Quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo posta elettronica certificata del ricorso in appello, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l’allegazione al fascicolo mediante modalità telematica, non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale dell’atto prodotto da parte del difensore. Tale è il principio enucleato dalla Sesta Sezione Civile Tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza n. 981/2023 depositata il 16 gennaio 2023.
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