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ACCERTAMENTO

I benefici premiali degli ISA

di Marco Baldin | 14 Marzo 2023
I benefici premiali degli ISA

Gli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità) sono formati da un insieme di indici elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’attendibilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Nel presente contributo analizzeremo: benefici premiali degli ISA, livelli di affidabilità fiscale e cause di esclusione.

Il regime premiale ISA

Ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA è riconosciuto uno specifico regime premiale, in presenza del punteggio previsto dalla norma.

In particolare, l’art. 9-bis, comma 11 D.L. n. 50/2017 prevede che in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli indici sintetici fiscali, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Livelli di affidabilità fiscale

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali. Infatti, sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, al fine di definire quelle che sono le specifiche strategie di verifica e di prevenzione del rischio di evasione fiscale, sono tenute a tenere in considerazione il livello di affidabilità derivante dagli ISA oltre a specifiche informazioni presenti in anagrafe tributaria.

Benefici del regime premiale ISA

Come detto uno dei benefici premiali maggiormente interessante per i contribuenti è rappresentato dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a euro 50.000 annui, relativamente all’IVA maturato per il 2022, ovvero all’IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2023) e per un importo non superiore a euro 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP maturati nel 2021. Per godere di questo beneficio è necessario ottenere un punteggio ISA di almeno 8 nel periodo d’imposta di applicazione oppure, alternativamente, avere un punteggio di almeno 8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.

Un altro importante beneficio è l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito Iva maturato per il 2022, ovvero infrannuale maturato nei primi 3 mesi del 2023 per un importo non superiore a euro 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2023). Anche per l’accesso a questo beneficio è necessario possedere gli stessi punteggi ISA del precedente.

Inoltre, sempre per i contribuenti con un punteggio ISA minimo di 8 nel periodo di applicazione, è prevista l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo 2021.

Per i contribuenti che hanno un punteggio ISA di 8,5 nel periodo di applicazione oppure un punteggio di 9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020 è prevista anche l’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi.

Da ultimo, per i contribuenti con un punteggio minimo ISA di 9, sia di periodo che come media semplice, sono previsti due ulteriori benefici:

  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Cause di esclusione e regime ISA

Occorre però tenere presente che, in presenza di cause di esclusione, non è possibile accedere ai benefici per il contribuente neanche nel caso in cui dovendo compilare il modello si raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente per godere delle misure premiali.

Inoltre, i contribuenti che, nel medesimo periodo di imposta, generano sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Riferimenti normativi:

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