La sanzione per l’infedele dichiarazione assorbe quella per il versamento tardivo o omesso. Pertanto, la cartella avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione per l’omesso versamento è da ritenersi illegittima ed è soggetta a declaratoria di nullità. Tale è il principio espresso dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35066/2022, pubblicata in data 29 novembre 2022.
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