Premessa
I bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.) si concretizzano in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi in più quote annuali di pari importo. Per alcuni di essi e per spese riferite a determinati anni, il legislatore, ha permesso di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura, da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale a sua volta recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta, che può utilizzare in compensazione oppure cedere ulteriormente a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari);
- oppure cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa che ha effettuato i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo a terzi.
Volendo riepilogare:
Bonus fiscali per lavori su immobili
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Tipologia di bonus
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Descrizione
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Percentuale e quote di detrazione
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Sconto in fattura o cessione del credito
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Bonus ristrutturazione
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Lavori di recupero del patrimonio edilizio
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50% (10 anni)
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SÌ (spese dal 2020)
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Ecobonus ordinario
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Lavori finalizzati al miglioramento energetico dell’immobile
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Dal 50% al 75% (10 anni)
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SÌ (spese dal 2020)
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Sismabonus ordinario
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Lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche
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Dal 50% all’85% (5 anni)
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SÌ (spese dal 2020)
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Bonus facciate
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Lavori di recupero della facciata esterna (visibile) dell’immobile
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- 90%, spese 2020 e 2021
- 60%, spese 2022
(10 anni)
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SÌ (spese dal 2020)
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Superbonus
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Lavori trainanti e trainati effettuati sull’immobile
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110% o 90% (5 anni se spese prima del 2022 oppure 4 anni se spese dopo il 2021)
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SÌ
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Bonus barriere architettoniche 75%
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Lavori finalizzati all’eliminazione o superamento barriere architettoniche
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75% (5 anni)
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SÌ
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Bonus mobili
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Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di immobile oggetto di ristrutturazione
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50% (10 anni)
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NO
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Bonus verde
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Lavori di sistemazione a verde
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36% (10 anni)
|
NO
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Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020. Inizialmente era previsto solo per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche. Poi la Legge di Bilancio 2023 (comma 365) lo ha prorogato anche alle spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025.
Il bonus facciate, ad oggi, non esiste più, nel senso che è stato previsto solo per spese 2020, 2021 e 2022.
Il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito che per tutti i bonus casa, dal 17 febbraio 2023, non si potrà più optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Sono però previste delle eccezioni. Infatti, si potrà ancora optare per sconto o cessione per i lavori il cui titolo abilitativo è presentato entro il 16 febbraio 2023. In caso di lavori in edilizia libera, l’opzione è ancora possibile solo per i lavori iniziati entro il 16 febbraio 2023. Infine, se trattasi di lavori su parti comuni del condominio, è ancora possibile optare per sconto o cessione se anche la delibera di approvazione degli interventi risulti adottata entro il 16 febbraio 2023. Si consideri però che il decreto deve essere ancora convertito in legge. Dunque, potrebbero arrivare anche altri cambiamenti.
La successione ereditaria: regole ad hoc per la detrazione
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare n. 28/E del 2022).
Tale regola, tuttavia, non vale per il bonus mobili (in tal caso le quote residue sono perse).
Nel 2019, un contribuente ha sostenuto spese che danno diritto al bonus ristrutturazione. Questi:
• nel Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019) ha goduto della prima delle 10 rate di detrazione,
• nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) ha goduto della seconda rata di detrazione,
• nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) ha goduto della seconda rata di detrazione.
A gennaio 2023 il contribuente è deceduto. Il figlio Giovanni eredita l’immobile oggetto dei lavori e ne conserva la detenzione materiale (ad esempio ci vive). Il figlio acquisisce il diritto a godere delle restanti 6 quote di detrazione. La quarta quota, ossia quelle imputabile al periodo d’imposta 2022, dovrà essere indicata dal figlio nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) che questi presenterà per conto del padre deceduto.
Si tenga presente che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Riprendendo l’esempio di prima, se il figlio Giovanni, nel 2024 dovesse concedere in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (quindi non potrà godere delle rate di detrazione di competenza del 2024 e successive). Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
Riepilogando:
Regola in casi di decesso
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Tipologia di bonus
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Validità regola in caso di decesso (Passaggio quote residue dal de cuius all’erede)
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Bonus ristrutturazione
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SÌ
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Ecobonus ordinario
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SÌ
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Sismabonus ordinario
|
SÌ
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Bonus facciate
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SÌ
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Superbonus 110%
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SÌ
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Bonus barriere architettoniche 75%
|
SÌ
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Bonus mobili
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NO
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Bonus verde
|
SÌ
|
L’ipotesi della cessione del credito
Laddove il contribuente deceduto avesse optato, prima del decesso, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, nulla succede in merito a tale opzione. Si tratta di un diritto già acquisito (e goduto dal deceduto) nel momento in cui questi era in vita.
