Premessa
L’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, impone ai soggetti IVA l’obbligo di trasmettere telematicamente le “LI.PE” - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione IVA. La norma stabilisce, quale termine ordinario di trasmissione telematica, l’ultimogiorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, eccezion fatta per la comunicazione relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno, per il quali il termine è fissato al 30 settembre (termine così modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, in G.U. 21 giugno 2022, n. 143, art. 3, comma 1). Per quanto riguarda il IV trimestre dell’anno, la trasmissione della LIPE può essere sostituita dalla compilazione del quadro VP del modello IVA 2023, che in tal caso dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 28 febbraio 2023.
Di seguito i casi di compilazione del quadro VH e le modalità di ravvedimento delle LIPE.
LIPE errata o omessa: come rimediare
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, comma 2-ter:
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Al fine di ridurre tali sanzioni, tuttavia, è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (risoluzione AdE n. 104/E del 28 luglio 2017).
Innanzi tutto, è necessario ricordare che per porre rimedio a errori o omissioni LIPE è possibile operare, indifferentemente:
- trasmettendo telematicamente la LIPE originariamente errata, o trasmettendo una nuova LIPE a correzione di una precedentemente trasmessa con dati errati
- compilando il quadro VH in dichiarazione IVA.
La prima strada, ovvero quella della trasmissione autonoma, è consigliabile in tutti i casi in cui ci si avveda dell’errore entro15 giorni dalla scadenza originaria. Ponendo rimedio in tempo utile, infatti, le sanzioni (sulle quali eventualmente calcolare le ulteriori riduzioni da ravvedimento operoso) vengono ridotte alla metà.
Laddove, invece, si voglia procedere senza trasmettere i dati inizialmente omessi oppure senza inviare nuovi dati a correzione dei precedenti, è necessario compilare il quadro VH in dichiarazione annuale.
Se si compila il quadro VH:
- devono essere riportati tutti i saldi delle liquidazioni di periodo, anche quelli per i quali la LIPE sia stata correttamente presentata
- resta dovuta la sanzione (ravvedibile) con riferimento alle sole LIPE omesse o errate.
Nel caso in cui le liquidazioni periodiche dell’anno 2022 si presentino tutte con saldo pari a zero, e non sia dovuto acconto IVA - e quindi in assenza di dati da inserire nel quadro VH - per segnalare l’avvenuta compilazione del quadro sarà sufficiente barrare la casella “VH” nel riquadro “Quadri compilati”.
Con riferimento agli ammontari da indicare, si ricorda che:
- devono essere indicati l’IVA a debito o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite, indipendentemente dal fatto che, in caso di debito, il versamento sia stato effettuato o meno;
- per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 (liquidazione mensile dicembre) e VH16 (liquidazione IVA IV trimestre per i “trimestrali speciali”), deve essere indicato il risultato della liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto;
- qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Tuttavia, l’importo deve essere indicato al campo “debiti”, ad indicare il riporto nella liquidazione periodica successiva;
- per quanto riguarda l’acconto IVA, da indicarsi al rigo VH17, occorre specificare il metodo di calcolo utilizzato, secondo il medesimo criterio di compilazione previsto per l’indicazione in LIPE: “1” storico; “2” previsionale; “3” analitico-effettivo; “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc. Il rigo deve essere compilato solo laddove l’acconto IVA fosse dovuto (per quanto eventualmente non versato), mentre nulla deve essere indicato se non dovuto - poiché, ad esempio, rispetto all’ammontare dovuto in base al criterio storico, si sia proceduto a ricalcolo con liquidazione al 20 dicembre 2022, oppure a calcolo previsionale, azzerando l’ammontare dovuto.
In presenza di LIPE omesse o errate, che non vengano trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA e, contestualmente, in presenza di mancata compilazione del quadro VH, laddove si intenda porre rimedio dopo il termine di presentazione del dichiarativo annuale compilando una dichiarazione IVA integrativa completa di quadro VH, la sanzione dovuta non sarà solo quella relativa alla LIPE, di cui all’art. 11 comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, ma anche quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi).
In altri termini, se la dichiarazione IVA non viene correttamente compilata, in quanto non viene presentato il quadro VH seppure dovuto, oltre alla sanzione LIPE si incorre anche nella sanzione nella violazione agli obblighi di corretta compilazione della dichiarazione IVA.
Il ravvedimento delle LIPE
I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione Ade n. 104/E/2017).
Con particolare riferimento alle sanzioni dovute nel caso in cui venga compilato il quadro VH, e quindi si ponga rimedio all’errore o all’omissione in dichiarazione IVA, l’ammontare dovuto è pari a euro 62,5 per ciascuna LIPE (pari alla sanzione base di 500 euro, ridotta a 1/8).
Il versamento dovrà essere effettuato:
- entro il 2 maggio 2023 per i trimestri I, II e III
- entro il 30 aprile 2024 per il IV trimestre 2022 (posto che il termine per la LIPE è stabilito nel 28 febbraio 2023).
Come si è detto, in termini generali ai fini del ravvedimento operoso delle LIPE occorre guardare alla citata risoluzione n. 104/E/2017.
Tuttavia, è importante ricordare che con il Decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022) è stato modificato il termine di presentazione della LIPE del II trimestre dell’anno (art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), con lo slittamento del termine dal 16 al 30 settembre, già a valere per l’anno 2022.
Di conseguenza, le indicazioni presenti nella risoluzione AdE 104/E/2017relative al II trimestre dell’anno non risultano essere più attuali e devono essere sostituite dalle seguenti:
Invio dei dati esatti, o non precedentemente inviati, entro 15 giorni dalla data di scadenza originaria, ovvero entro il 15 ottobre 2022.
Ammontare sanzione ridotta:
|
Euro
27,78
|
Euro
31,25
|
Euro
35,71
|
Euro
41,67
|
Euro
50,00
|
Versamento entro il
|
29 dicembre 2022
Anno in corso (X)
|
2 maggio 2023 Anno (X) + 1
(termine dichiarazione IVA)
|
30 aprile 2024 (X) + 2
(termine dichiarazione IVA anno successivo)
|
31 dicembre 2028
Anno (X) + 6
|
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
Invio dei dati esatti, o non precedentemente inviati, oltre 15 gg dalla data di scadenza originaria, ovvero dopo il 15 ottobre 2022.
Ammontare sanzione ridotta:
|
Euro
55,56
|
Euro
62,50
|
Euro
71,43
|
Euro
83,33
|
Euro
100
|
Versamento entro il
|
29 dicembre 2022
Anno in corso (X)
|
2 maggio 2023 Anno (X) + 1
(termine dichiarazione IVA)
|
30 aprile 2024
Anno (X) + 2
(termine dichiarazione IVA anno successivo)
|
31 dicembre 2028
Anno (X) + 6
|
Fino alla notifica dell’atto impositivo
|
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 5 e 11;
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, art. 3;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21-bis;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E.
Dichiarazione IVA: il quadro VH e il ravvedimento delle LIPE
di Sandra Pennacini | 14 Febbraio 2023
Entro il 2 maggio 2023 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2023, anno 2022. Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE). In caso di errori o omissioni è necessario compilare il quadro VH del dichiarativo annuale.
Premessa
L’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, impone ai soggetti IVA l’obbligo di trasmettere telematicamente le “LI.PE” - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione IVA. La norma stabilisce, quale termine ordinario di trasmissione telematica, l’ultimogiorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, eccezion fatta per la comunicazione relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno, per il quali il termine è fissato al 30 settembre (termine così modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, in G.U. 21 giugno 2022, n. 143, art. 3, comma 1). Per quanto riguarda il IV trimestre dell’anno, la trasmissione della LIPE può essere sostituita dalla compilazione del quadro VP del modello IVA 2023, che in tal caso dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 28 febbraio 2023.
Di seguito i casi di compilazione del quadro VH e le modalità di ravvedimento delle LIPE.
LIPE errata o omessa: come rimediare
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, comma 2-ter:
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Al fine di ridurre tali sanzioni, tuttavia, è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (risoluzione AdE n. 104/E del 28 luglio 2017).
Innanzi tutto, è necessario ricordare che per porre rimedio a errori o omissioni LIPE è possibile operare, indifferentemente:
La prima strada, ovvero quella della trasmissione autonoma, è consigliabile in tutti i casi in cui ci si avveda dell’errore entro15 giorni dalla scadenza originaria. Ponendo rimedio in tempo utile, infatti, le sanzioni (sulle quali eventualmente calcolare le ulteriori riduzioni da ravvedimento operoso) vengono ridotte alla metà.
Laddove, invece, si voglia procedere senza trasmettere i dati inizialmente omessi oppure senza inviare nuovi dati a correzione dei precedenti, è necessario compilare il quadro VH in dichiarazione annuale.
Se si compila il quadro VH:
Nel caso in cui le liquidazioni periodiche dell’anno 2022 si presentino tutte con saldo pari a zero, e non sia dovuto acconto IVA - e quindi in assenza di dati da inserire nel quadro VH - per segnalare l’avvenuta compilazione del quadro sarà sufficiente barrare la casella “VH” nel riquadro “Quadri compilati”.
Con riferimento agli ammontari da indicare, si ricorda che:
In presenza di LIPE omesse o errate, che non vengano trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA e, contestualmente, in presenza di mancata compilazione del quadro VH, laddove si intenda porre rimedio dopo il termine di presentazione del dichiarativo annuale compilando una dichiarazione IVA integrativa completa di quadro VH, la sanzione dovuta non sarà solo quella relativa alla LIPE, di cui all’art. 11 comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, ma anche quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi).
In altri termini, se la dichiarazione IVA non viene correttamente compilata, in quanto non viene presentato il quadro VH seppure dovuto, oltre alla sanzione LIPE si incorre anche nella sanzione nella violazione agli obblighi di corretta compilazione della dichiarazione IVA.
Il ravvedimento delle LIPE
I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione Ade n. 104/E/2017).
Con particolare riferimento alle sanzioni dovute nel caso in cui venga compilato il quadro VH, e quindi si ponga rimedio all’errore o all’omissione in dichiarazione IVA, l’ammontare dovuto è pari a euro 62,5 per ciascuna LIPE (pari alla sanzione base di 500 euro, ridotta a 1/8).
Il versamento dovrà essere effettuato:
Come si è detto, in termini generali ai fini del ravvedimento operoso delle LIPE occorre guardare alla citata risoluzione n. 104/E/2017.
Tuttavia, è importante ricordare che con il Decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022) è stato modificato il termine di presentazione della LIPE del II trimestre dell’anno (art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), con lo slittamento del termine dal 16 al 30 settembre, già a valere per l’anno 2022.
Di conseguenza, le indicazioni presenti nella risoluzione AdE 104/E/2017relative al II trimestre dell’anno non risultano essere più attuali e devono essere sostituite dalle seguenti:
Invio dei dati esatti, o non precedentemente inviati, entro 15 giorni dalla data di scadenza originaria, ovvero entro il 15 ottobre 2022.
Ammontare sanzione ridotta:
Euro
27,78
Euro
31,25
Euro
35,71
Euro
41,67
Euro
50,00
Versamento entro il
29 dicembre 2022
Anno in corso (X)
2 maggio 2023
Anno (X) + 1
(termine dichiarazione IVA)
30 aprile
2024 (X) + 2
(termine dichiarazione IVA anno successivo)
31 dicembre 2028
Anno (X) + 6
Fino alla notifica dell’atto impositivo
Invio dei dati esatti, o non precedentemente inviati, oltre 15 gg dalla data di scadenza originaria, ovvero dopo il 15 ottobre 2022.
Ammontare sanzione ridotta:
Euro
55,56
Euro
62,50
Euro
71,43
Euro
83,33
Euro
100
Versamento entro il
29 dicembre 2022
Anno in corso (X)
2 maggio 2023
Anno (X) + 1
(termine dichiarazione IVA)
30 aprile
2024
Anno (X) + 2
(termine dichiarazione IVA anno successivo)
31 dicembre 2028
Anno (X) + 6
Fino alla notifica dell’atto impositivo
Riferimenti normativi:
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