Commento
DECRETO "MILLEPROROGHE", BILANCIO

Sospensione delle perdite d’esercizio 2022 con ripiano entro il 2027

di Francesco Barone | 11 Gennaio 2023
Sospensione delle perdite d’esercizio 2022 con ripiano entro il 2027

Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 è prevista la possibilità di sospendere gli obblighi stabiliti dal Codice civile per le società di capitali in tema di ripianamento per perdita del capitale sociale. Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe) infatti ha prorogato le disposizioni previste dall’art. 6, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, anche per il 2022.

La riduzione del capitale sociale per perdite

In un momento di normale attività, le società devono prestare attenzione al fine di evitare che il capitale sociale venga inciso da perdite d’esercizio superiori al terzo, poiché, in questo caso, devono procedere alla relativa riduzione dello stesso.

La riduzione consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale. La riduzione nominale non comporta alcun rimborso ai soci, ma costituisce la presa d’atto che le perdite hanno non solo “prosciugato” le eventuali riserve esposte in bilancio, ma anche ridotto il patrimonio ad un valore inferiore al capitale.

Giova ricordare che la dottrina afferma che il capitale al quale si deve far riferimento per la determinazione dell’esistenza e dell’entità delle perdite è il capitale sociale sottoscritto, senza tener conto di quello versato, né di quello deliberato, ma non ancora sottoscritto, né di quello soltanto autorizzato.

È fuori dubbio che si evidenzieranno perdite soltanto quando sono state erose tutte le riserve, cioè solo quando il patrimonio netto contabile della società, ossia capitale sociale, aumentato delle riserve e degli utili, diminuito di perdite portate a nuovo, è inferiore al capitale sociale, dovendosi coprire le perdite innanzitutto con le riserve.

La riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria a seconda dell’entità delle perdite. Se la perdita è inferiore al terzo del capitale, la riduzione è meramente facoltativa e mai obbligatoria. Se la perdita è superiore al terzo del capitale, ma non è stato intaccato il minimo legale, la riduzione è momentaneamente facoltativa (art. 2446, comma 1, c.c.) mentre potrebbe diventare obbligatoria in un secondo momento (art. 2446, comma 2, c.c.). Se, infine, la perdita è superiore al terzo del capitale ed è stato intaccato il minimo legale, la riduzione è, senza eccezione, obbligatoria (art. 2447 c.c.).

L’esistenza di perdite comporta automaticamente l’impossibilità di ripartire utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente e, se la perdita è superiore al terzo del capitale, non è possibile aumentare il capitale se non previa riduzione dello stesso.

Le regole in sintesi

Una volta che l’assemblea abbia optato per il rinvio delle perdite a nuovo, cioè all’esercizio successivo, e se entro questo termine le perdite non siano diminuite a meno di un terzo, la riduzione del capitale diventa obbligatoria. I provvedimenti che possono essere presi al termine dell’esercizio successivo sono gli stessi adottabili in sede di prima assemblea ad eccezione, com’è evidente, di un ulteriore rinvio delle perdite a nuovo, ovviamente non più consentito. Nessuna riduzione dovrà essere obbligatoriamente deliberata se le perdite, nel frattempo, si siano ridotte a meno di un terzo.

La deliberazione relativa alla riduzione del capitale sociale deve essere approvata dall’assemblea ordinaria, proprio perché, vertendosi in un caso di riduzione obbligatoria, è stato così previsto un abbassamento del quorum onde facilitare l’assunzione della relativa deliberazione. Poiché si tratta d’un’ipotesi eccezionale, eventuali altre deliberazioni che dovessero riguardare modificazioni dello statuto, prese contestualmente alla riduzione del capitale, dovranno essere sempre adottate dall’assemblea straordinaria, così, come, parimenti, qualsiasi altra ipotesi di riduzione obbligatoria.

Il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate, intendendosi, con tale espressione, che la riduzione non può essere parziale (in modo da ridurre la perdita al di sotto del terzo), ma deve essere coperta integralmente (Cass. sent. n. 23269 del 17 novembre 2005).

