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AGEVOLAZIONI

Superbonus, dalla cessione tra parenti una via per liquidare i crediti?

di Marco Bomben | 25 Novembre 2022
Superbonus, dalla cessione tra parenti una via per liquidare i crediti?

Si parla ormai da mesi del blocco dei crediti edilizi e degli effetti sull’economia reale. In tale contesto, una possibile soluzione è rappresentata dalla cessione del credito ai familiari che, soprattutto se titolari di partita IVA con imposta lorda elevata, possono ottimizzare la “monetizzazione” del bonus utilizzandolo in compensazione tramite modello F24, per il pagamento di imposte e contributi (IRPEF, IVA, tasse sulle concessioni governative etc.).

Superbonus 110% e suddivisione della detrazione tra familiari conviventi

L’impasse del mercato delle cessioni dei crediti e la riluttanza dei fornitori a praticare lo sconto in fattura impongono un’attenta pianificazione, a livello familiare, della ripartizione delle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali come valida alternativa alla possibilità di finanziare i lavori edilizi con i fondi riconosciuti da banche e altri istituti finanziari.

Il primo accorgimento da adottare in questo caso è quello di far sostenere le spese al coniuge o al familiare convivente con maggior debito d’imposta.

In ambito Superbonus al 110%, come noto, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5 del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché i conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (Agenzia delle Entrate, circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2).

La maxi detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
• le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Pertanto, non è possibile trasferire la detrazione al familiare del possessore o del detentore dell’immobile, nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (ad esempio locati o concessi in comodato).

La sig.ra Viola - incapiente e a carico del coniuge, sig. Rossi - ha ottenuto il permesso di costruire su un immobile tenuto a disposizione in un Comune diverso da quello dell’abitazione di residenza, che è invece di proprietà del marito. I coniugi avranno evidente convenienza a far sostenere le spese direttamente al sig. Rossi, il quale dovrà pagarle con i bonifici parlanti e farsi intestare direttamente le fatture e gli eventuali preventivi di spesa.

La cessione del credito ai familiari

Laddove la ripartizione della spesa tra i coniugi non fosse possibile (immobile locato) ovvero in presenza di una detrazione maggiore rispetto all’imposta lorda complessiva del nucleo familiare, una possibile soluzione è quella della cessione del credito a un parente.

L’opzione per la cessione della detrazione, ai sensi della lett. b) dell’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, implica che il cessionario acquisisce un credito di imposta corrispondente all’ammontare della detrazione “edilizia” spettante al cedente.

Sotto il profilo soggettivo il Superbonus del 110% ha una circolazione molto ampia ed il primo cessionario può essere un qualsiasi terzo, come ad esempio a società di persone o di capitali, a un soggetto IVA impresa individuale o professionale (diverso dal contribuente stesso) ovvero proprio a parenti e familiari che presentano una dichiarazione dei redditi con imposta lorda elevata.

Con riferimento alla possibilità di trasferimento parziale del credito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni” (circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022). L’opzione di cessione del credito ad un familiare può quindi riguardare anche solo una parte della detrazione altrimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario della detrazione, per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione dei redditi. In questo modo, il contribuente potrebbe cedere solo l’importo che non è in grado di recuperare tramite la propria imposta lorda.

Come precisato dal documento di prassi da ultimo citato, il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

Detto in altri termini, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Da sottolineare che l’opzione per la cessione del credito ad un familiare non deve necessariamente essere preventivata già al momento in cui si origina la detrazione d’imposta ma può avvenire anche successivamente. Il Provv. n. 35873/2022 ha infatti sdoganato la fattibilità della c.d. “cessione retroattiva”, ossia effettuata dopo che il contribuente ha già fruito nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) di una o più quote annuali di detrazione spettanti.

Il contribuente Verdi ha eseguito nel 2021 lavori agevolati con il Superbonus fruendo di un credito pari a 55.000 di cui 11.000 (prima rata annuale) fruita nel modello 730/2022 presentato a giugno 2022. Laddove si verificasse l’incapienza dell’imposta lorda dovuta per il 2022 il contribuente potrà cedere il credito residuo (44.000) al figlio, con imposta lorda più alta. Si dovrà quindi procedere alla cessione del credito da parte del padre e all’acquisizione del credito (a partire dal 10° giorno successivo all’invio della comunicazione di opzione) da parte del figlio e all’utilizzo in F24 del credito da parte del cessionario.

Come previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, infatti, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus:

(...) sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso (...).

I crediti ricevuti dai familiari devono, pertanto, essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si versano con tale modello (IRPEF, IVA, IRAP, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per INAIL e malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, etc.).

Riferimenti normativi:

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