Commento
TERZO SETTORE

Statuti degli Enti del Terzo Settore: ultimi giorni per l’adeguamento

di Marta Saccaro | 20 Dicembre 2022
Statuti degli Enti del Terzo Settore: ultimi giorni per l’adeguamento

Mancano ormai pochi giorni alla fine dell’anno e per i soggetti interessati ad entrare nel Terzo Settore si fa sempre più vicina la scadenza per adeguare gli statuti beneficiando delle semplificazioni previste per la regolarità delle riunioni assembleari.

Premessa

Secondo quanto prevede l’ultima parte del comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), entro il 31 dicembre, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che intendono richiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono effettuare l’adeguamento del proprio statuto con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Ciò non significa che, decorso il termine del 31 dicembre, l’ente che abbia intenzione di adeguare il proprio statuto alle disposizioni previste dal CTS non possa più farlo. In questo caso, semplicemente, non sarà possibile beneficiare di alcuna agevolazione in relazione ai quorum costitutivi e deliberativi e si dovranno seguire le disposizioni degli statuti originari, solitamente più restrittive.

È facile, infatti, che nelle carte regolamentari dell’ente sia prevista, per la modifica dello statuto con assemblea straordinaria, la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di un numero particolarmente qualificato di soci (la maggioranza degli aventi diritto al voto o addirittura i due terzi).

Sotto questo profilo, è sicuramente molto più difficile, soprattutto per gli enti di maggiore dimensione, riuscire a convocare in assemblea un numero di soci che risulti sufficiente per procedere con la modifica. Può quindi essere il caso di cogliere l’opportunità offerta dall’art. 101 del Codice per riuscire ad ottenere un quorum deliberativo sufficiente a confermare la modifica statutaria.

I soggetti interessati

Interessati a questa scadenza sono quindi le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le Onlus e, più in generale, gli enti che intendono modificare lo statuto per adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Per i soggetti sopra richiamati il 31 dicembre rappresenta quindi attualmente la data limite. A dire la verità, il testo originario della disposizione prevedeva che la deroga disposta dal Codice del Terzo Settore scadesse alla fine del diciottesimo mese di entrata in vigore del Codice stesso (avvenuta il 3 agosto 2017). Il termine però è stato via via prorogato (ad oggi si contano in tutto sette provvedimenti di proroga, di cui l’ultimo contenuto nel Decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022) e chissà se a ridosso della scadenza non intervenga un nuovo rinvio…

Un’ulteriore proroga potrebbe infatti essere favorita dalla considerazione che il “popolamento” del RUNTS non è ancora completato: mentre per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri regionali e/o provinciali si tratta di una vera e propria trasmigrazione (cioè di un passaggio da un registro ad un altro con una veloce verifica - ed eventuale correzione - degli statuti) per molte Onlus e, più in generale, per tutti gli enti che stanno valutando se entrare nel Terzo Settore, la questione è ancora aperta.

Per le Onlus, un’attenzione particolare

C’è però un’ulteriore considerazione da fare con particolare riferimento alle Onlus e riguarda il contributo del 5 per mille.

Secondo quanto prevede l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro stesso ed è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Poiché il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, già a partire dall’anno successivo (il 2022), il contributo del 5 per mille è riservato ai soli soggetti qualificabili come ETS.

Questa considerazione pareva escludere le Onlus che non avevano ancora deliberato la modifica del proprio statuto ai fini di procedere con l’iscrizione nel RUNTS.

Tuttavia, grazie alla disposizione contenuta nell’art. 9, comma 6, del D.L. n. 228/2021, è stato previsto che per l’anno finanziario 2022 le Onlus iscritte nell’apposita anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate (il relativo elenco è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia stessa) continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità antecedenti l’avvento del RUNTS.

La deroga, però, come visto riguarda solo l’anno finanziario 2022. Il che significa che, ad oggi, a meno di ulteriori disposizioni di emergenza, a partire dal 2023 le Onlus che non effettueranno la iscrizione nel Registro come ETS perderanno il diritto di beneficiare del contributo del 5 per mille.

Per questi soggetti, quindi, la fine dell’anno rappresenta l’ultima chiamata per poter deliberare la modifica statutaria e mantenersi nell’elenco dei possibili beneficiari del contributo.

In ogni caso, per il prossimo anno, per gli enti che non risultino già iscritti negli elenchi permanenti, la domanda di accreditamento per il 5 per mille deve essere compilata all’interno dell’apposita sezione del RUNTS entro il 10 aprile 2023.

Entro la data ricordata, quindi, per potersi candidare a ricevere il contributo, l’ente deve risultare iscritto come ETS.

La modifica dello statuto - modalità operative

Si ricorda, infine, che la delibera di modifica dello statuto deve essere assunta con le stesse modalità con le quali è stato formato l’atto che si vuole modificare: è necessario quindi l’intervento del Notaio nel caso in cui lo statuto originario sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nell’ipotesi in cui, invece, lo statuto è stato formato con scrittura privata non autenticata, per la modifica è sufficiente un atto di portata analoga.

In quest’ultimo caso il verbale di assemblea straordinaria di modifica dello statuto unitamente al suo allegato (lo statuto stesso) deve essere sottoposto a registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito si ricorda che gli atti delle Onlus che deliberano il passaggio ad ETS possono beneficiare delle esenzioni relative all’imposta di registro e all’imposta di bollo, disposte dai commi 3, secondo periodo, e 5 dell’art. 82 del CTS.

Passaggi per la modifica dello statuto di un ente

Le fasi per la modifica statutaria di un ente sono le seguenti:

  • modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal Codice del Terzo settore;
  • approvare le modifiche da parte del consiglio direttivo;
  • convocare l’assemblea (di solito straordinaria, ma se l’adeguamento avviene entro il 31 dicembre 2022 si utilizzano le maggioranze dell’assemblea ordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido;
  • registrare lo statuto all’Agenzia delle Entrate.

Lo statuto, così modificato, deve essere trasmesso al RUNTS (per gli enti già iscritti) ovvero allegato alla pratica di iscrizione per coloro che intendono procedere.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 82 e 101;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, art. 3;
  • D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 9

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