In caso d’inerzia dell’assemblea, spetterà agli amministratori, ai sindaci o al consiglio di sorveglianza chiedere al tribunale di disporre la riduzione in ragione delle perdite risultantidal bilancio, con Decreto soggetto a reclamo ed iscritto nel Registro delle imprese.

Il Decreto Milleproroghe

Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nonché la guerra Russo/Ucraina, hanno generato una crisi economica tanto da incidere sui conti di molte imprese, le quali hanno chiuso i bilanci degli ultimi due anni con risultati negativi.

Ciò ha portato il Legislatore ad introdurre delle disposizioni volte a disciplinare le perdite d’esercizio relative al 2020 e al 2021, sospendendo, in sostanza, le regole sopra evidenziate.

In pratica, le perdite 2020 dovranno essere coperte entro l’approvazione del bilancio 2025 mentre, quelle del 2021, dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026.

Tuttavia, la perdurante crisi economica non ha risparmiato l’anno 2022, per cui l’art. 3, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe), è intervento direttamente sulla norma originaria, ossia l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, modificando la data di riferimento dei bilanci interessati cha passa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, al fine di sospendere la normativa civilistica sul ripianamento delle perdite.

Nei fatti:

  • il comma 1 del citato art. 6, ora stabilisce che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non si applicano gli artt. 2446, comma 2 e 32447 (per le società per azioni), 2482-bis, commi 45 e 6, e 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. 

Si evidenzia che rimangono fermi gli obblighi di informativa previsti dal primo comma dell’art. 2446 c.c. e dai commi 123 dell’art. 2482-bis c.c. Ne consegue che gli amministratori e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o dei soggetti incaricati alla revisione dei conti. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non operano le cause di scioglimento:

    1. delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all’art. 2484, comma 1, numero 4) c.c.) L’art. 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento di tutte le società di capitali, disponendo in particolare, al comma 1, n. 4), lo scioglimento in conseguenza di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 24472482-ter del Codice civile;
    2. delle cooperative per perdita di capitale sociale (art. 2545-duodecies c.c.). L’art. 2545-duodecies c.c. prevede tra le cause di scioglimento della società cooperativa anche la perdita del capitale sociale;
  • il comma 2 dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, dunque, quello interessato dalle suddette disposizioni riguarderà il bilancio 2027 da approvare nel 2028;
  • il comma 3 stabilisce che, nelle fattispecie di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (artt. 24472482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 24472482-ter del Codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo).
    Fino alla data di tale assemblea (quinto esercizio) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.
  • il comma 4 prevede, infine, che le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Osservazioni

Come è avvenuto per il 2020 e il 2021, la novella contiene il riferimento “all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022”.

Ciò significa che anche le società con esercizio a cavallo d’anno, possono beneficiare della sterilizzazione delle perdite 2022. È il caso dell’ente con esercizio sociale 1° luglio 2022/30 giugno 2023.

In merito alla copertura delle perdite, si può richiamare l’interpretazione fornita dal MISE, con la circolare del 29 gennaio 2021, laddove è stato puntualizzato come la formulazione dell’art. 6, a seguito delle novità intervenute con la Legge di Bilancio 2021, offra un’indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l’intervento emergenziale di aprile (D.L. n. 23/2020). In tal modo, il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” (leggasi 31 dicembre 2022), sembrerebbe chiarire che “oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell’esercizio 2020 (oggi esercizio 2022) (o negli esercizi non coincidenti con l’anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Ora, a seguito delle modifiche normative introdotte negli anni precedenti e con il Milleproroghe in esame, si può confermare che detta disciplina derogatoria vale solo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Anno

Norma

Copertura perdita

Assemblea

2020

Art. 6, D.L. n. 23/2020

Entro il 2025

Bilancio da approvare nel 2026

2021

Art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/2021

Entro il 2026

Bilancio da approvare nel 2027

2022

Art. 3, comma 9, D.L. n. 198/2022

Entro il 2027

Bilancio da approvare nel 2028

Ne consegue che, le perdite 2020 dovranno essere coperte entro l’approvazione del bilancio 2025 mentre, quelle del 2021, dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023