Diverso, invece, è il discorso in cui, il deceduto stava godendo del bonus nella forma della detrazione fiscale. In questo caso, per le quote residue di detrazione, l’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile può, se ammesso, optare per la cessione del credito.
Vale, infatti, la regola generale già chiarita nella circolare n. 24/E del 2020, in merito al superbonus 110%. In questa sede, infatti, fu chiarito che l’opzione per la cessione del credito:
- può essere esercitata anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
Il chiarimento appena richiamato resta tutt’ora valido e, a parere dell’autore, la regola può applicarsi anche nel caso del decesso. Tuttavia, la questione deve essere considerata adesso anche alla luce delle novità del D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023. Sempre a parere dell’autore la questionea resta fattibile, in quanto, per adesso il decreto dice che l’opzione di cessione del credito può ancora farsi per lavori iniziati prima del 16 febbraio 2023. E chi oggi decide di cedere rate residue fa certamente riferimento a quote legate a lavori già iniziati prima di questa data.
Nel 2020, un contribuente ha sostenuto spese che danno diritto al bonus ristrutturazione. Questi:
• nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) ha goduto della prima delle 10 rate di detrazione,
• nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) ha goduto della seconda rata di detrazione,
• nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) godrà della terza rata di detrazione.
A gennaio 2024 il contribuente viene a mancare per decesso. Il figlio Giovanni eredita l’immobile oggetto dei lavori e ne conserva la detenzione materiale (ad esempio ci vive). Il figlio presenterà la Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) per conto del padre e vi indicherà la quarta quota di detrazione, ossia quella di competenza del periodo d’imposta 2023.
Giovanni acquisisce il diritto a godere delle restanti 6 quote di detrazione. Su queste 6 rate di detrazione, egli potrebbe esercitare l’opzione di cessione del credito secondo la regola chiarita nella menzionata circolare n. 24/E del 2020.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 365;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 119-ter;
- Agenzia delle Entrate, circolare 25 luglio 2022, n. 28/E;
- D.L. 16 febbraio 2023, n. 11
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
Bonus edilizi, il decesso nella cessione del credito
di Pasquale Pirone | 10 Marzo 2023
Con riferimento ai bonus fiscali per i lavori sugli immobili (bonus ristrutturazione, bonus facciate, superbonus 110%, ecc.) in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte da quest’ultimo è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Ma quali sono le regole nel caso in cui il contribuente deceduto, prima della morte, avesse optato per sconto in fattura o cessione del credito? E sulle rate residue di detrazione, l’erede può optare per la cessione del credito?
Premessa
I bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.) si concretizzano in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi in più quote annuali di pari importo. Per alcuni di essi e per spese riferite a determinati anni, il legislatore, ha permesso di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
Volendo riepilogare:
Bonus fiscali per lavori su immobili
Tipologia di bonus
Descrizione
Percentuale e quote di detrazione
Sconto in fattura o cessione del credito
Bonus ristrutturazione
Lavori di recupero del patrimonio edilizio
50%
(10 anni)
SÌ
(spese dal 2020)
Ecobonus ordinario
Lavori finalizzati al miglioramento energetico dell’immobile
Dal 50% al 75%
(10 anni)
SÌ
(spese dal 2020)
Sismabonus ordinario
Lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche
Dal 50% all’85%
(5 anni)
SÌ
(spese dal 2020)
Bonus facciate
Lavori di recupero della facciata esterna (visibile) dell’immobile
(10 anni)
SÌ
(spese dal 2020)
Superbonus
Lavori trainanti e trainati effettuati sull’immobile
110% o 90%
(5 anni se spese prima del 2022 oppure 4 anni se spese dopo il 2021)
SÌ
Bonus barriere architettoniche 75%
Lavori finalizzati all’eliminazione o superamento barriere architettoniche
75%
(5 anni)
SÌ
Bonus mobili
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di immobile oggetto di ristrutturazione
50%
(10 anni)
NO
Bonus verde
Lavori di sistemazione a verde
36%
(10 anni)
NO
Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020. Inizialmente era previsto solo per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche. Poi la Legge di Bilancio 2023 (comma 365) lo ha prorogato anche alle spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025.
Il bonus facciate, ad oggi, non esiste più, nel senso che è stato previsto solo per spese 2020, 2021 e 2022.
Il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito che per tutti i bonus casa, dal 17 febbraio 2023, non si potrà più optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Sono però previste delle eccezioni. Infatti, si potrà ancora optare per sconto o cessione per i lavori il cui titolo abilitativo è presentato entro il 16 febbraio 2023. In caso di lavori in edilizia libera, l’opzione è ancora possibile solo per i lavori iniziati entro il 16 febbraio 2023. Infine, se trattasi di lavori su parti comuni del condominio, è ancora possibile optare per sconto o cessione se anche la delibera di approvazione degli interventi risulti adottata entro il 16 febbraio 2023. Si consideri però che il decreto deve essere ancora convertito in legge. Dunque, potrebbero arrivare anche altri cambiamenti.
La successione ereditaria: regole ad hoc per la detrazione
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare n. 28/E del 2022).
Tale regola, tuttavia, non vale per il bonus mobili (in tal caso le quote residue sono perse).
Nel 2019, un contribuente ha sostenuto spese che danno diritto al bonus ristrutturazione. Questi:
• nel Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019) ha goduto della prima delle 10 rate di detrazione,
• nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) ha goduto della seconda rata di detrazione,
• nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) ha goduto della seconda rata di detrazione.
A gennaio 2023 il contribuente è deceduto. Il figlio Giovanni eredita l’immobile oggetto dei lavori e ne conserva la detenzione materiale (ad esempio ci vive). Il figlio acquisisce il diritto a godere delle restanti 6 quote di detrazione. La quarta quota, ossia quelle imputabile al periodo d’imposta 2022, dovrà essere indicata dal figlio nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) che questi presenterà per conto del padre deceduto.
Si tenga presente che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Riprendendo l’esempio di prima, se il figlio Giovanni, nel 2024 dovesse concedere in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (quindi non potrà godere delle rate di detrazione di competenza del 2024 e successive). Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
Riepilogando:
Regola in casi di decesso
Tipologia di bonus
Validità regola in caso di decesso (Passaggio quote residue dal de cuius all’erede)
Bonus ristrutturazione
SÌ
Ecobonus ordinario
SÌ
Sismabonus ordinario
SÌ
Bonus facciate
SÌ
Superbonus 110%
SÌ
Bonus barriere architettoniche 75%
SÌ
Bonus mobili
NO
Bonus verde
SÌ
L’ipotesi della cessione del credito
Laddove il contribuente deceduto avesse optato, prima del decesso, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, nulla succede in merito a tale opzione. Si tratta di un diritto già acquisito (e goduto dal deceduto) nel momento in cui questi era in vita.
Diverso, invece, è il discorso in cui, il deceduto stava godendo del bonus nella forma della detrazione fiscale. In questo caso, per le quote residue di detrazione, l’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile può, se ammesso, optare per la cessione del credito.
Vale, infatti, la regola generale già chiarita nella circolare n. 24/E del 2020, in merito al superbonus 110%. In questa sede, infatti, fu chiarito che l’opzione per la cessione del credito:
Il chiarimento appena richiamato resta tutt’ora valido e, a parere dell’autore, la regola può applicarsi anche nel caso del decesso. Tuttavia, la questione deve essere considerata adesso anche alla luce delle novità del D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023. Sempre a parere dell’autore la questionea resta fattibile, in quanto, per adesso il decreto dice che l’opzione di cessione del credito può ancora farsi per lavori iniziati prima del 16 febbraio 2023. E chi oggi decide di cedere rate residue fa certamente riferimento a quote legate a lavori già iniziati prima di questa data.
Nel 2020, un contribuente ha sostenuto spese che danno diritto al bonus ristrutturazione. Questi:
• nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) ha goduto della prima delle 10 rate di detrazione,
• nel Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) ha goduto della seconda rata di detrazione,
• nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) godrà della terza rata di detrazione.
A gennaio 2024 il contribuente viene a mancare per decesso. Il figlio Giovanni eredita l’immobile oggetto dei lavori e ne conserva la detenzione materiale (ad esempio ci vive). Il figlio presenterà la Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) per conto del padre e vi indicherà la quarta quota di detrazione, ossia quella di competenza del periodo d’imposta 2023.
Giovanni acquisisce il diritto a godere delle restanti 6 quote di detrazione. Su queste 6 rate di detrazione, egli potrebbe esercitare l’opzione di cessione del credito secondo la regola chiarita nella menzionata circolare n. 24/E del 2020.
Riferimenti normativi:
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