Commento
MANOVRA 2023

Contributo sugli extraprofitti: alla cassa entro il 31 marzo

di Devis Nucibella | 21 Marzo 2023
Contributo sugli extraprofitti: alla cassa entro il 31 marzo

Con la risoluzione n. 15/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo da utilizzare per pagare, entro il 31 marzo, l’eventuale maggior importo del contributo sugli extraprofitti dovuto a seguito del ricalcolo previsto dalle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2023; oppure per compensare, sempre dal 31 marzo prossimo, l’eventuale eccedenza a credito rispetto a quanto già versato entro il 30 novembre 2022. La risoluzione ha inoltre istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento entro fine giugno del nuovo contributo di solidarietà 2023 previsto dai commi da 115 a 119 della Legge n. 197/2022 oltre a quelli per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha istituito con i commi da 115 a 119:

  • un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 (c.d. “contributo di solidarietà”);
  • per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.

Ambito soggettivo

L’ambito soggettivo è costituito dai soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.

Il contributo è dovuto, in particolare, dai soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l’eccezione degli enti non commerciali. Le stabili organizzazioni, in particolare, calcolano il suddetto limite del 75% considerando i soli ricavi imputabili alle attività svolte dalla stabile organizzazione in Italia.

Rientrano nel perimetro soggettivo del prelievo anche i soggetti IRES che abbiano optato per la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale, nonché le società che imputano ai soci il reddito pro-quota in base al regime della trasparenza.

Soggetti esclusi

Sono soggetti esclusi dal pagamento del contributo quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice ATECO 47.30.00).

Calcolo

Il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50% su una base imponibile che, di fatto, è costituita dagli “extraprofitti”. Questa, infatti, è pari all’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.

Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del TUIR, senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.

Per le società che optano per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza, inoltre, il reddito deve essere determinato autonomamente. Le società trasparenti, di conseguenza, calcolano il reddito indipendentemente dall’imputazione, a valle, delle quote ai soci, così come le società partecipanti lo determinano senza tener conto delle quote di reddito ad essi imputati da altri soggetti passivi.

Limite massimo

L’ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore ad una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per le stabili organizzazioni tale limite si applica prendendo a riferimento il fondo di dotazione fiscalmente congruo di cui all’art. 152, comma 2, del TUIR.

Versamento

Il versamento del contributo dovuto deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Fanno eccezione:
• i soggetti che, per effetto delle previsioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i quali versano il contributo entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
• i soggetti con esercizio sociale “a cavallo” dell’anno solare, i quali possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per tale prelievo, tuttavia, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso.

Le modifiche portate dalla Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 rispetto al contributo inizialmente previsto dall’art. 37  del D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”) ha previsto che il contributo straordinario venga circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari dalle attività del settore energetico. Tale delimitazione dell’ambito soggettivo non comporta tuttavia effetti sull’ambito oggettivo del contributo: la base imponibile del contributo resta ancorata alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive, desumibile dalle LIPE, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021.

Non concorrono invece più alla determinazione della base imponibile, benché si tratti di operazioni riportate nei totali delle operazioni attive e passive desumibili dalle LIPE:

  • le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del contributo stesso;
  • le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. da 77-septies del D.P.R. n. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA.

Versamento della maggiorazione entro il 31 marzo

Il soggetto che, per effetto di tali modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15 del 14 marzo 2023, ha istituto il codice tributo:

  • 2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - RIDETERMINAZIONE - art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nel caso opposto di contributo versato oltre il dovuto, invece, l’eccedenza di versamento può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.

La risoluzione ha inoltre istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento entro fine giugno del nuovo contributo di solidarietà 2023 previsto dai commi da 115 a 119 della Legge n. 197/2022, oltre a quelli per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento. I codici tributo in questione corrispondono a:

  • 2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Riferimenti normativi:

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