Commento
IMPOSTE SUI REDDITI

Partono le novità per la tassazione dei frontalieri con la Svizzera

di Silvia Bettiol | 5 Dicembre 2022
Partono le novità per la tassazione dei frontalieri con la Svizzera

Lo scorso 24 novembre, il Consiglio dei Ministri n. 6 ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.
Come noto l’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico e fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.
Invero, la doppia imposizione è già esclusa dall’Accordo del 1974, tuttavia, le nuove regole sono finalizzate a ripartire in modo differente la potestà impositiva tra i due Paesi.

Cenni al nuovo Accordo

Il nuovo Accordo, datato 23 dicembre 2020, per entrare in vigore deve essere approvato dal Parlamento di entrambe le Nazioni. Ove l’approvazione intervenisse nei prossimi giorni, l’Accordo potrebbe entrare in vigore già dal 2023.

L’art. 8 del citato Accordo del 23 dicembre 2020 stabilisce che le norme in esso contenute si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore:

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti, vicendevolmente, si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del:
a) presente Accordo, e
b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell’art. 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976
.

Qualora l’entrata in vigore non fosse possibile per il 2023, ci si può ragionevolmente attendere che la stessa intervenga a partire dal 2024.

Il regime attuale dei frontalieri: l’Accordo del ’74

Attualmente l’Accordo del 1974 prevede che i frontalieri italiani che abitano in zone di confine (la c.d. fascia dei 20 km dal confine con la Svizzera), sono assoggettati a tassazione esclusivamente in Svizzera.

L’Italia, pertanto, non può esercitare alcuna potestà impositiva su tali redditi.

A ben vedere la disciplina attualmente in vigore è già utile per eliminare la doppia imposizione.

Segnaliamo al riguardo, come si tratti di una previsione che differisce da quella che ordinariamente viene prevista per i frontalieri.

Spesso, infatti, per il frontaliero è prevista una tassazione in un solo Paese. Tuttavia, il Paese designato, non è quello dove viene svolta l’attività lavorativa, bensì quello in cui il frontaliero risiede.

Per quanto concerne l’Italia, una siffatta previsione, infatti, è presente anche nelle Convenzioni con la Francia e l’Austria. Ricordiamo da ultimo come nessuna previsione in tema di frontalieri sia contenuta nelle Convenzioni con la Slovenia e la Repubblica di San Marino. In questi casi, pertanto, la tassazione concorrente dei due Paesi risulterà inevitabile.

Cosa cambierà nel caso della Svizzera

Con la definitiva entrata in vigore dell’Accordo del 23 dicembre 2020 emergerà, per il frontaliero che lavora in Svizzera, una tassazione concorrente.

In prima battuta la Svizzera opererà delle ritenute alla fonte sul reddito del frontaliero che, tuttavia, non possono eccedere l’80% delle imposte ordinariamente applicabili ai dipendenti.

Detto reddito dovrà essere dichiarato anche in Italia nel quadro RC.

Il contribuente, tuttavia, potrà scomputarsi le imposte subite in Svizzera nel quadro CE.

Le nuove modalità di tassazione rappresentano, per certi versi, una svolta epocale per cui l’Accordo prevede un regime transitorio per i “vecchi frontalieri”.

Il regime transitorio

L’art. 9, par. 11, lett. b) dell’Accordo 23 dicembre 2020 prevede che:

(…) i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore, svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una basse fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera (…).

In sostanza il vecchio criterio che riserva la potestà impositiva esclusivamente alla Svizzera continuerà a trovare applicazione a quelli che potrebbero essere definiti gli “attuali frontalieri”, ossia, quelli che risulteranno essere frontalieri alla data di entrata in vigore dell’Accordo o che lo sono stati per un periodo dal 31 dicembre 2018 alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Si vuole, in questo modo, tutelare anche il frontaliere che, per accidenti, ha perso il lavoro pochi giorni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Sui cosiddetti attuali frontalieri, la Svizzera continuerà ad effettuare i ristorni a vantaggio dei comuni italiani di confine, fino all’anno 2033.

Per i nuovi frontalieri, invece, il ristorno non è previsto.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Frontalieri