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IRPEF

Detrazioni IRPEF: spese sanitarie al netto di rimborsi e bonus

di Sandra Pennacini | 23 Marzo 2023
Detrazioni IRPEF: spese sanitarie al netto di rimborsi e bonus

Tra crediti d’imposta, bonus e detrazioni, il modello redditi 2023 anno d’imposta 2022 si presenta - così come già accaduto in passato - sempre più complesso. Nell’esposizione delle spese che danno diritto alla detrazione IRPEF è sempre necessario monitorare l’ammontare effettivamente rimasto a carico del contribuente, senza tenere conto (ma non sempre) dei rimborsi ottenuti da terzi e degli eventuali bonus. Andiamo nel seguito ad analizzare i casi che possono presentarsi con riferimento alle spese sanitarie.

Premessa

L’anno di imposta 2022 è stato caratterizzato dall’introduzione di numerosi crediti d’imposta e bonus, concessi ai contribuenti a vario titolo. Si tratta di aspetti dei quali occorre tenere conto nella compilazione del modello Redditi, posto che le detrazioni vengono concesse solo con riferimento alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. È pertanto necessario monitorare sia i dati indicati nella Certificazione Unica, sia le somme oggetto di rimborso da parte di terzi a vario titolo, ove per terzi possiamo - in senso lato - includere anche lo Stato, laddove abbia concesso dei bonus a totale o parziale copertura delle spese sostenute. Molte sono le detrazioni interessate a questa tipologia di problematica, di seguito la disamina delle casistiche che si possono presentare con riferimento alle spese sanitarie.

Detrazione IRPEF per spese sanitarie - criteri generali

Le spese sanitarie, così come tutte le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19%, devono essere documentate da pagamento tracciabile, eccezion fatta per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il pagamento tracciabile deve trovare comprova documentale nei movimenti finanziari (addebito bancomat, transazione carta di credito, bollettino postale, MAV o pagamenti pago PA). Sono ammessi anche i pagamenti effettuati tramite strumenti puramente “virtuali”, quali le app di pagamento, a condizione che si possa produrre “su carta” la comprova del pagamento stesso e che tali movimenti transitino comunque su strumento bancario.
In alternativa, è sufficiente che sul giustificativo di spesa il percettore delle somme precisi lo strumento di pagamento utilizzato. Pertanto, se ad esempio in fattura è precisato che il pagamento è avvenuto a mezzo bancomat, non è necessario conservare altro.

Ciò non significa che il pagamento tracciabile debba essere necessariamente eseguito dall’intestatario del documento di spesa. Ad esempio, è detraibile la spesa sanitaria a nome dell’anziana madre, anche laddove la stessa sia stata pagata con strumento tracciabile intestato ad un figlio della stessa. Altresì, non è nemmeno richiesto che tra il soggetto che effettua il pagamento e l’intestatario del documento di spesa intercorrano rapporti di parentela.

La detrazione spetta nella misura del 19%, solo sulla parte che supera euro 129,11. L’ammontare delle spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari a carico deve essere riportato al rigo RP1, per il totale. La detrazione IRPEF spetta in misura pari al 19% della differenza tra quanto indicato al rigo RP1 e la “franchigia” normativamente prevista, pari a euro 129,11. Alle spese sanitarie non si applica la riduzione delle detrazioni di imposta prevista dalla Legge n. 160/2019art. 1, comma 629, che ha previsto, a partire dal 2020, che per la gran parte delle spese per le quali è prevista detrazione di imposta, tale detrazione sia rapportata al reddito complessivo, ovverosia riconosciuta in misura piena per redditi fino a 120.000 euro, per poi progressivamente ridursi, fino ad azzerarsi nel caso di redditi superiori a 240.000 euro (art. 15, comma 3-bis, del TUIR - D.P.R. n. 917/1986).

Ai fini della detrazione possono essere considerate solo le spese effettivamente rimaste a carico del soggetto che le ha sostenute, ovvero, laddove siano intervenuti rimborsi da parte di terzi, la spesa deve essere computata al netto dei rimborsi stessi. Nel caso delle spese sanitarie, occorre tuttavia effettuare dei distinguo in ragione della tipologia di rimborso ottenuto, come di seguito esaminato.

Quando la spesa sanitaria può essere considerata ai fini della detrazione

Con riferimento alle spese sanitarie, nell’individuare quali sono le spese che concorrono alla determinazione della base di calcolo della detrazione IRPEF del 19%, occorre tenere conto di numerose variabili, in ragione del principio generale che a rilevare è la spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Il quadro di insieme è il seguente:

Spesa rimborsata a seguito di polizza assicurativa malattie stipulata dal contribuente

Posto che il premio assicurativo non è detraibile, resta detraibile la spesa medica, seppure rimborsata.

Spesa rimborsata a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali (punto 441 della CU)

Questa tipologia di contributi non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un ammontare di 3.615,20 euro. Pertanto, le spese sanitarie rimborsate in ragione di questa copertura non possono essere portate in detrazione.

Laddove i contributi versati superino 3.615,20 euro, la differenza concorre a tassazione (per l’ammontare evidenziato al punto 442 della CU). In tale ipotesi, le spese rimborsate possono essere considerate ai fini della detrazione in misura proporzionale al rapporto esistente tra i contributi che hanno concorso alla determinazione del reddito ed il totale dei contributi versati dal sostituto (ovvero ammontare punto 442 della CU diviso somma degli ammontari punto 441+442 della CU). Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023.

Spese risarcite da terzi in ragione di danni alla persona

Le spese rimborsate non possono essere portate in detrazione

Spese rimborsate in ragione di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

I contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso sono detraibili nel limite di 1.300 euro. A fronte di tali versamenti le società rimborsano le spese sanitarie sostenute dai soci; di conseguenza tali spese non possono essere portate in detrazione. Se i contributi versati superano 1.300 euro, i contribuenti possono portare in detrazione le spese sanitarie sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti 1.300 euro ed il totale dei contributi versati.

Nel caso in cui la spesa sanitaria sia rimborsabile e tale rimborso rientri nelle fattispecie che rendono la spesa stessa indetraibile, potrebbe accadere che il rimborso venga materialmente effettuato in un diverso anno di imposta. Si pensi, per esempio, alla spesa sanitaria pagata nel 2022, per la quale il rimborso ottenuto a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente avvenga nel 2023.

In tal caso, il contribuente può scegliere se indicare direttamente la spesa nel quadro RP del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022 già al netto del rimborso ottenuto nell’anno successivo, oppure se portare in detrazione l’intera spesa, e poi dichiarare in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 l’ammontare del rimborso stesso, da indicarsi al rigo RM8, redditi a tassazione separata.

Alle casistiche sovra riportate, che non presentano novità rispetto agli anni passati, quest’anno si aggiunge il caso del bonus vista; la spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive deve essere computata al netto dell’eventuale bonus riconosciuto.

Ricordiamo che il c.d. “bonus vista” è stata previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 21 ottobre 2022 (in G.U. n. 292/2022), in attuazione dell’art. 1, comma 438, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale bonus è stato riconosciuto, sotto forma di voucher di importo pari a 50 euro, dietro presentazione di specifica domanda, a favore dei nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore a 10.000 euro. Il bonus spetta per una sola volta, nel triennio 2021/2023, per ciascun membro del nucleo familiare.

Si ricorda che l’introduzione del bonus vista ha richiesto un aggiornamento delle specifiche di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, avvenuto con il Decreto MEF datato 22 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2023. Tale Decreto è intervenuto ad aggiornare le specifiche tecniche contenute nel precedente Decreto ministeriale del 19 ottobre 2020.

Successivamente, il MEF ha fornito ulteriori dettagli, pubblicando una FAQ all’interno del portale del Sistema Tessera Sanitaria, precisando che la fattura, o il documento commerciale, in presenza di bonus vista, deve essere emessa per l’intero. Il bonus costituisce solo una forma di pagamento. Ai fini della corretta trasmissione delle informazioni al STS il percettore delle somme è stato chiamato ad evidenziare la quota parte riferibile al bonus vista con la codifica “AA”, altre somme, che in tal modo non viene inclusa nelle spese sanitarie nell’elaborazione della precompilata.

Allo stesso modo, la spesa sanitaria da indicare in sede di redditi non deve tenere conto della quota coperta dal bonus qui richiamato.

Riferimenti normativi:

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