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RISCOSSIONE

Nella motivazione della cartella di pagamento l’emittente è onerato del riferimento diretto e specifico all’atto prodromico

di Giulia Grisafi, Maurizio Tozzi | 2 Novembre 2022
Nella motivazione della cartella di pagamento l’emittente è onerato del riferimento diretto e specifico all’atto prodromico

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27869/2022, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, ove la cartella di pagamento faccia seguito a un atto prodromico (avviso di accertamento o sentenza), l’emittente è onerato del riferimento diretto e specifico all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società contribuente impugna la cartella di pagamento per IVA, priva di motivazione e riferimenti agli atti presupposti. La Corte di Cassazione ribadisce l'obbligo motivazionale della cartella.