Commento
IVA

IVA: le risposte dell’Amministrazione finanziaria

di Stefano Setti | 26 Gennaio 2023
IVA: le risposte dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, negli incontri con la stampa specializzata che si sono tenuti il 23 e 24 gennaio 2023, ha fornito dei chiarimenti in materia IVA, soprattutto con riferimento alla gestione del reverse charge sia nei rapporti con l’estero, sia con riferimento alle modalità di registrazione in presenza di soggetti con liquidazioni IVA trimestrali per opzione.

Operazioni effettuate da fornitori non stabiliti, ancorché identificati in Italia, nei confronti di soggetti passivi nazionali con errata applicazione dell’IVA nei modi ordinari anziché mediante reverse charge

Con riferimento alla casistica oggetto di quesito, l’Amministrazione finanziaria, con le risposte fornite il 23 e 24 gennaio 2023, ha chiarito che qualora il fornitore estero abbia applicato l’IVA in Italia mediante la propria identificazione diretta IVA (ovvero rappresentante fiscale IVA) in Italia, l’IVA è detraibile in capo al cessionario soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia fermo restando il fatto che in tal caso tornerà applicabile la sanzione di cui al comma 9-bis1 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 a 10.000 euro).

Infatti, in tal caso, doveva essere applicato il meccanismo del reverse charge da parte del cessionario soggetto passivo “stabilito” ai fini IVA in Italia (stante quanto disposto dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972).

L’Amministrazione ha, inoltre, chiarito che la comunicazione dei dati richiesta dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. “esterometro” – tenendo presente che lo stesso è stato abrogato dal 1° luglio 2022), può essere effettuata, nei tempi voluti dalla lettera b) del medesimo comma, utilizzando – anche al fine di contemperare le esigenze della precompilata IVA – il tipo documento “TD28” indicando – nel blocco cedente/prestatore – il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore.

Si evidenzia, che dal 1° luglio 2022, il cessionario soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà procedere a reverse charge elettronico da comunicare tramite SDI.

 

Le sanzioni in tema di reverse charge e autofattura (fermo restando il fatto che risulta possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997)

Casistica di errata applicazione del reverse charge e autofattura (*)

Sanzione

Irregolare assolvimento dell’imposta. L’imposta è stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge da parte del cessionario/committente (comma 9-bis1 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997)

Applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), nel caso in cui l’IVA sia stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge. In tale caso, la sanzione sarà irrogata al cessionario/committente, che è il vero debitore dell’imposta, con solidarietà del cedente/prestatore.

È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione in capo al cessionario/committente.

Sarà, invece, applicabile al cessionario/committente una sanzione più grave (dal 90 al 180 per cento dell’imposta), quando l’applicazione dell’imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti.

Operazioni che ricadono in regime ordinario, ma per le quali è stato erroneamente applicato il reverse charge con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, il quale mantiene il diritto di detrazione IVA (comma 9-bis2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997)

Sanzione fissa da 250 a 10.000 euro in capo al cedente/prestatore (con la solidarietà del cessionario/committente).

Se le violazioni dipendono da intenti evasivi o frodatori di cui sia provata la consapevolezza della controparte, scattano le sanzioni proporzionali dal 90 al 180 per cento dell’imposta.

Ipotesi in cui il cessionario/committente abbia erroneamente assolto l’imposta in reverse charge per operazioni che sono invece esenti, non imponibili o non soggette a IVA (comma 9-bis3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997)

In sede di accertamento, gli Uffici dovranno provvedere a eliminare il credito e il debito erroneamente confluiti nelle liquidazioni eseguite dal cessionario/committente, neutralizzando in tale modo gli effetti dell’errore. In tali ipotesi, non sono applicabili sanzioni di alcun tipo. Inoltre, il cessionario/committente potrà recuperare l’IVA assolta in inversione e non detratta per ragioni di indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi, ad esempio, al pro-rata). Il recupero dell’IVA avverrà mediante nota di variazione in diminuzione, di cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso apposita istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel termine di due anni).

La medesima disposizione, con neutralizzazione del debito/credito IVA, è applicabile anche qualora l’operazione per cui è stato applicato il regime dell’inversione contabile sia inesistente; tuttavia, in tale caso, la sanzione è dovuta e la sua misura varia in misura proporzionale dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), il più lieve regime sanzionatorio previsto per le operazioni inesistenti soggette a reverse charge opera solo quando le stesse sono esenti, non imponibili o escluse da imposta. Per contro, nell’ipotesi di operazioni inesistenti imponibili non solo deve essere recuperata l’imposta detratta, ma si applica anche la sanzione più grave, del 90% dell’imposta.

(*) L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 maggio 2017, n. 16/E, è intervenuta fornendo delle precisazioni in merito alla portata delle citate sanzioni. Si evidenzia che tali chiarimenti, di fatto, ripercorrono la disposizione normativa.

Servizi elettronici nei rapporti B2C: nessun obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente

L’Amministrazione finanziaria, con una delle risposte in esame, ha confermato che i servizi elettronici (di cui all’art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011) qualora siano resi a consumatori finali non sono soggetti all’obbligo di fatturazione a meno che la stessa non venga richiesta dal cliente stesso (secondo le regole generali di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972).

Esempi di servizi elettronici (si veda quanto riportato nel citato art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011)

a) La fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

e) le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).

Reverse charge per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale per opzione

L’Amministrazione finanziaria, richiamando l’art. 7, comma 3-bis, del D.P.R. n. 542/1999, ha confermato che i cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia che ricevono operazioni soggette a reverse charge e che hanno liquidazione IVA trimestrale per opzione possono procedere a reverse charge annotando le fatture nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 (e nel registro IVA degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 per esercitare il diritto alla detrazione IVA), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Reverse charge

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023