Commento
RAVVEDIMENTO

Opportunità del ravvedimento operoso del quadro RW/2022 per il 2021 entro il 28 febbraio 2023

di Ennio Vial | 23 Febbraio 2023
Opportunità del ravvedimento operoso del quadro RW/2022 per il 2021 entro il 28 febbraio 2023

Come ormai noto, le sanzioni collegate alla mancata compilazione del quadro RW sono disciplinate dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990 e vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
La norma in questione prevede il raddoppio qualora gli investimenti siano detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, ossia nei Paesi inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e nel D.M. 4 maggio 1999.
Tuttavia, dalle lettere di compliance si appura che l’Agenzia delle Entrate ha ormai abbandonato il riferimento al D.M. 21 novembre 2001 limitandosi a considerare paradisiaci i Paesi inclusi nel D.M. 4 maggio 1999.
La norma in discorso prevede, inoltre, che la sanzione si applica in misura fissa di 258 euro qualora la presentazione del quadro RW avvenga entro i 90 giorni dalla scadenza dell’invio ordinario della dichiarazione dei redditi ossia, relativamente al 2021 (modello RW 2022) entro il prossimo 28 febbraio 2023.

L’opportunità del ravvedimento entro i 90 giorni

La previsione di una sanzione in misura fissa è ragionevolmente volta ad allentare lo stress da scadenza.

Il quadro RW relativo al 2021, infatti, doveva essere presentato entro lo scorso 30 novembre 2022.

Tuttavia, non è sempre facile recuperare in tempi celeri la necessaria documentazione per il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo.

La sanzione fissa di 258 euro, peraltro, trova applicazione a prescindere dall’ammontare dell’investimento o degli investimenti esteri e a prescindere che gli stessi si trovino in Paesi a fiscalità ordinaria o privilegiata.

È appena il caso di ricordare che la sanzione dovrà essere opportunamente ridotta a seguito di ravvedimento con le modalità che illustreremo di seguito.

Ricordiamo, ad ogni buon conto, che la sanzione non va troncata in quanto si tratta di una sanzione espressa sin dall’origine in euro che non deriva quindi dalla conversione di una sanzione di 500.000 lire.

Il troncamento, infatti, è previsto solo per le sanzioni originariamente espresse in lire.

Le modalità di riduzione della sanzione

La sanzione di 258 euro deve essere ridotta con modalità differenti a seconda che la dichiarazione sia presentata per la prima volta dopo il 30 novembre 2022 o si tratti, al contrario, di una dichiarazione integrativa di una precedente, regolarmente presentata entro i termini.

In caso di dichiarazione tardiva l’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, prevede che la sanzione vada ridotta ad un decimo. La stessa viene determinata nella misura di 25,8 euro e deve essere versata con il codice tributo 8911.

Ad essa si accompagna la sanzione di 250 euro per la tardiva dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, sempre ridotta ad un decimo (25 euro).

Qualora, invece, il quadro RW venisse presentato mediante una dichiarazione integrativa in quanto entro il 30 novembre 2022 è già stata presentata la dichiarazione “ordinaria”, la sanzione di 258 euro deve essere opportunamente ridotta ad 1/9 (27,68 euro) ai sensi della lettera a-bis) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.

In passato questa, seppur modesta, disparità di trattamento era apparsa ingiusta agli operatori in quanto penalizzava il contribuente che si era fattivamente adoperato per presentare una dichiarazione, ancorché incompleta o errata entro i termini ordinari.

Lo “sdegno” è, tuttavia, rientrato a seguito della R.M. n. 82/E/2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione fissa di 250 euro non risulta applicabile nel caso di integrativa del quadro RW.

Si ricorda, con l’occasione, che la C.M. n. 42/E/2016 ha chiarito che, in ipotesi di dichiarazione integrativa la sanzione di 250 euro non è quella prevista dall’art. 1 per la tardiva dichiarazione, bensì quella prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 per gli errori formali.

La compilazione del quadro RW, molto spesso è collegata al pagamento delle c.d. patrimoniali estere, ossia IVIE e IVAFE.

Il ravvedimento di IVIE e IVAFE

Il ravvedimento entro il 28 febbraio 2023 risulta conveniente anche in relazione all’IVIE e all’IVAFE. Ciò in quanto è sufficiente il versamento del tributo, maggiorato degli interessi legali, con la sanzione per il tardivo versamento del 30% opportunamente ridotta a 1/8.

In relazione, peraltro, al secondo acconto IVIE/IVAFE in scadenza lo scorso 30 novembre 2022 è altresì possibile ridurre tale 30% alla metà (15%), cui poi applicare la riduzione a 1/9, portando così la sanzione a 1,67% (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 13, comma 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 472/1997).

Si utilizza il codice tributo 8901 relativo alle sanzioni IRPEF.

Infatti, in assenza di un apposito codice tributo riferito alle patrimoniali estere è opportuno utilizzare quello relativo all’IRPEF in considerazione del fatto che l’art. 19 del D.L. n. 201/2011 prevede che, per l’accertamento delle stesse, si applicano le regole dell’IRPEF.

… e se ravvedo dal 1o marzo

Dal 1° marzo 2023 il ravvedimento diventa generalmente più oneroso.

Per quanto concerne il quadro RW la sanzione fissa di 258 euro lascia spazio alla sanzione del 3% o del 6% che dovrà essere ridotta a 1/8.

In sostanza, la sanzione sarà pari allo 0,375% per i Paesi white e allo 0,75% per i Paesi paradisiaci fino alla presentazione del Mod. Redditi 2023, per il 2022, il prossimo 30 novembre 2023.

Le cose si complicano anche per IVIE e IVAFE.

La sanzione per tardivo versamento del 30% viene meno in quanto riassorbita dalla più pesante sanzione del 90% per infedele dichiarazione.

Anche questa, ad ogni buon conto, potrà essere ridotta a 1/8 (11,25%).

Si evidenzia che la R.M. n. 82/E/2020 ha chiarito che la sanzione del 90% non deve essere né raddoppiata nel caso di investimenti detenuti in Paesi paradisiaci, né aumentata di 1/3 come accade per i redditi prodotti all’estero. Ciò, in quanto, si tratta di una patrimoniale e non di una imposta sui redditi.

Il ravvedimento speciale

Come noto l’art. 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una particolare fattispecie di ravvedimento, meglio noto come “ravvedimento speciale”.

Mediante tale istituto è possibile sanare le violazioni riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, mediante il versamento dell’imposta maggiorata dei relativi interessi e la sanzione ridotta a 1/18 del minimo edittale.

Il beneficio si concretizza, pertanto, in una sanzione più lieve rispetto all’ordinario ravvedimento operoso.

Va, tuttavia, notato che il comma 176 del citato art. 1 prevede che l’istituto in commento non può essere utilizzato dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Esso, pertanto, non può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni conseguenti all’omessa/errata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, e verosimilmente neppure per ravvedere le imposte patrimoniali, ovvero l’IVIE e l’IVAFE.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Quadro RW