Con la Risposta a interpello n. 33, del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, laddove sia riscontrabile l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico del Consorzio costituito in ATI e la somma dovuta dalla stazione appaltante, si integra il presupposto oggettivo dell’IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; l’ammontare dovuto, pertanto, sulla base dell’accordo bonario è da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
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