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Nuovi forfetari: la richiesta di riduzione contributiva entro il 28 febbraio 2023

di Sandra Pennacini | 7 Febbraio 2023
Nuovi forfetari: la richiesta di riduzione contributiva entro il 28 febbraio 2023

Entro il 28 febbraio i contribuenti in regime forfetario che intendono richiedere la riduzione del 35% della contribuzione INPS artigiani / commercianti sono tenuti a presentare specifica domanda all’INPS. Entro la medesima data è necessario comunicare la perdita dell’agevolazione laddove si sia verificata la fuoriuscita dal regime agevolato, oppure si voglia rinunciare alla riduzione su base volontaria.

Premessa

La legge finanziaria, legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 54, ha modificato le soglie di accesso al regime forfetario di cui alla legge 190/2014, implementando la soglia di ricavi/compensi da 65.000 a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Alla luce di tale innovazione, una platea ulteriormente ampliata di contribuenti ha avuto accesso al regime agevolato, in ragione del quale, laddove si tratti di soggetti iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, è possibile richiedere la riduzione della contribuzione, sia fissa che proporzionale, del 35%.

Contribuzione INPS ridotta Artigiani – Commercianti in regime forfetario

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 84, della legge 190/2014, i contribuenti in regime forfetario:

  • iscritti alle gestioni previdenziali INPS Artigianato e Commercio,
  • previa domanda telematica all’INPS da trasmettere entro il 28 febbraio,
  • possono richiedere (trattasi di facoltà, non di obbligo) la riduzione della contribuzione dovuta (con riferimento sia ai contributi fissi che a quelli percentuali) nella misura del 35%.

Medesima previsione non è prevista per gli iscritti all’INPS Gestione Separata.

Al fine di ottenere la riduzione contributiva sull’emissione 2023 (il cui termine di versamento della prima rata è stabilito nel 16 maggio 2023), la domanda di riduzione deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

Laddove la domanda venga trasmessa oltre tale termine, sortirà i suoi effetti a partire dall’emissione contributiva successiva, ovvero il contribuente sarà chiamato a versare i contributi relativi al 2023 in misura piena e potrà giovarsi della riduzione solo a partire dall’emissione relativa al 2024.

Riduzione contributiva, effetti e coesistenza di ulteriori agevolazioni

Si osservi che la riduzione contributiva prevista per i contribuenti in regime forfetario costituisce una possibilità e non un obbligo per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti. Tale possibilità deve essere attentamente valutata tenendo conto degli effetti sul monte contributivo. Infatti, l’effettuazione di versamenti in misura ridotta comporta un minore accredito ai fini pensionistici.

In caso di contribuzione ridotta, viene accreditata ai fini pensionistici un’intera annualità solo laddove vengano versati contributi - tra fissi e proporzionali - in misura almeno pari a quelli calcolati sul reddito minimale in misura piena. Di conseguenza, si ottiene un accredito ai fini pensionistici di 12 mensilità solo se il reddito eccede il minimale e se i versamenti (tenuto conto sia dei contributi fissi che di quelli proporzionali, entrambi ridotti del 35%) corrispondono almeno a quanto dovuto a titolo di contributi sul reddito minimale in assenza di riduzioni.

Nel richiedere l’agevolazione occorre altresì ricordare che il beneficio non è cumulabile con altre riduzioni, quale quella della riduzione del 50% dei contributi per i soggetti ultrasessantacinquenni e quella di tre punti percentuali prevista per i soggetti aventi meno di 21 anni.

Come e quando avanzare la richiesta di riduzione contributiva

Come si è detto, al fine di ottenere la riduzione dei contributi del 35% per l’anno 2023, il contribuente in regime forfetario in tale anno è tenuto a:

  • presentare apposita domanda entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023
  • tramite l’area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della legge n. 208/2015 (norma che ha introdotto allaLegge n. 190/2014 la previsione della contribuzione ridotta).

Il contribuente già in regime forfettario negli anni precedenti, che avesse già proposto la domanda in precedenza, non è tenuto a ripresentarla.

La scelta effettuata, infatti, resta valida sino a revoca, per obbligo – in caso di perdita del regime agevolato – o per scelta (Circolare INPS 22 del 31 gennaio 2017).

Lungo tutto l’arco della “vita lavorativa” del contribuente è possibile richiedere la riduzione contributiva per regime forfetario una sola volta. Pertanto, laddove il contribuente avesse richiesto la contribuzione ridotta in passato, per poi revocare la scelta effettuata per scelta, oppure a seguito della perdita del regime forfetario, il medesimo contribuente non potrà richiedere nuovamente accesso all’agevolazione laddove avesse cambiato le proprie intenzioni o laddove fosse rientrato nel regime forfetario nel 2023.

La comunicazione di revoca o perdita del regime forfetario

Così come nel caso di richiesta di accesso all’agevolazione occorre presentare domanda entro il 28 febbraio 2023, allo stesso modo, entro la medesima data, è necessario comunicare la revoca della scelta precedentemente effettuata. Vi è tuttavia un importante distinguo da effettuare a seconda che la rinuncia all’agevolazione avvenga su base volontaria, oppure per obbligo.

Se il contribuente, che in precedenza ha richiesto ed ottenuto l’accesso alla contribuzione ridotta, intende tornare a versare contribuzione piena, seppur abbia mantenuto il regime agevolato, e quindi revoca l’agevolazione contributiva di sua iniziativa:

  • se la comunicazione di revoca avviene entro il 28 febbraio 2023, l’emissione contributiva relativa al 2023 avverrà già in misura piena;
  • se la comunicazione di revoca avviene dopo il 28 febbraio 2023, l’emissione relativa al 2023 avverrà ancora in misura ridotta, ed i contributi pieni saranno richiesti solo a partire dal 2024, ma il contribuente non sarà comunque soggetto ad alcun tipo di sanzione, posto che ha comunque titolo a versare in misura ridotta, alla luce del fatto che mantiene lo status di contribuente in regime forfetario.

Se, invece, il contribuente ha perso il regime agevolato nel 2023:

  • se la comunicazione di revoca avviene entro il 28 febbraio 2023, il comportamento tenuto è corretto e l’emissione 2023 avverrà già in misura piena;
  • se, invece, la comunicazione di revoca viene effettuata tardivamente, oltre il 28 febbraio 2023, o non viene effettuata del tutto, l’emissione contributiva continuerà ad essere effettuata in misura ridotta.

Tuttavia, nel momento in cui l’INPS, incrociando i dati con l’Agenzia delle Entrate, rileverà il fatto che la contribuzione doveva essere versata in misura piena, i minori contributi versati saranno oggetto di recupero, maggiorati di sanzioni ed interessi

Riferimenti normativi:

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