Commento
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Debiti previdenziali da monitorare in caso di stralcio automatico

di Sandra Pennacini | 15 Marzo 2023
Debiti previdenziali da monitorare in caso di stralcio automatico

Con lo stralcio automatico dei ruoli fino a mille euro previsto dalla Legge di Bilancio 2023 è possibile, a differenza di quanto era previsto dalla precedente, ed in parte analoga, misura, evitare che a seguito di detto stralcio venga a crearsi un vuoto contributivo. Sul punto è intervenuto l’ODCEC, su invito della Direzione Generale Entrate INPS, con Informativa n. 31 diramata il 7 marzo 2023.

Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 222 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…).

In ragione di quanto disposto, senza che il contribuente abbia necessità di attivarsi in alcun modo, tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione che rispettano tutte le caratteristiche summenzionate, verranno automaticamente cancellati.

Si tratta di una misura che, senza dubbio, è di interesse per i contribuenti, ma non solo, posto che consente all’Agente della Riscossione di svuotare i propri magazzini, eliminando tutta una serie di ruoli di dubbia esigibilità, il cui recupero potrebbe comportare un dispendio di energie tale da rendere l’azione esecutiva di scarso interesse.

Ne consegue che tutte le parti interessate, ovverossia Agenzia delle Riscossione ed i contribuenti, conseguono dei benefìci dalla misura qui richiamata. Tuttavia, laddove ad essere oggetto di potenziale stralcio siano debiti di natura contributiva, non sempre il contribuente ha interesse a che il debito sia cancellato, poiché laddove ciò si verifica, il periodo di contribuzione per il quale i versamenti non sono stati effettuati non potrà essere colmato in alcun modo.

Di conseguenza, è opportuno valutare con attenzione il da farsi, verificando quali solo i debiti potenzialmente oggetto di stralcio e, laddove tra questi siano presenti debiti di carattere previdenziale, ulteriormente effettuare delle considerazioni in ordine alla convenienza di procedere comunque al versamento delle somme, prima che intervenga lo stralcio, con la finalità di non generare discontinuità nella situazione dei versamenti previdenziali.

Le differenze tra lo stralcio previsto dal D.L. n. 119/2018 e quello contenuto nella manovra finanziaria 2023

Come accennato in premessa, sussiste un’importante differenza tra quanto era stato consentito ai contribuenti in occasione della precedente pace fiscale di cui al D.L. n. 119/2018 e quanto invece è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Infatti, la precedente misura, con riferimento ai debiti di ammontare inferiore a 1.000 euro, non consentiva di procedere al versamento volontario delle somme dovute con riferimento ai ruoli stralciabili.

A tal proposito si ricorda il dettato dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 119/2018:

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (…).
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate (…)
.

Completamente diversa invece è la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2023, che non prevede che eventuali versamenti vengano imputati ad altri debiti diversi da quelli oggetto di scarto, o rimborsati, e che pertanto lascia spazio alla possibilità per il contribuente di versare tale contribuzione.

Come espressamente riportato nell’informativa ODCEC su indicazioni dell’INPS: “Nelle more dell’automatico annullamento che opererà alla data del 31 marzo 2023, il comma 223 dispone la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo”.

Gli aspetti da attenzionare

In ragione di quanto sopra evidenziato, è nell’interesse dei contribuenti verificare la presenza di ruoli che possono essere oggetto di stralcio e, più nel dettaglio, porre l’attenzione a quelli che si riferiscono a contributi previdenziali, posto che il mancato versamento di uno o più debiti comporterà l’assenza dei corrispondenti contributi accreditati sulla posizione del contribuente, con le conseguenze di seguito schematizzate:

Gestione

Conseguenza del mancato versamento dei contributi

Artigiani e Commercianti

Mancato accredito della contribuzione e delle relative mensilità ai fini pensionistici

Professionisti iscritti alla Gestione Separata

Mancato accredito della contribuzione e mancato riconoscimento dei relativi mesi ai fini pensionistici

Lavoratori autonomi agricoli

Mancato accredito dell’intera annualità

Come ben evidenziato nell’Informativa qui in commento “la questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.”

Per concludere, vi è un ulteriore aspetto, alquanto particolare, da richiamare. Ci si riferisce alla posizione dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata, cui viene applicata una trattenuta per i contributi previdenziali posti a loro carico, nella misura di 1/3. Ad essere tenuti al versamento, tuttavia, sono i committenti; ebbene, laddove questi ultimi non avessero provveduto, e si avvalessero dello stralcio (giovandosi quindi in misura diretta del beneficio previsto dalla Legge di Bilancio 2023), saranno i primi, ovvero i collaboratori, a non vedersi accreditati i contributi, posto che la loro posizione assicurativa viene alimentata esclusivamente in ragione dei versamenti effettivamente eseguiti.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE