Le cessioni comunitarie "in conto proprie"
Conformemente alla normativa Ue, l’invio di beni, a partire dall’Italia, in un altro Stato Ue per le esigenze dell’impresa (c.d. invio “in conto proprio”), a cura del soggetto nazionale, è assimilato a una cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. 331/1993). Se la merce trasferita viene successivamente venduta a un acquirente stabilito nello stesso Stato membro di destino, la cessione va considerata interna e soggetta a IVA di quello Stato.
Ai fini dell’IVA italiana ciò determina l’emergere di due operazioni:
- una prima cessione assimilata alle cessioni intracomunitarie non imponibili gli invii di beni dall’Italia verso il territorio di altro Stato membro “in conto proprio”, ovvero per esigenze della propria impresa (art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331/1993);
- una seconda cessione considerata invece “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 7-bis D.P.R. 633/1972, in quanto fattura interna a quel Paese (cfr. risoluzione n. 81/E/2006).
Tanto premesso con il quesito sottoposto in occasione di Telefisco 2023 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire, in riferimento alle due operazioni sopra considerate, le corrette modalità di compilazione per:
- esteromero;
- modello LIPE;
- dichiarazione IVA annuale.
Le modalità di indicazione nell'esterometro
In riferimento all’indicazione nel c.d. “nuovo esterometro” (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), l’Agenzia ricorda innanzitutto che, secondo un orientamento di prassi consolidato (cfr. circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, risposta ad interpello n. 579/2022):
- la ratio dell'adempimento comunicativo in argomento non è “più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera”;
- ai fini delle informazioni da inserire nello stesso rileva soltanto che il soggetto non sia stabilito in Italia, non rilevando a tal fine che l'operazione sia o meno rilevante nel territorio nazionale.
In linea generale pertanto, sebbene la “prima” cessione sia assimilata ai fini IVA alle cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 2, lettera c) del D.L. n. 331/1993), la stessa non è soggetta all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.
Alla luce della peculiare operazione effettuata - cessione che il soggetto stabilito in Italia opera al sé stesso identificato (direttamente o tramite rappresentante fiscale) nel diverso Stato comunitario di destino dei beni - l’Agenzia ritiene tuttavia che sia comunque necessario procedere con emissione di e-fattura allo SDI. Adempimento che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, assolve di fatto ai medesimi obblighi previsti dal “nuovo esterometro”.
In sede di emissione del documento (TD01), prosegue la risposta, il contribuente dovrà quindi inserire:
- nel blocco “Cessionario/Committente”: il numero di partita IVA estera;
- nel campo “CodiceDestinatario”: l’indirizzo dello stesso trasmittente in modo tale che la fattura gli sia recapitata direttamente;
- il codice natura “N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie”.
Decisamente meno problematico, invece, il trattamento riservato alla “seconda cessione” pacificamente da indicare nell’esterometro, anche in caso di cessione effettuata nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese UE. In una simile fattispecie, infatti, sebbene il soggetto passivo italiano non abbia alcun obbligo di fatturazione e di dichiarazione tramite la propria posizione IVA italiana, l’operazione andrà comunque comunicata.
L’indicazione nella dichiarazione IVA annuale
Chiarito il perimetro di applicazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia si sofferma sulle modalità di esposizione delle operazioni descritte nell’ambito della modulistica IVA.
In sede di compilazione del modello LIPE, in particolare, entrambe le operazioni vanno indicate nel rigo VP2 della LIPE relativa al periodo di riferimento (mese o trimestre).
In fase di presentazione della dichiarazione IVA annuale, invece:
- l’operazione intracomunitaria fatturata ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993 trova posto nel rigo VE30, campo 3;
- mentre l’operazione non soggetta fatturata ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 va indicata nel rigo VE34.
Pur essendo assolutamente condivisibili le modalità di fatturazione e compilazione del modello dichiarativo annuale prospettate dal Fisco, si rileva che, seguendo alla lettera tali previsioni, il contribuente andrebbe incontro alla conseguenza potenzialmente indesiderata di raddoppiare di fatto il volume d’affari conseguito nel periodo d’imposta.
Una possibile soluzione in questo caso consiste nell’utilizzare il rigo VE40, che è un rigo negativo rispetto al volume d’affari dell’anno, così da elidere il raddoppio: nel rigo VE40 della dichiarazione IVA vanno infatti indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei “passaggi interni” di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Pur non espressamente nominata, tuttavia, a parere di chi scrive, anche in tale ambito sembra corretto parlare di “passaggi interni” che devono pertanto essere sottratti al volume d’affari complessivo del contribuente.
Riferimenti normativi:
Telefisco 2023: l’invio di beni “in conto proprio” in altro Stato raddoppia il volume d’affari
di Marco Bomben | 27 Gennaio 2023
Nelle aziende che operano in ambito internazionale accade spesso che la casa madre, situata in Italia, decida l’invio di beni “in conto proprio” in un altro Stato membro. Si pensi ad esempio ad un’azienda di arredamento nazionale che ha bisogno di spostare alcuni mobili acquistati nel proprio magazzino in Francia, dove gli stessi saranno poi venduti. La situazione è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’edizione di Telefisco 2023, precisando inoltre il corretto trattamento delle operazioni in sede di compilazione del “nuovo esterometro”, modello LIPE e dichiarazione IVA annuale. L’applicazione letterale della risposta rischia, tuttavia, di portare al “raddoppio” del volume d’affari complessivo.
Le cessioni comunitarie "in conto proprie"
Conformemente alla normativa Ue, l’invio di beni, a partire dall’Italia, in un altro Stato Ue per le esigenze dell’impresa (c.d. invio “in conto proprio”), a cura del soggetto nazionale, è assimilato a una cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. 331/1993). Se la merce trasferita viene successivamente venduta a un acquirente stabilito nello stesso Stato membro di destino, la cessione va considerata interna e soggetta a IVA di quello Stato.
Ai fini dell’IVA italiana ciò determina l’emergere di due operazioni:
Tanto premesso con il quesito sottoposto in occasione di Telefisco 2023 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire, in riferimento alle due operazioni sopra considerate, le corrette modalità di compilazione per:
Le modalità di indicazione nell'esterometro
In riferimento all’indicazione nel c.d. “nuovo esterometro” (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), l’Agenzia ricorda innanzitutto che, secondo un orientamento di prassi consolidato (cfr. circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, risposta ad interpello n. 579/2022):
In linea generale pertanto, sebbene la “prima” cessione sia assimilata ai fini IVA alle cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 2, lettera c) del D.L. n. 331/1993), la stessa non è soggetta all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.
Alla luce della peculiare operazione effettuata - cessione che il soggetto stabilito in Italia opera al sé stesso identificato (direttamente o tramite rappresentante fiscale) nel diverso Stato comunitario di destino dei beni - l’Agenzia ritiene tuttavia che sia comunque necessario procedere con emissione di e-fattura allo SDI. Adempimento che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, assolve di fatto ai medesimi obblighi previsti dal “nuovo esterometro”.
In sede di emissione del documento (TD01), prosegue la risposta, il contribuente dovrà quindi inserire:
Decisamente meno problematico, invece, il trattamento riservato alla “seconda cessione” pacificamente da indicare nell’esterometro, anche in caso di cessione effettuata nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese UE. In una simile fattispecie, infatti, sebbene il soggetto passivo italiano non abbia alcun obbligo di fatturazione e di dichiarazione tramite la propria posizione IVA italiana, l’operazione andrà comunque comunicata.
L’indicazione nella dichiarazione IVA annuale
Chiarito il perimetro di applicazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia si sofferma sulle modalità di esposizione delle operazioni descritte nell’ambito della modulistica IVA.
In sede di compilazione del modello LIPE, in particolare, entrambe le operazioni vanno indicate nel rigo VP2 della LIPE relativa al periodo di riferimento (mese o trimestre).
In fase di presentazione della dichiarazione IVA annuale, invece:
Pur essendo assolutamente condivisibili le modalità di fatturazione e compilazione del modello dichiarativo annuale prospettate dal Fisco, si rileva che, seguendo alla lettera tali previsioni, il contribuente andrebbe incontro alla conseguenza potenzialmente indesiderata di raddoppiare di fatto il volume d’affari conseguito nel periodo d’imposta.
Una possibile soluzione in questo caso consiste nell’utilizzare il rigo VE40, che è un rigo negativo rispetto al volume d’affari dell’anno, così da elidere il raddoppio: nel rigo VE40 della dichiarazione IVA vanno infatti indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei “passaggi interni” di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Pur non espressamente nominata, tuttavia, a parere di chi scrive, anche in tale ambito sembra corretto parlare di “passaggi interni” che devono pertanto essere sottratti al volume d’affari complessivo del contribuente.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello IVAEsterometroOperazioni intracomunitarie
Cosa si intende per 'in conto proprio' secondo la normativa Ue?
L’invio di beni, a partire dall’Italia, in un altro Stato Ue per le esigenze dell’impresa (c.d. invio “in conto proprio”), a cura del soggetto nazionale, è assimilato a una cessione intracomunitaria non imponibile.
Qual è il trattamento della cessione 'in conto proprio' se la merce trasferita viene successivamente venduta a un acquirente nello stesso Stato membro di destino?
La cessione viene considerata interna e soggetta a IVA di quello Stato.
Quali sono le operazioni che emergono ai fini dell'IVA italiana in relazione alla cessione 'in conto proprio'?
Emergono due operazioni: una prima cessione assimilata alle cessioni intracomunitarie non imponibili gli invii di beni dall’Italia verso il territorio di altro Stato membro “in conto proprio”; una seconda cessione considerata invece “fuori campo IVA”.
Quali sono le informazioni da inserire nel 'nuovo esterometro' in relazione alla 'prima' cessione?
L’Agenzia ricorda innanzitutto che la 'prima' cessione non è soggetta all'obbligo di trasmissione di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Tuttavia, è necessario procedere con emissione di e-fattura allo SDI.
Come viene trattata la 'seconda' cessione nell'esterometro?
La 'seconda' cessione viene pacificamente indicata nell'esterometro, anche in caso di cessione effettuata nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese UE.