dei materiali (circostanza ormai tristemente abituale), non conosce la data in cui il fornitore effettivamente procederà alla sostituzione. Può il contribuente utilizzare ancora lo sconto in fattura?
Purtroppo, la risposta è negativa. Al caso descritto si applica, infatti, la stretta sui trasferimenti dei crediti prevista dall’art. 2, D.L. n. 11/2023 in quanto i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16 febbraio 2023.
Trattandosi di interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, come detto, la disciplina in argomento non si applica, a prescindere dall’importo dei lavori, solo se gli stessi erano “già iniziati” entro il 16 febbraio 2023.
La firma del contratto di acquisto dei beni o di prestazione dei sevizi non può essere assimilata all’inizio lavori, di conseguenza l’unica esimente è rappresentata dall’autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure ci si dovrà rassegnare all’utilizzo dell’agevolazione direttamente nel modello Redditi.
Riferimenti normativi:
La richiesta del titolo abilitativo mette al riparo la cessione del credito: come attestare la data?
di Marco Bomben | 6 Marzo 2023
Anche per le agevolazioni edilizie “tradizionali” (bonus casa al 50%, ecobonus, sismabonus o eliminazione barriere architettoniche) la via d’uscita per evitare la stretta sulle cessioni prevista dal D.L. n. 11/2023 passa dalla richiesta del titolo abilitativo che dovrà essere necessariamente anteriore al 17 febbraio 2023. La situazione si complica, tuttavia, nell’ambito degli interventi per cui non è prevista alcuna comunicazione o autorizzazione degli uffici comunali, dove è necessario fare riferimento alla data di inizio dei lavori da attestare verosimilmente con dichiarazione di atto notorio.
Superbonus e bonus edilizi “tradizionali” il blocco delle cessioni dal 17 marzo 2023
Con il D.L. n. 11/2023, varato il 16 febbraio 2023 dal Governo, viene previsto lo stop alle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura) dei bonus casa, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Si prevede tuttavia, una clausola di salvaguardia per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che avevano già avviato le pratiche edilizie in argomento, declinata diversamente a seconda delle agevolazioni spettanti.
Nel dettaglio, per gli interventi agevolati con il Superbonus (sia per lavori trainanti che per lavori trainati) in misura pari al 110% - 90% - 70% - 65% è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 condizione che, sino al 16 febbraio 2023 (compreso) risultino verificati i seguenti requisiti:
Superbonus 110%
Tipo intervento
Condizioni da verificare al 16.2.2023
Interventi effettuati dai condomìni
I due requisiti devono sussistere contemporaneamente: il possesso della sola delibera di approvazione dei lavori, ancorché tempestiva, non salva le opzioni per cessione o sconto
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
Interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Anche per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%) è possibile evitare la tagliola del blocco delle cessioni. La possibilità di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo è garantita in questo caso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023, sono verificate le seguenti condizioni:
Bonus edilizi diversi dal superbonus
Tipo intervento
Titolo abilitativo
Condizioni da verificare al 16.2.2023
Necessario
Non necessario
(opere che ricadono nell’attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo)
Con il nuovo Decreto viene soppressa anche la possibilità di cessione riservata ai contribuenti incapienti che era stata introdotta nel 2016. La cancellazione non si estende, tuttavia, alla cessione dei bonus diversi da quelli edilizi tra i quali, ad esempio:
• il credito d’imposta SuperAce;
• i crediti energia e gas per la seconda metà del 2022;
• il cosiddetto “bonus chef”, etc.
Il caso dei caldaisti e degli installatori di infissi: come attestare la data di inizio lavori?
Sulla scorta delle tabelle sopra riportate appare evidente che la situazione foriera di maggiori incertezze riguarda le opere che ricadono nell’attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo (ad esempio, la sostituzione delle finestre o il cambio della caldaia).
Posto che in tal caso non è prevista una comunicazione o autorizzazione degli uffici comunali, la norma richiede infatti che alla data del 16 febbraio 2023 i lavori risultino già iniziati. Ma come attestare la data?
Per provare il possesso del requisito e quindi poter procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, la strada maestra sembrerebbe essere quella di fornire una dichiarazione di atto notorio (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) che attesti il giorno di avvio dei lavori (ma sarebbe opportuno al più presto un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che lo confermi).
Oltre a indicare la data effettiva di inizio dei lavori si consiglia di attestare anche la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Per contro, la cessione o lo sconto sono preclusi per tutti i lavori già concordati con l’impresa, e magari già pagati in parte, che però non sono ancora partiti. Il caso tipico è proprio quello della sostituzione della caldaia o delle finestre (che spesso si risolve in pochi giorni e prevede il pagamento di acconti all’ordine).
Al 16 febbraio 2023 il Sig. Rossi ha già ordinato gli infissi con lo sconto in fattura ma, a causa dei ritardi nelle consegne dei materiali (circostanza ormai tristemente abituale), non conosce la data in cui il fornitore effettivamente procederà alla sostituzione. Può il contribuente utilizzare ancora lo sconto in fattura?
Purtroppo, la risposta è negativa. Al caso descritto si applica, infatti, la stretta sui trasferimenti dei crediti prevista dall’art. 2, D.L. n. 11/2023 in quanto i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16 febbraio 2023.
Trattandosi di interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, come detto, la disciplina in argomento non si applica, a prescindere dall’importo dei lavori, solo se gli stessi erano “già iniziati” entro il 16 febbraio 2023.
La firma del contratto di acquisto dei beni o di prestazione dei sevizi non può essere assimilata all’inizio lavori, di conseguenza l’unica esimente è rappresentata dall’autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure ci si dovrà rassegnare all’utilizzo dell’agevolazione direttamente nel modello Redditi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Barriere architettonicheBonus 110%Riqualificazione energeticaSisma bonus
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
Come si chiama il provvedimento del Governo che ha introdotto lo stop alle opzioni previste dall'articolo 121 del D.L. n. 34/2020?
Il provvedimento del Governo si chiama D.L. n. 11/2023, varato il 16 febbraio 2023.
A partire da quale data entra in vigore lo stop alle opzioni previste per i bonus casa?
Lo stop alle opzioni previste per i bonus casa entra in vigore a partire dal 17 febbraio 2023.
Quali sono le condizioni da verificare al 16 febbraio 2023 per poter optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per gli interventi agevolati con il Superbonus?
Le condizioni da verificare sono: per gli interventi effettuati dai condomìni, è necessario che sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e che sia stata presentata la Cilas; per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, è necessario che sia stata presentata la Cilas; per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è necessario che sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Fino a quando è possibile evitare il blocco delle cessioni per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus?
È possibile evitare il blocco delle cessioni per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus fino al 31 dicembre 2024 (o al 31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%).
Cosa si consiglia di fare per attestare la data di inizio dei lavori per gli interventi che ricadono nell'attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo?
Si consiglia di fornire una dichiarazione di atto notorio che attesti il giorno di avvio dei lavori e che confermi che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo.