Gli aiuti di stato Covid-19 al settore turismo
Nel triennio 2020-2022 al settore turistico sono stati concesse una serie di agevolazioni e di aiuti per fronteggiare l’emergenza economica dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le misure di agevolazione possono essere così riepilogate:
- artt. 182, comma 1, e 183, comma 2 D.L. n. 34/2020 conv. con modific. dalla legge n. 77/2020. Si tratta di:
- un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del Covid-19;
- un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre;
- art. 79, D.L. n. 104/2020, conv., con modif. dalla legge n. 126/2020. Si tratta del riconoscimento di un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014) nella misura del 65% dei costi sostenuti, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta;
- art. 6-bis, comma 3 e comma 11 del D.L. n. 137/2020, conv., con modif. dalla legge n. 176/2020. In particolare:
- l’art. 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, sopra commentato, di 350 milioni per il 2020 destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Ha altresì rifinanziato il medesimo fondo di 50 milioni per il 2021;
- l’art. 6-bis, comma 11 ha istituito presso l’allora Mibact, ora Ministero del Turismo, un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.
Limiti Temporary Framework
Tali agevolazioni spettano, nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea) e cioè:
- 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021.
I predetti massimali, al ricorrere delle condizioni previste al par. 87 della Sezione 3.12 del TF, sono ridefiniti in:
- 3.000.000 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
- 10.000.000 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021.
Gli aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Restituzione in caso di superamento dei limiti
Ora il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di recuperare e restituire in maniera agevolata gli aiuti sopraesposti ricevuti in eccesso dagli operatori economici.
In particolare il comma 3 dell’art. 103 del ddl Bilancio 2023 dispone che:
“In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004”.
In sostanza in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, l’importo dell’aiuto eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Reg (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
In questo modo viene individuata una soluzione (come hanno fatto il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali) per le molte imprese che usufruendo delle agevolazioni Covid nel triennio 2020-2022, hanno superato i limiti imposti dalla sezione 3.1. del Temporary Framework.
Storno dell’eccedenza dai nuovi aiuti
L’alternativa è la possibilità di restituire l’importo, con interessi, sottraendolo dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa. Così dispone il comma 4, il quale prevede anche che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.
In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
Mancata applicazione di sanzioni
Si evidenzia che la restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente con le modalità sopresposte avviene senza l’applicazione di sanzioni trattandosi di un caso di superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
Decreto del MIT e del MEF
La norma demanda poi ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per valutare la possibilità di inserire il riallocamento da un periodo all’altro della sezione 3.1 degli aiuti ricevuti in eccesso.
Riferimenti normativi:
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 6-bis;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 79;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 182 e 183;
- Testo bollinato 29 novembre 2022 - Legge di Bilancio 2023.
Agevolata la restituzione degli aiuti al turismo ricevuti in eccesso
di Devis Nucibella | 19 Dicembre 2022
Il ddl Bilancio 2023 dispone la restituzione volontaria agevolata senza applicazioni di sanzioni degli aiuti Covid per il settore turistico corrisposti in eccedenza dei massimali del Temporary Framework. In caso di mancata restituzione volontaria, viene previsto che il corrispondente importo debba essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Gli aiuti di stato Covid-19 al settore turismo
Nel triennio 2020-2022 al settore turistico sono stati concesse una serie di agevolazioni e di aiuti per fronteggiare l’emergenza economica dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le misure di agevolazione possono essere così riepilogate:
Limiti Temporary Framework
Tali agevolazioni spettano, nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea) e cioè:
I predetti massimali, al ricorrere delle condizioni previste al par. 87 della Sezione 3.12 del TF, sono ridefiniti in:
Gli aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Restituzione in caso di superamento dei limiti
Ora il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di recuperare e restituire in maniera agevolata gli aiuti sopraesposti ricevuti in eccesso dagli operatori economici.
In particolare il comma 3 dell’art. 103 del ddl Bilancio 2023 dispone che:
“In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004”.
In sostanza in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, l’importo dell’aiuto eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Reg (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
In questo modo viene individuata una soluzione (come hanno fatto il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali) per le molte imprese che usufruendo delle agevolazioni Covid nel triennio 2020-2022, hanno superato i limiti imposti dalla sezione 3.1. del Temporary Framework.
Storno dell’eccedenza dai nuovi aiuti
L’alternativa è la possibilità di restituire l’importo, con interessi, sottraendolo dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa. Così dispone il comma 4, il quale prevede anche che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.
In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
Mancata applicazione di sanzioni
Si evidenzia che la restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente con le modalità sopresposte avviene senza l’applicazione di sanzioni trattandosi di un caso di superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
Decreto del MIT e del MEF
La norma demanda poi ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per valutare la possibilità di inserire il riallocamento da un periodo all’altro della sezione 3.1 degli aiuti ricevuti in eccesso.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Aiuti di StatoAgenzie di viaggio e turismo
Questo documento fa parte del FocusAIUTI DI STATOMANOVRA 2023