Modifica del numero di rate dei piani di rateazione “a regime”
L’art. 1, comma 159, della Legge n. 197/2022 modifica a regime l’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 disponendo una nuova rateizzazione delle somme dovute a seguito di:
- controlli automatizzati della dichiarazione (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972),
- controlli formali (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973),
che possono dal 2023 essere rateizzate:
- in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
- a prescindere dal relativo ammontare (cioè anche per importi inferiori a 5.000 euro, per i quali la rateizzazione è ordinariamente consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).
Nuovi piani di rateazione
|
Entità del debito
|
Fino al 2022
|
fino a € 5.000:
|
max 8 rate trimestrali
|
oltre € 5.000:
|
max 20 rate trimestrali
|
Tale disposizione si applica a tutti i piani rateali “in corso” al 1° gennaio 2023, e cioè:
- alle rateazioni non ancora avviate al 1° gennaio 2023 (per le quali è possibile rivolgersi al CANALE CIVIS);
- alle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023, per i quali è possibile procedere alla rideterminazione in autonomia delle rate dovute per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro.
In relazione a quest’ultima possibilità, l’Agenzia propone il seguente esempio di calcolo:
Piani di rateazione già in essere, di cui pagate alcune rate regolarmente.
Avviso bonario relativo al Mod. Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), notificata il 1° aprile 2022.
Omessi versamenti
|
Imposta non versata
|
4.000
|
|
4.000
|
4.680
|
|
Sanzione
|
10%
|
400
|
Interessi di mora
|
|
280
|
Tardivi versamenti
|
Imposta versata in ritardo
|
2.400
|
|
Sanzione
|
10%
|
240
|
320
|
Interessi di mora
|
|
80
|
|
|
|
|
Totale
|
5.000
|
L’importo totale richiesto (comprensivo di sanzioni al 10%) è pari a 5.000 euro; il contribuente ha optato per la rateazione nel maggiore numero all’epoca consentito (8 rate trimestrali), secondo il seguente piano:
N° rata
|
Scadenza
|
Importo rata
|
Int. da rateazione
|
1
|
02/05/2022
|
625,0
|
-
|
2
|
31/08/2022
|
625,0
|
5,51
|
3
|
30/11/2022
|
625,0
|
10,97
|
4
|
28/02/2023
|
183,8
|
4,81
|
5
|
31/05/2023
|
183,8
|
6,43
|
6
|
31/08/2023
|
183,8
|
8,06
|
7
|
30/11/2023
|
183,8
|
9,66
|
8
|
29/02/2024
|
183,8
|
11,26
|
Al 31 dicembre 2022 sono state pagate regolarmente le prime 3 rate (02/05/2022 – 31/08/2022 e 30/11/2022); residua, quindi, un debito (quota capitale versati col “9001” pari a 3.125 euro); dal 2023 tale importo può essere rateizzato fino a 20 rate trimestrali (dunque fino a un massimo di ulteriori 17 rate).
Si ricorda che la 1ª rata 2023 va pagata nei termini del piano originario.
Il ricalcolo della rateizzazione dovendo essere autonomamente determinata dal contribuente, non richiede un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e non permette di differire il pagamento delle rate successive.
Si fa presente che l’Agenzia Entrate ha già modificato l’apposita funzionalità messa a disposizione gratuitamente sul proprio sito istituzionale, che permette la rideterminazione del piano al variare delle rate del piano. Il percorso è il seguente: Agenzia Entrate - servizi - Determinazione dei versamenti rateali.
Nel caso di versamento tardivo (es: la 1ª rata 2023 viene pagata oltre i termini previsti) è necessario valutare:
- se si tratta di “lieve inadempimento” (ex art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973):
- cioè di una tardività non superiore a 7 giorni di calendario nel versamento della somma
- di una carenza nei versamenti per una frazione non superiore al 3% dell’importo dovuto e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro,
perché in tali casi la definizione è valida e non si decade dalla rateazione;
- altrimenti si ha la decadenza dalla rateazione (con iscrizione a ruolo del debito residuo, con applicazione della sanzione ordinaria al 30% calcolata sulla sola quota di capitale non ancora versata).
