Commento
AGEVOLAZIONE

Imprese non energivore neo costituite: calcolo del credito d’imposta

di Andrea Amantea | 16 Dicembre 2022
Imprese non energivore neo costituite: calcolo del credito d’imposta

Le imprese neocostituite che intendono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia terzo e quarto trimestre 2022, senza una media costo 2019 di riferimento, possono fare riferimento alle indicazioni fornite in precedenza rispetto ai bonus spettanti per i trimestri precedenti. Da qui, entrano in gioco, il valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) e il valore di riferimento del Prezzo di dispacciamento (PD) del trimestre 2019 da prendere a riferimento. Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022. Analizziamo nello specifico i chiarimenti forniti.

I crediti d’imposta contro il caro energia. Un cenno

I crediti d’imposta conto il caro energia spettano anche alle imprese non energivore (o anche energivore) neocostituite.

Il riferimento è ai crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica ossia per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata di cui agli articoli:

  • 6 del D.L. n. 115/2022, Decreto Aiuti-bis (terzo trimestre 2022),
  • 1 del D.L. n. 144/2022, Decreto Aiuti-ter (ottobre e novembre) e
  • 1 del D.L. n. 176/2022, Decreto Aiuti-quater (dicembre).

I bonus in esame spettano solo se il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque, ai fini della verifica dell’incremento del prezzo della componente energetica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019, è necessario porre a confronto due dati storici: il prezzo medio del terzo trimestre 2022 con il prezzo medio del terzo trimestre 2019.

A ogni modo, prima di addentrarci nella problematica, è utile richiamare i crediti d’imposta spettanti nel 2022 alle imprese a valere sui consumi di energia elettrica e gas terzo e quarto trimestre.

Crediti d’imposta contro il caro energia

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115

25%

30 giugno 2023

6968

7728

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (Risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022)

25%

6969

7729

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) – art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115

15%

6970

7730

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) – art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115

25%

6971

7731

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144

40%

6983

Non ancora approvati

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144

40%

6984

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144

30%

6985

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144

40%

6986

Crediti d’imposta consumi gas ed energia elettrica (dicembre), art. 1 D.L. n. 176/2022

Consumi gas

40%

/

/

Consumi energia

40% energivore

30% non energivore

Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 29 novembre.

Imprese non energivore neo costituite: il calcolo del credito d’imposta

Abbiamo già anticipato sopra che i crediti d’imposta contro il caro energia a valere sulla componente energetica terzo trimestre spettano solo se il prezzo della stessa componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque, ai fini della verifica dell’incremento del prezzo della componente energetica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019 è necessario porre a confronto due dati storici: il prezzo medio del terzo trimestre 2022 con il prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Da qui, potrebbero avere problemi in merito le imprese neo costituite che non hanno un dato storico ai fini della verifica incremento medio del 30% del costo dell’energia elettrica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019.

Magari perché costituite dal 1° ottobre 2019 oppure durante il terzo trimestre 2019.

A tal fine, con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, seppur in riferimento ad altri trimestri, l’Agenzia delle Entrate aveva già dato indicazioni in merito.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all’ultimo trimestre 2021), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME);
  • valore di riferimento del Prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh (Fonte ARERA).

Il chiarimento era stato fornito in merito alle imprese “a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, ai fini della spettanza del credito d’imposta ex art. 15 del D.L. n. 4/2022, riferito ai consumi per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022 e a quello riconosciuto per il secondo trimestre, ex art. 4 del D.L. n. 17/2022.

Analogo chiarimento ha riguardato le imprese non energivore (vedi punto 3.1 della circolare n. 13/2022).

Circolare n. 36/E/2022
Con la circolare n. 36/E/2022 l’Agenzia delle Entrate conferma tale criterio di calcolo.

In particolare, in assenza del costo medio della componente energetica del trimestre del 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia del corrispondente trimestre 2022, questo si assume quale somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) del trimestre 2019 da prendere a riferimento (ad esempio pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh);
  • valore di riferimento del Prezzo di dispacciamento (PD) per il trimestre di riferimento (ad esempio, pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5).

Sul calcolo dei crediti d’imposta per le imprese neocostituite, viene difatti confermato quanto indicato nel nostro approfondimento “Imprese non energivore neo costituite: credito d’imposta con rischi di calcolo”.

Riferimenti normativi:

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