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Sanatoria irregolarità formali: 200 euro per sanare fatture, corrispettivi, esterometro e LIPE

di Sandra Pennacini | 21 Febbraio 2023
Sanatoria irregolarità formali: 200 euro per sanare fatture, corrispettivi, esterometro e LIPE

Con la Legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 166-173, è stata riproposta la regolarizzazione delle violazioni formali, che ricalca il meccanismo dell’analoga misura disposta dall’art. 9, commi 1-8, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. La norma, di interesse per tutti i contribuenti, risulta essere di estremo interesse alla luce del costo contenuto, a fronte del quale è possibile sanare un’ampia serie di irregolarità anche con riferimento alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici, alle LIPE ed alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

Premessa

Con la Legge di Bilancio 2023, e più precisamente con la regolarizzazione prevista dall’art. 1, commi 166-173 della Legge n. 197/2022, torna d’attualità il concetto di “violazione formale”. Si tratta, in estrema sintesi, delle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP.

Oggetto della sanatoria, pertanto, sono quelle sanzioni che sono previste in misura fissa, non essendo presente un tributo sul quale calcolarle in forma percentuale. Le violazioni possono essere regolarizzate con il versamento di una somma fissa, pari a 200 euro, per ciascun anno di imposta.

La misura risulta essere di particolare interesse per tutti i contribuenti, poiché il versamento è dovuto in misura fissa e consente di sanare un’ampia serie di errori anche nell’ambito del fisco elettronico, a condizione che tali errori siano meramente formali.

Nel seguito la disamina delle fattispecie più comuni.

La sanatoria degli errori formali

Come si è detto, con la Legge di Bilancio 2023, e più precisamente con l’art. 1, commi 166-173 della Legge n. 197/2022, è stata reintrodotta la sanatoria delle irregolarità formali.

Tale sanatoria consente di regolarizzare:
• le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi;
• commesse fino al 31 ottobre 2022.

Al fine di perfezionare la sanatoria è necessario:
• versare 200 euro per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni (in due rate, entro il 31 marzo 2023 ed entro il 31 marzo 2024); i codici tributo per il versamento saranno stabiliti da successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
• rimuovere le irregolarità o le omissioni.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.

Chiarimenti in ordine alle violazioni che possono essere sanate sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023, nella quale è stato fornita una elencazione non esaustiva delle varie casistiche.

In linea di principio, vale il riferimento alla tipologia di sanzione originaria: laddove la sanzione sia stabilita in misura fissa, si tratta di violazione formale, come tale sanabile grazie alle previsioni contenute nella manovra finanziaria.

Al fine di perfezionare la sanatoria, è necessario versare 200 euro per ciascun anno di imposta, entro il 31 marzo 2023 in rata unica, oppure in due rate di pari importo, con scadenza il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.

Inoltre, è necessario rimuovere le irregolarità o le omissioni. Pertanto, tranne che per i casi di adempimento tardivo, è necessario trasmettere i dati originariamente non inviati, oppure inviare i dati corretti nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza trasmessi erroneamente.

Con Provvedimento prot. n. 27663 del 30 gennaio 2023, avente ad oggetto “Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’art. 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, l’AdE ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla “rimozione delle irregolarità od omissioni”.

Provvedimento AdE prot. n. 27663 del 30 gennaio 2023: “La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Fatture elettroniche: le violazioni formali

Come confermato dalla circolare AdE 2/E/2023, la tardiva trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (ovvero, per le fatture immediate, oltre i 12 giorni dalla data fattura) è violazione formale, e come tale sanabile con la regolarizzazione delle violazioni formali se:

  • per le operazioni soggette ad IVA, la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997);

La tardiva trasmissione allo SDI di fattura elettronica con IVA esposta è violazione formale se tale fattura è stata trasmessa entro il giorno 16 del mese successivo (per i contribuenti a liquidazione IVA mensile) o entro il giorno 16 del secondo mese successivo (per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale), ovvero entro i termini previsti per la liquidazione IVA, e sempre a condizione che l’imposta sia stata correttamente liquidata;

  • per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997).

La tardiva trasmissione allo SDI di fattura relativa ad operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è violazione formale se la fattura viene trasmessa entro i termini previsti per i Redditi e della stessa si è tenuto conto nella determinazione del reddito.

Corrispettivi elettronici: le violazioni formali

Similarmente a quanto previsto per le fatture elettroniche, anche per quanto riguarda gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile che siano state compiute violazioni meramente formali, e come tali sanabili con il versamento dei 200 euro per ciascun periodo di imposta.

Più precisamente, si tratta dei casi di omessa o tardiva trasmissione (ovvero oltre i 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni), o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Di fatto, si tratta di tutti quei casi nei quali i corrispettivi non sono stati trasmessi, oppure non sono stati trasmessi tempestivamente o correttamente, e tuttavia l’IVA è stata comunque liquidata correttamente, tenendo conto dei corrispettivi effettivi.

Nuovo esterometro: le violazioni formali

Altra fattispecie rientrante nella sanatoria delle irregolarità formali è l’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, da effettuarsi a partire dal 1° luglio 2022 mediante il tracciato di fatturazione elettronica (codici tipo documento TD17 - TD18 - TD19).

Si ricorda che la circolare Ade 26/E del 13 luglio 2022, avente ad oggetto “chiarimenti in tema di esterometro”, con riferimento agli obblighi di integrazione/autofatturazione conseguenti ai rapporti intervenuti con fornitori esteri, aveva precisato che si tratta di obblighi distinti dalla trasmissione dei files XML ai fini dell’esterometro. La mancata trasmissione dei dati ai fini delle operazioni transfrontaliere costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, sanzionata in misura fissa, pari a 2 euro per fattura con un massimo di 400 euro al mese (art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se la violazione degli obblighi di integrazione-autofatturazione costituisce quindi violazione sostanziale (sanzionata autonomamente, ex artt. 6 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), tanto non vale per l’aspetto dell’obbligo di invio dei dati ai fini dell’esterometro, la cui violazione è formale e pertanto sanabile.

Comunicazioni periodiche IVA: le violazioni formali

Per concludere la disamina delle fattispecie di irregolarità che possono trovare soluzione nella sanatoria delle irregolarità formali, nuovamente rifacendoci alla circolare AdE 2/E/2023, e più in generale al principio che vede essere qualificata quale violazione formale laddove:

  • si tratti di violazioni che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi;
  • si tratti, tendenzialmente, di violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione;

è il caso anche delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, a condizione che la fattispecie sia quella della omessa o irregolare presentazione delle LIPE di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 /1997), ma solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.

Alla luce di quanto precisato nella circolare AdE 2/E/2023, si apre ora un’ulteriore strada per mettersi in regola con le LIPE, ovvero l’adesione alla sanatoria delle irregolarità formali.

A tal fine è necessario rimuovere l’irregolarità (ovvero presentare le LIPE omesse, o trasmesse erroneamente e non successivamente corrette) e versare il dovuto a titolo di sanatoria delle irregolarità formali, nei tempi previsti dalla Legge di Bilancio 2023 (i codici tributo da utilizzare saranno istituiti con una specifica risoluzione AdE), ovvero 200 euro per ciascun anno che si intende includere in sanatoria, in rata unica al 31 marzo 2023, oppure in due rate di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Da non perdere di vista due importanti aspetti:

  1. la sanatoria copre solo le irregolarità compiute entro il 31 ottobre 2022 (ovvero fino al massimo alla LIPE del II trimestre 2022, che scadeva il 30 settembre 2022)
  2. l’irregolarità è formalee quindi sanabile solo se l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.

Riferimenti normativi:

 

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