Con la risposta all’interpello n. 232 del 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il conduttore rinuncia a richiedere la restituzione del deposito cauzionale fissato nell’originario contratto d’affitto a fronte dell’impegno, assunto dal locatore, di rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti del conduttore, il deposito cauzionale deve essere assoggettato a IVA da parte del locatore, in quanto rappresenta il corrispettivo di una obbligazione di “non fare”.
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