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Manovra 2023, sale il limite dei contanti, ma resta l’obbligo di POS

di Sandra Pennacini | 29 Dicembre 2022
Manovra 2023, sale il limite dei contanti, ma resta l’obbligo di POS

Il Disegno di legge alla Legge di Bilancio 2023 ha incassato il via libera della Camera e si appresta ad essere definitivamente approvato in Senato. Tra le misure introdotte la revisione del tetto ai contanti, elevato a 5.000 euro. Rispetto alla prima stesura, viene meno la prevista abolizione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti POS per ammontari inferiori a 30 euro.

Premessa

L’iter della Legge di Bilancio 2023 si è quasi concluso.

In data 24 dicembre 2022 il Disegno di legge, opportunamente emendato, ha incassato il via libera alla Camera.

Non resta che il passaggio al Senato, ove la manovra si presenta “blindata”; pertanto, le disposizioni dovrebbero trovare definitiva approvazione nella loro attuale formulazione.

Rispetto alle prime anticipazioni, viene confermato il rialzo della soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Cancellata, invece, la disposizione che prevedeva la non sanzionabilità dell’esercente in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte, per ammontari inferiori a 30 euro.

A fare da contraltare a questo passo indietro, l’introduzione di disposizioni volte a calmierare le commissioni bancarie.

Limite contanti a 5.000 euro

Con l’art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Resta l’obbligo di accettazione POS per qualsiasi ammontare

Il Disegno di legge alla Legge di Bilancio 2023, nella sua versione presentata per la prima discussione alla Camera, prevedeva la cancellazione dell’obbligo di accettazione di POS per ammontari fino a 30 euro.

Tale disposizione non ha trovato accoglimento nel testo approvato; tale testo, come si è detto, dovrebbe trovare definitivo accoglimento al Senato.

Di conseguenza, rispetto al 2022, nulla cambia nel 2023 quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti con carte.

Andiamo pertanto a riepilogare il quadro di insieme - già attualmente in vigore - e che resta del tutto invariato nel 2023.

Con l’art. 18 del D.L. n. 36/2022 era stata anticipata la decorrenza delle sanzioni a carico dei soggetti che rifiutano i pagamenti effettuati con carta.

Inizialmente previste dal 1° gennaio 2023, tali sanzioni si erano rese applicabili già a partire dal 30 giugno 2022.

I soggetti interessati dalla misura, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, sono i soggetti che effettuano vendite di prodotti, prestazioni di servizi e prestazioni di servizi professionali.

Tali soggetti devono essere in grado di accettare in pagamento almeno:

  • una carta di debito;
  • una carta di credito;
  • carte prepagate.

Nel caso in cui un soggetto obbligato rifiuti di accettare un pagamento attraverso gli strumenti sovra elencati, si rende dovuta una sanzione fissa, nella misura di 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico, salvo il caso di oggettiva impossibilità tecnica.

Dal punto di vista sanzionatorio, è preclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

Le misure per calmierare le commissioni bancarie a carico degli esercenti

L’annunciata cancellazione dell’obbligo di accettazione di pagamenti con carte per ammontari inferiori a 30 euro, come si è detto, non ha avuto seguito.

A fare da contraltare, sono state inserite nella Legge di Bilancio 2023 una serie di previsioni (art. 1, commi 385-388), volte a calmierare l’impatto delle commissioni bancarie poste a carico degli esercenti.

A tal proposito, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012 (ovvero i soggetti tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito, credito, ecc.) e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, debbano determinare in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi relativi al servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

In buona sostanza, saranno i soggetti obbligati ad accettare le carte, da un lato, e i gestori dei circuiti (banche ecc.) dall’altro, a dover trovare un accordo in merito alle commissioni, con la finalità di evitare un carico sproporzionato di commissioni a fronte di transazioni di basso valore.

Più nel dettaglio, il successivo comma 386 demanda ad apposito Decreto ministeriale l’istituzione di un tavolo permanente fra le categorie interessate, precisando che le soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi dovranno essere trovate con riferimento alle transazioni di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Se da tale tavolo non emergesse, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, una soluzione alla problematica, oppure in caso di mancato rispetto dell’accordo se definito, il comma 387 prevede una sorta di sanzione a carico dei gestori dei circuiti di pagamento.

In tal caso, infatti, viene previsto un contributo straordinario per il 2023, a carico dei gestori stessi, nella misura del 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro, ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale, sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all’ammontare della transazione.

Tale contributo straordinario andrà poi a finanziare misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, sempre nell’ottica delle transazioni di valore inferiore ai 30 euro e solo a favore dei contribuenti aventi ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il comma 388, infine, prevede che ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo straordinario si applicheranno le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per l’accertamento del contributo dovuto, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 (ovvero tramite accertamento d’ufficio).

Riferimenti normativi:

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