Commento
MANOVRA 2023, AGEVOLAZIONI

Prorogata al 2023 la decontribuzione dei giovani agricoltori

di Devis Nucibella | 3 Gennaio 2023
Prorogata al 2023 la decontribuzione dei giovani agricoltori

La Legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 la misura prevista dall’art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ovvero l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 nei primi due anni di attività e di iscrizione alla gestione IVS INPS.

Premessa

La Legge di Bilancio 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione (art. 1, comma 503, della Legge n. 160/2019) che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, con età inferiore a quarant’anni.

Ambito soggettivo

L’esonero contributivo spetta, come sopra accennato, ai seguenti soggetti:

  • coltivatori diretti (CD);
  • imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • che iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 e che non abbiano compiuto 40 anni alla data d’inizio dell’attività.

Il coltivatore diretto può richiedere il beneficio:

  • per l’intero nucleo familiare;
  • solo per sé stesso come titolare;
  • per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.

Ambito oggettivo

L’agevolazione in esame prevede l’esonero in misura pari al 100% dal versamento:

  • della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti (IVS) per un periodo massimo di 24 mesi;
  • del contributo previsto dall’art. 17, comma 1, Legge n. 160/1975 (contributo addizionale per l’adeguamento delle pensioni), cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame:

  • il contributo di maternità, dovuto per ciascun soggetto iscritto alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

L’esonero in esame è applicabile nei limiti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, modificato dal Regolamento UE n. 316/2019 (pari a euro 20.000, 25.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari).

L’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), prevede espressamente che l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In caso di concorrenza di più esoneri o riduzioni viene automaticamente riconosciuta al contribuente l’agevolazione più favorevole.

Condizioni per l’accesso

Il soggetto che intende richiedere l’agevolazione deve essere in regola con l’adempimento:

  • degli obblighi contributivi;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali, aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul territorio nazionale.

Per poter accedere al beneficio è necessario aver presentato la comunicazione di inizio attività tramite “ComUnica”.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività è necessario presentare esclusivamente in via telematica, la domanda di ammissione al beneficio utilizzando il modulo “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”, disponibile sul sito Internet dell’INPS seguendo il percorso: “Cassetto previdenziale per autonomi agricoli”, “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”.

Utilizzo dell’incentivo

Dopo aver verificato la tempestività della domanda e il possesso dei requisiti, l’Istituto invia una specifica comunicazione al beneficiario all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

L’esonero dalla contribuzione IVS e del contributo addizionale è applicato dall’Istituto nella misura del 100% per una durata massima di 24 mesi, a partire dalla data di inizio dell’attività.

Va evidenziato che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Riferimenti normativi:

 

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023