Premessa
Come noto la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E ha fornito chiarimenti tra l’altro in merito alla regolarizzazione di errori commessi in sede di compilazione della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Nell’occasione è stato precisato che nel caso in cui sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Qualora il termine dei 5 giorni sia trascorso, non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva, ma il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della piattaforma.
In riferimento alle procedure da seguire per la correzione degli errori l’Agenzia delle Entrate distingue poi tra errori c.d. “formali” e “sostanziali”.
Gli errori formali
L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione in F24 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto, se l’eventuale errore od omissione relativi ai “dati della comunicazione” possono essere definiti “errori formali”, ossia difformità che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.
È peraltro previsto che, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali - tramite PEC - all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indichi i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa dev’essere allegata copia del documento di identità).
Esempi di errore formali nella comunicazione per l’opzione
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Frontespizio
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- Recapiti (e-mail e telefono)
- Codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
- Indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”
- Codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo superbonus
- Codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista
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Quadro A
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- Indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020
- Stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione
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Quadro B
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Quadro D
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- Data di esercizio dell’opzione
- Tipologia del cessionario
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Importo credito ceduto < a detrazione spettante
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Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
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Gli errori sostanziali
Si definisce “sostanziale” l’errore (o l’omissione) relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Al riguardo l’Agenzia indica i seguenti tre esempi:
• Indicazione nella comunicazione di importi come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto superiori ai valori effettivi.
• Errata indicazione del codice fiscale del cedente.
• Errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa.
Per contro, non costituisce un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento che non comporta una variazione della percentuale di detrazione spettante, a patto che vi sia capienza, per l’importo dell’intervento errato, nel limite di spesa del codice di intervento corretto (oltre che in quello errato).
Considerando che l’accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore sia già avvenuta, per risolvere errori od omissioni sostanziali di una comunicazione è possibile, soltanto su richiesta delle parti, procedere all’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Tale richiesta va sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa dev’essere allegata copia del documento di identità). Solo dopo l’annullamento dell’accettazione del credito, ne sarà data informazione agli interessati, i quali potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Quindi, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione qualora non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
Un caso particolare: errore sostanziale per credito già oggetto di successiva cessione
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Fisco pare potersi osservare che risultano di fatto insanabili, invece, le fattispecie in cui l’errore sia definibile come sostanziale ma, ciò nonostante, il credito derivante dalla detrazione sia già stato oggetto un’ulteriore cessione.
L’ipotesi più comune è quella degli interventi effettuati in condominio nel quale uno dei tanti condòmini abbia proceduto a cedere o donare l’appartamento (trasferendo quindi la detrazione) senza comunicarlo né all’amministratore del condominio né al professionista che rilascia il visto di conformità e trasmette la comunicazione alle Entrate.
In tali casi potrebbe facilmente accadere, infatti, che la documentazione sottostante al visto sia già stata raccolta in precedenza alla compravendita/donazione dell’appartamento, alla luce anche delle tempistiche di aggiornamento delle risultanze catastali e del fatto che il piano di riparto delle spese dell’intervento ben potrebbe essere stato già approvato dall’assemblea del condominio con la partecipazione del precedente proprietario.
Ebbene in tale contesto il problema che si pone di frequente riguarda l’emissione delle fatture per gli interventi agevolati in un momento successivo alla vendita/donazione, ossia quanto il credito è già stato trasferito.
La comunicazione effettuata risulterà quindi errata qualora riporti il codice fiscale del vecchio proprietario, ma come rimediare?
Innanzitutto occorre rilevare che si è in presenza di una comunicazione di opzione affetta da errore sostanziale, e non formale, incidendo sul codice fiscale del cedente.
In un caso simile, non sembra possibile prendere in considerazione un annullamento secondo la procedura indicata dalla circolare n. 33/E/2022 posto che:
- probabilmente l’errore riguardo solo una minima parte del credito complessivo;
- la richiesta di annullamento richiederebbe comunque che il credito non fosse ancora utilizzato (circostanza particolarmente complessa da verificare nell’esempio considerato).
Per situazioni di questo genere sarebbe allora opportuno che il Fisco chiarisse la possibilità di sanare l’errore, caratterizzato da pacifica buona fede dei contribuenti, con una semplice comunicazione Pec, in cui il condòmino e il fornitore congiuntamente segnalano l’errore effettuato, senza che ciò sia in grado di compromettere la validità dello sconto in fattura e dei successivi trasferimenti del credito, né degli utilizzi nel frattempo intervenuti.
Ad oggi, tuttavia, è probabile che una simile comunicazione venga del tutto scartata / ignorata, in quanto la situazione descritta non è un errore formale, con il rischio di contestazioni su ipotesi però del tutto prive di ogni pericolosità per l’Erario.
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 27 maggio 2022, n. 19/E;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 3 febbraio 2022, n. 35873/2022.
Cessione bonus edilizi, errore sostanziale insanabile in presenza di ulteriore cessione
di Marco Bomben | 9 Febbraio 2023
Nonostante l’apprezzabile grado di approfondimento fornito con la circolare n. 33/E/2022, l’Agenzia non ha affrontato tutte le possibili casistiche di errore che si possono presentare nell’ambito delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito relativo ai bonus edilizi e superbonus. Restano dubbi in particolare, in riferimento all’ipotesi in cui l’errore commesso sia definibile come “sostanziale” ma, ciò nonostante, il credito derivante dalla detrazione sia già stato oggetto di un’ulteriore cessione.
Premessa
Come noto la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E ha fornito chiarimenti tra l’altro in merito alla regolarizzazione di errori commessi in sede di compilazione della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Nell’occasione è stato precisato che nel caso in cui sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Qualora il termine dei 5 giorni sia trascorso, non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva, ma il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della piattaforma.
In riferimento alle procedure da seguire per la correzione degli errori l’Agenzia delle Entrate distingue poi tra errori c.d. “formali” e “sostanziali”.
Gli errori formali
L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione in F24 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto, se l’eventuale errore od omissione relativi ai “dati della comunicazione” possono essere definiti “errori formali”, ossia difformità che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.
È peraltro previsto che, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali - tramite PEC - all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indichi i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa dev’essere allegata copia del documento di identità).
Esempi di errore formali nella comunicazione per l’opzione
Frontespizio
Quadro A
Quadro B
Quadro D
Importo credito ceduto < a detrazione spettante
Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra comunicazione indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
Gli errori sostanziali
Si definisce “sostanziale” l’errore (o l’omissione) relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Al riguardo l’Agenzia indica i seguenti tre esempi:
• Indicazione nella comunicazione di importi come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto superiori ai valori effettivi.
• Errata indicazione del codice fiscale del cedente.
• Errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa.
Per contro, non costituisce un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento che non comporta una variazione della percentuale di detrazione spettante, a patto che vi sia capienza, per l’importo dell’intervento errato, nel limite di spesa del codice di intervento corretto (oltre che in quello errato).
Considerando che l’accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore sia già avvenuta, per risolvere errori od omissioni sostanziali di una comunicazione è possibile, soltanto su richiesta delle parti, procedere all’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Tale richiesta va sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa dev’essere allegata copia del documento di identità). Solo dopo l’annullamento dell’accettazione del credito, ne sarà data informazione agli interessati, i quali potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Quindi, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione qualora non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
Un caso particolare: errore sostanziale per credito già oggetto di successiva cessione
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Fisco pare potersi osservare che risultano di fatto insanabili, invece, le fattispecie in cui l’errore sia definibile come sostanziale ma, ciò nonostante, il credito derivante dalla detrazione sia già stato oggetto un’ulteriore cessione.
L’ipotesi più comune è quella degli interventi effettuati in condominio nel quale uno dei tanti condòmini abbia proceduto a cedere o donare l’appartamento (trasferendo quindi la detrazione) senza comunicarlo né all’amministratore del condominio né al professionista che rilascia il visto di conformità e trasmette la comunicazione alle Entrate.
In tali casi potrebbe facilmente accadere, infatti, che la documentazione sottostante al visto sia già stata raccolta in precedenza alla compravendita/donazione dell’appartamento, alla luce anche delle tempistiche di aggiornamento delle risultanze catastali e del fatto che il piano di riparto delle spese dell’intervento ben potrebbe essere stato già approvato dall’assemblea del condominio con la partecipazione del precedente proprietario.
Ebbene in tale contesto il problema che si pone di frequente riguarda l’emissione delle fatture per gli interventi agevolati in un momento successivo alla vendita/donazione, ossia quanto il credito è già stato trasferito.
La comunicazione effettuata risulterà quindi errata qualora riporti il codice fiscale del vecchio proprietario, ma come rimediare?
Innanzitutto occorre rilevare che si è in presenza di una comunicazione di opzione affetta da errore sostanziale, e non formale, incidendo sul codice fiscale del cedente.
In un caso simile, non sembra possibile prendere in considerazione un annullamento secondo la procedura indicata dalla circolare n. 33/E/2022 posto che:
Per situazioni di questo genere sarebbe allora opportuno che il Fisco chiarisse la possibilità di sanare l’errore, caratterizzato da pacifica buona fede dei contribuenti, con una semplice comunicazione Pec, in cui il condòmino e il fornitore congiuntamente segnalano l’errore effettuato, senza che ciò sia in grado di compromettere la validità dello sconto in fattura e dei successivi trasferimenti del credito, né degli utilizzi nel frattempo intervenuti.
Ad oggi, tuttavia, è probabile che una simile comunicazione venga del tutto scartata / ignorata, in quanto la situazione descritta non è un errore formale, con il rischio di contestazioni su ipotesi però del tutto prive di ogni pericolosità per l’Erario.
Riferimenti normativi:
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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
Cosa prevede la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E in caso di errore nella compilazione del modello inviato?
Prevede la possibilità di trasmettere una successiva comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Cosa succede se il termine dei 5 giorni per la trasmissione di una comunicazione sostitutiva è trascorso?
Non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva, ma il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l'apposita funzionalità della piattaforma.
Quali sono gli errori c.d. 'formali' secondo l'Agenzia delle Entrate?
Gli errori formali sono quelli che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, come ad esempio difformità nei dati della comunicazione.
Quali sono gli esempi di errori formali nella comunicazione per l'opzione?
Esempi di errori formali includono difformità nei dati del frontespizio, dati catastali, quadro A, quadro B, quadro D, e importo del credito ceduto rispetto alla detrazione spettante.
Come vengono definiti gli errori 'sostanziali'?
Gli errori sostanziali sono quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto.