Lo stato d’insolvenza di una società non in liquidazione non può desumersi dal rapporto tra attività e passività. Esso, infatti, va confrontato con l’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale, non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività. Questo è il principio ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 64/2023, pubblicata in data 3 gennaio 2023.
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