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BILANCIO

Il bilancio delle “micro imprese”

di Marco Baldin | 22 Marzo 2023
Il bilancio delle “micro imprese”

Con l’avvicinarsi del periodo di redazione dei bilanci da depositare al Registro delle imprese per i soggetti aventi un esercizio coincidente con l’anno solare, assume particolare interesse approfondire quali sono i parametri e quali sono le semplificazioni previste per la redazione del bilancio delle c.d. “micro imprese” . Il presente contributo è volto, pertanto, ad approfondire in via sintetica e operativa gli aspetti salienti delle semplificazioni anzidette.

Redazione del bilancio nelle “micro imprese”

Le “micro imprese” sono società che hanno la possibilità di redigere un bilancio particolarmente semplificato in relazione al fatto che non superano determinati limiti dimensionali particolarmente ridotti.

Il Codice civile riconosce, ai fini della redazione del bilancio, tre categorie di imprese:

  • le società di medie o grandi dimensioni, che devono redigere il bilancio in forma ordinaria;
  • le piccole società, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
  • le micro imprese, cui è dedicato un regime semplificato.

Per individuare il regime applicabile nella predisposizione del bilancio da parte dell’im­presa occorre, quindi, verificare il rispetto di determinati limiti dimensionali.

In particolare, le società non quotate possono redigere il bilancio adottando il regime semplificato previsto per le “micro imprese” quando, nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non su­perano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La specifica disciplina che regola la redazione dei bilanci delle c.d. “micro imprese” è contenuta nell’art. 2435-ter c.c. ed è stata introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015 con effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Per le società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve es­sere verificato nel primo esercizio di attività. Per cui la facoltà di redigere il bilancio con le semplificazioni previste può essere applicata già per il documento relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati. Laddove la durata del primo esercizio sia inferiore (o superiore) a 12 mesi, i valori di ri­ferimento non dovrebbero essere ragguagliati ad anno.

Per quanto riguarda la determinazione del numero dei dipendenti occorre procedere determinando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.

Ad esempio, se sono impiegati 5 dipendenti per 100 giorni e 4 dipendenti per 265 giorni i dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono determinati come
[(5x100) + (4 x 265)]: 365 = 4,27.

In caso di impiego di lavoratori a tempo parziale (part time), essi sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. L’arrotondamento all’unità superiore dovrà avvenire per la sola frazione superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.

Le semplificazioni previste per le “micro imprese”

Stato patrimoniale

Lo schema di Stato patrimoniale delle micro imprese è determinato secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis del c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Conseguentemente:

  • lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, mentre possono essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi;
  • le voci “A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e “D - Ratei e risconti” dell’attivo possono essere comprese nella voce C.II dedicata ai crediti dell’attivo circolante;
  • la voce “E - Ratei e risconti” del passivo può essere compresa nella voce “D - Debiti”;
  • nelle voci “C.II - Crediti” dell’attivo circolante e “D - Debiti” del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Conto economico

Lo schema di Conto economico delle “micro imprese” prevede che le seguenti voci possano essere tra loro raggruppate:

  • “A.2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e “A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”;
  • “B.9.c - Trattamento di fine rapporto”, “B.9.d - Trattamento di quiescenza e simili” e “B.9.e - Altri costi” per il personale;
  • “B.10.a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, “B.10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali” e “B.10.c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”;
  • “C.16.b - Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e “C.16.c - Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”;
  • “D.18.a) - Rivalutazioni di partecipazioni”, “D.18.b) - Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” e “D.18.c) - Rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”;
  • “D.19.a) - Svalutazioni di partecipazioni”, “D.19.b) - Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” e “D.19.c) - Svalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Lo schema di Conto economico non include le voci “D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

Rendiconto finanziario

Le “micro imprese” sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

Nota integrativa

La semplificazione sicuramente più rilevante per queste imprese riguarda sicuramente l’esonero dalla redazione della nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

  • l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
  • l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

Si ricorda, inoltre, che le società cooperative che intendano avvalersi delle semplificazioni previste per la redazione del bilancio delle “micro imprese” dovranno indicare anche le informazioni richieste dall’art. 2513 e 2545-sexies del c.c., ovvero:

  • documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 c.c.
  • determinazione dell’importo ristornabile ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c.
  • criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) e indicazione dell’attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell’art. 2545-sexies c.c.
  • procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)

Le cooperative sociali, per le quali è prevista la prevalenza mutualistica “di diritto”, porranno in evidenza il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 381/1991 e il rispetto delle clausole statutarie di non lucratività, previste dall’art. 2514 c.c. Si ritiene che l’informativa debba comunque contenere i dati economici inerenti gli scambi mutualistici posti in essere con i soci, affinché possano essere valutati gli obiettivi di mutualità interna.

Relazione sulla gestione

Le “micro imprese” sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Da ultimo si precisa che le “micro imprese”, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426, comma 1, numeri 1 e 8 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, mentre non sono obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato.

Riferimenti normativi: