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Le Entrate chiariscono come fare in caso di Superbonus e sconto in fattura non perfezionato

di Studio tributario Gavioli & Associati | 9 Dicembre 2022
Le Entrate chiariscono come fare in caso di Superbonus e sconto in fattura non perfezionato

Con la Risposta a interpello n. 581, del 5 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni in tema di Superbonus e applicazione dello sconto in fattura, affermando che, ai fini del Superbonus, nell’ipotesi di erronea fattura con indicazione dell’applicazione dello sconto, non ricorre alcun presupposto per l'emissione di una nota di credito a storno della fattura; questa, infatti, deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.

L’errore nell’applicazione dello sconto

Il caso analizzato dai tecnici delle Entrate riguarda due proprietari di un immobile che, in relazione delle spese di efficientamento energetico, hanno optato per lo sconto in fattura ma non hanno potuto inviare, nei termini previsti, la relativa comunicazione all’Agenzia in quanto il prestatore aveva erroneamente fatturato nel 2021 una parte dei lavori eseguiti, indicando l’applicazione dello “sconto”, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione. Infatti il professionista incaricato dal prestatore rilevava la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e di conseguenza si trovava nell’impossibilità di rilasciare il visto di conformità.

Le parti quindi si sono accordate per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi.

Gli istanti dopo aver rilevato che «atteso il mancato invio della “Comunicazione” entro il termine del 29 aprile 2022 per oggettiva assenza di un presupposto fattuale richiesto dalla normativa, la fattispecie tributaria (...) dello sconto in fattura non pare perfezionata, rendendo l’opzione priva di effetti giuridici in quanto “inefficacie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate” (...)» chiedono quali strumenti «sono previsti per disciplinare e/o “sanare” la specifica (...) fattispecie prospettata».

Sconto in fattura non perfezionato come è possibile sanare l’errore

L’Agenzia delle Entrate dopo l’analisi dettagliata della normativa di riferimento sul Superbonus evidenzia che per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR, e di installazione di impianti fotovoltaici indicati nella successiva lett. h), compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”, i beneficiari della detrazione possono optare ai sensi dell’art. 121, del Decreto Legge n. 34/2020 in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. “sconto in fattura”).

In alternativa, i contribuenti possono decidere per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Anche nel caso di opzione per l’utilizzo dell’agevolazione nella forma dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”, ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate.

Affinché l’opzione per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” risulti perfezionata, il comma 1-ter, del citato art. 121, stabilisce che il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute.

Inoltre, l’opzione per lo “sconto in fatturadeve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese “scontate” (Cfr. punto 3.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022), mentre entrambe le opzioni devono altresì essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine posticipato al 29 aprile per l’anno 2022).

Al riguardo, è espressamente previsto che il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (cfr. punto 4.9 del citato Provvedimento prot. n. 35873/2022). In altre parole, “l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte” (cfr. 33/E del 6 ottobre 2022).

L’Agenzia delle Entrate con riferimento alla problematica sottoposta dagli istanti osserva che, già con la Risposta ad interpello n. 385 del 20 luglio 2022, si è avuto modo di chiarire che: «[...] non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile pari al corrispettivo pattuito e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto” (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo). [...]».

Analogamente, nel caso qui in esame, non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura. La fattura, infatti, pur recando l’indicazione dello “sconto” quale modalità di pagamento del corrispettivo riporta correttamente l’imponibile e l’IVA ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto”, sicché deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.

L’Agenzia ritiene, in ogni caso, che il prestatore possa comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata e rilevare il “quantum” da saldare.

Per l’effetto, gli istanti potranno saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e, al verificarsi delle condizioni innanzi illustrate, procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell’agevolazione (marzo 2023).

In conclusione, poiché la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative vigenti (cfr. art. 16-bis del TUIR e art. 1, commi 344-347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Riferimenti normativi:

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