Definizione degli avvisi bonari (36-bis e 54 bis) per qualsiasi anno d’imposta se già notificati e rateizzati
Come noto:
- nel caso in cui al 1° gennaio 2023 sia già in corso il pagamento rateale dell’avviso bonario
- non rileva il periodo di imposta a cui quest’ultimo è riferito.
N.B. La rateazione è “regolarmente intrapresa” se “non si è verificata alcuna causa di decadenza” ai sensi dell’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 al 1° gennaio 2023 (valido il “lieve inadempimento”) - si veda circolare n. 1/E/2023.
La definizione agevolata permette la riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) non sulle rate già pagate ma alle sole rate residue. Si pone, pertanto, l’obbligo di rideterminare il piano di rateazione.
Quindi:
- il debito residuo va versato interamente;
- vanno rideterminati gli interessi di mora dovuti (calcolati sul debito residuo nettizzato);
- va rideterminata la sanzione del 3% su tale debito residuo.
Va fatta una riduzione proporzionale del debito residuo, secondo il meccanismo chiarito nella circolare n. 1/2023 negli esempi che seguono.
Omessi versamenti
|
Imposta non versata
|
4.000
|
|
4.000
|
4.680
|
|
Sanzione
|
10%
|
400
|
Interessi di mora
|
|
280
|
Tardivi versamenti
|
Imposta versata in ritardo
|
2.400
|
|
Sanzione
|
10%
|
240
|
320
|
Interessi di mora
|
|
80
|
|
|
|
|
Totale
|
5.000
|
Il contribuente ha optato per la rateazione in 8 rate trimestrali, pagando al 31/12/2022 le prime 3 rate, per un importo complessivo di 1.875 euro (somma dei versamenti per la quota capitale, codice tributo 9001):
N° rata
|
Scadenza
|
Importo rata
|
Int. da rateazione
|
1
|
02/05/2022
|
625,0
|
-
|
2
|
31/08/2022
|
625,0
|
5,51
|
3
|
30/11/2022
|
625,0
|
10,97
|
4
|
28/02/2023
|
183,8
|
4,81
|
5
|
31/05/2023
|
183,8
|
6,43
|
6
|
31/08/2023
|
183,8
|
8,06
|
7
|
30/11/2023
|
183,8
|
9,66
|
8
|
29/02/2024
|
183,8
|
11,26
|
L’Agenzia ritiene, ora, doversi procedere ad una imputazione proporzionale dell’importo versato:
Importi dovuti
|
Imp. originario
|
%
|
Imp. versato
|
|
sanz. 10%
|
sanz. 3%
|
|
A
|
B = 5.000/A
|
C = 1.875 x B
|
|
A - C
|
A - C
|
Omessi
|
Imposta
|
4.000
|
80,0%
|
1.500
|
|
2.500
|
2.500
|
versam.
|
Sanzione
|
400
|
8,0%
|
150
|
|
250
|
75
|
|
Interessi
|
280
|
5,6%
|
105
|
|
175
|
175
|
Tardivi
|
Sanzione
|
240
|
4,8%
|
90
|
|
150
|
45
|
versam.
|
Interessi
|
80
|
1,6%
|
30
|
|
50
|
50
|
5.000
|
100,0%
|
1.875
|
|
3.125
|
2.845
|
- la quota di imposta già versata incorporata nelle 3 rate è determinata considerando il peso di tale imposta (5.000 totale debito / 4.000 totale imposta) pari all’80%, applicato al debito per rate già pagato (1.875), determinando una quota di imposta pagata pari a 1.500 euro;
- la quota di imposta ancora da pagare risulta dalla differenza tra il debito originario (4.000) e detta quota già pagata (1.500), risultando pari a 2.500 euro;
- sanzioni: si ricalcola la sanzione sulle rate residue al 3%; la sanzione piena (250) va divisa per il 10% e moltiplicata per il 3%, conducendo una quota di sanzione residua pari a 75 euro (da suddividere nelle rate residue).
Si giunge, così, a rideterminare il piano originario di rateazione come segue:
N° rata
|
Scadenza
|
Importo rata
|
Int. di rateazione
|
9001
|
9002
|
1
|
02/05/2022
|
625,00
|
-
|
2
|
31/08/2022
|
625,00
|
5,51
|
3
|
30/11/2022
|
625,00
|
10,97
|
Totale già versato
|
1.875,00
|
16,48
|
4
|
28/02/2023
|
569,00
|
14,90
|
5
|
31/05/2023
|
569,00
|
19,91
|
6
|
31/08/2023
|
569,00
|
24,93
|
7
|
30/11/2023
|
569,00
|
29,90
|
8
|
29/02/2024
|
569,00
|
34,86
|
Totale da versare
|
2.845,00
|
|
Totale complessivo
|
4.720,00
|
|
Il contribuente opta per un numero di rate complessive pari al massimo di 20; in tal caso le rate residue (17, defalcando le 3 rate già pagate al 31 dicembre 2022) saranno rideterminate così:
N° rata
|
Scadenza
|
Importo rata
|
Int. di rateazione
|
9001
|
9002
|
1
|
02/05/2022
|
625,00
|
-
|
2
|
31/08/2022
|
625,00
|
5,51
|
3
|
30/11/2022
|
625,00
|
10,97
|
Totale già versato
|
1.875,00
|
16,48
|
4
|
28/02/2023
|
167,35
|
4,38
|
5
|
31/05/2023
|
167,35
|
5,86
|
6
|
31/08/2023
|
167,35
|
7,33
|
7
|
30/11/2023
|
167,35
|
8,79
|
8
|
29/02/2024
|
167,35
|
10,25
|
9
|
31/05/2024
|
167,35
|
11,73
|
10
|
02/09/2024
|
167,35
|
13,24
|
11
|
02/12/2024
|
167,35
|
14,70
|
12
|
28/02/2025
|
167,35
|
16,11
|
13
|
03/06/2025
|
167,35
|
17,64
|
14
|
01/09/2025
|
167,35
|
19,08
|
15
|
01/12/2025
|
167,35
|
20,54
|
16
|
02/03/2026
|
167,35
|
22,00
|
17
|
01/06/2026
|
167,35
|
23,46
|
18
|
31/08/2026
|
167,35
|
24,92
|
19
|
30/11/2026
|
167,35
|
26,38
|
20
|
01/03/2027
|
167,35
|
27,84
|
Totale da versare
|
2.845,00
|
274,28
|
Totale complessivo
|
4.720,00
|
290,76
|
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 159;
- Agenzia delle Entrate, circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E.
Definizione agevolata degli avvisi bonari: un esempio di ricalcolo
di Carla De Luca | 18 Gennaio 2023
In relazione agli avvisi bonari, la Legge di Bilancio 2023 ha proceduto a rideterminare il numero di rate (da 8 a 20) in cui possono essere versate le somme dovute e a introdurre una definizione agevolata per gli avvisi bonari da “liquidazioni automatizzate” ex art. 54-bis e 36-bis) ai fini dei redditi e dell’IVA che risultino “pendenti” al 1° gennaio 2023 (non è spirato il termine per il pagamento della 1ª rata o è in corso una regolare rateizzazione degli importi dovuti). L’agevolazione consiste nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo; rimangono dovute per intero le imposte/contributi previdenziali e gli interessi.
Modifica del numero di rate dei piani di rateazione “a regime”
L’art. 1, comma 159, della Legge n. 197/2022 modifica a regime l’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 disponendo una nuova rateizzazione delle somme dovute a seguito di:
che possono dal 2023 essere rateizzate:
Nuovi piani di rateazione
Entità del debito
Fino al 2022
fino a € 5.000:
max 8 rate trimestrali
oltre € 5.000:
max 20 rate trimestrali
Tale disposizione si applica a tutti i piani rateali “in corso” al 1° gennaio 2023, e cioè:
In relazione a quest’ultima possibilità, l’Agenzia propone il seguente esempio di calcolo:
Piani di rateazione già in essere, di cui pagate alcune rate regolarmente.
Avviso bonario relativo al Mod. Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), notificata il 1° aprile 2022.
Omessi versamenti
Imposta non versata
4.000
4.000
4.680
Sanzione
10%
400
Interessi di mora
280
Tardivi versamenti
Imposta versata in ritardo
2.400
Sanzione
10%
240
320
Interessi di mora
80
Totale
5.000
L’importo totale richiesto (comprensivo di sanzioni al 10%) è pari a 5.000 euro; il contribuente ha optato per la rateazione nel maggiore numero all’epoca consentito (8 rate trimestrali), secondo il seguente piano:
N° rata
Scadenza
Importo rata
Int. da rateazione
1
02/05/2022
625,0
-
2
31/08/2022
625,0
5,51
3
30/11/2022
625,0
10,97
4
28/02/2023
183,8
4,81
5
31/05/2023
183,8
6,43
6
31/08/2023
183,8
8,06
7
30/11/2023
183,8
9,66
8
29/02/2024
183,8
11,26
Al 31 dicembre 2022 sono state pagate regolarmente le prime 3 rate (02/05/2022 – 31/08/2022 e 30/11/2022); residua, quindi, un debito (quota capitale versati col “9001” pari a 3.125 euro); dal 2023 tale importo può essere rateizzato fino a 20 rate trimestrali (dunque fino a un massimo di ulteriori 17 rate).
Si ricorda che la 1ª rata 2023 va pagata nei termini del piano originario.
Il ricalcolo della rateizzazione dovendo essere autonomamente determinata dal contribuente, non richiede un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e non permette di differire il pagamento delle rate successive.
Si fa presente che l’Agenzia Entrate ha già modificato l’apposita funzionalità messa a disposizione gratuitamente sul proprio sito istituzionale, che permette la rideterminazione del piano al variare delle rate del piano. Il percorso è il seguente: Agenzia Entrate - servizi - Determinazione dei versamenti rateali.
Nel caso di versamento tardivo (es: la 1ª rata 2023 viene pagata oltre i termini previsti) è necessario valutare:
perché in tali casi la definizione è valida e non si decade dalla rateazione;
Definizione degli avvisi bonari (36-bis e 54 bis) per qualsiasi anno d’imposta se già notificati e rateizzati
Come noto:
N.B. La rateazione è “regolarmente intrapresa” se “non si è verificata alcuna causa di decadenza” ai sensi dell’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 al 1° gennaio 2023 (valido il “lieve inadempimento”) - si veda circolare n. 1/E/2023.
La definizione agevolata permette la riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) non sulle rate già pagate ma alle sole rate residue. Si pone, pertanto, l’obbligo di rideterminare il piano di rateazione.
Quindi:
Va fatta una riduzione proporzionale del debito residuo, secondo il meccanismo chiarito nella circolare n. 1/2023 negli esempi che seguono.
Omessi versamenti
Imposta non versata
4.000
4.000
4.680
Sanzione
10%
400
Interessi di mora
280
Tardivi versamenti
Imposta versata in ritardo
2.400
Sanzione
10%
240
320
Interessi di mora
80
Totale
5.000
Il contribuente ha optato per la rateazione in 8 rate trimestrali, pagando al 31/12/2022 le prime 3 rate, per un importo complessivo di 1.875 euro (somma dei versamenti per la quota capitale, codice tributo 9001):
N° rata
Scadenza
Importo rata
Int. da rateazione
1
02/05/2022
625,0
-
2
31/08/2022
625,0
5,51
3
30/11/2022
625,0
10,97
4
28/02/2023
183,8
4,81
5
31/05/2023
183,8
6,43
6
31/08/2023
183,8
8,06
7
30/11/2023
183,8
9,66
8
29/02/2024
183,8
11,26
L’Agenzia ritiene, ora, doversi procedere ad una imputazione proporzionale dell’importo versato:
Importi dovuti
Imp. originario
%
Imp. versato
sanz. 10%
sanz. 3%
A
B = 5.000/A
C = 1.875 x B
A - C
A - C
Omessi
Imposta
4.000
80,0%
1.500
2.500
2.500
versam.
Sanzione
400
8,0%
150
250
75
Interessi
280
5,6%
105
175
175
Tardivi
Sanzione
240
4,8%
90
150
45
versam.
Interessi
80
1,6%
30
50
50
5.000
100,0%
1.875
3.125
2.845
Si giunge, così, a rideterminare il piano originario di rateazione come segue:
N° rata
Scadenza
Importo rata
Int. di rateazione
9001
9002
1
02/05/2022
625,00
-
2
31/08/2022
625,00
5,51
3
30/11/2022
625,00
10,97
Totale già versato
1.875,00
16,48
4
28/02/2023
569,00
14,90
5
31/05/2023
569,00
19,91
6
31/08/2023
569,00
24,93
7
30/11/2023
569,00
29,90
8
29/02/2024
569,00
34,86
Totale da versare
2.845,00
Totale complessivo
4.720,00
Il contribuente opta per un numero di rate complessive pari al massimo di 20; in tal caso le rate residue (17, defalcando le 3 rate già pagate al 31 dicembre 2022) saranno rideterminate così:
N° rata
Scadenza
Importo rata
Int. di rateazione
9001
9002
1
02/05/2022
625,00
-
2
31/08/2022
625,00
5,51
3
30/11/2022
625,00
10,97
Totale già versato
1.875,00
16,48
4
28/02/2023
167,35
4,38
5
31/05/2023
167,35
5,86
6
31/08/2023
167,35
7,33
7
30/11/2023
167,35
8,79
8
29/02/2024
167,35
10,25
9
31/05/2024
167,35
11,73
10
02/09/2024
167,35
13,24
11
02/12/2024
167,35
14,70
12
28/02/2025
167,35
16,11
13
03/06/2025
167,35
17,64
14
01/09/2025
167,35
19,08
15
01/12/2025
167,35
20,54
16
02/03/2026
167,35
22,00
17
01/06/2026
167,35
23,46
18
31/08/2026
167,35
24,92
19
30/11/2026
167,35
26,38
20
01/03/2027
167,35
27,84
Totale da versare
2.845,00
274,28
Totale complessivo
4.720,00
290,76
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Avviso bonario
Quali sono le modifiche apportate alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione e controlli formali?
La Legge n. 197/2022 ha modificato la rateizzazione a regime, permettendo la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'ammontare delle somme dovute.
A quali piani rateali si applica la disposizione della Legge n. 197/2022?
La disposizione si applica a tutti i piani rateali 'in corso' al 1° gennaio 2023, inclusi quelli non ancora avviati e quelli in corso. Inoltre, è possibile procedere alla rideterminazione in autonomia delle rate dovute per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro.
Come può essere rideterminato il piano di rateazione per debiti di importo non superiore a 5.000 euro?
Il contribuente può rideterminare il piano autonomamente, senza richiedere un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Agenzia.
Cosa succede in caso di versamento tardivo?
Se si tratta di un 'lieve inadempimento', la definizione è valida e non si decade dalla rateazione. Altrimenti si ha la decadenza dalla rateazione con iscrizione a ruolo del debito residuo e applicazione della sanzione ordinaria al 30% calcolata sulla sola quota di capitale non ancora versata.
Cosa comporta la definizione agevolata per gli avvisi bonari?
L'agevolazione consiste nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo per gli avvisi bonari da 'liquidazioni automatizzate'.