Premessa
Il credito d’imposta RT, concesso a fronte delle spese da sostenersi per il Registratore Telematico, non è una novità. La misura, infatti, era già prevista, per gli anni 2019 e 2020, dall’art. 2, comma 6-quinquies, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e prevedeva la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore dei contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, che sostenevano esborsi finalizzati all’acquisto di un Registratore Telematico, o all’adattamento degli strumenti precedentemente utilizzati (misuratore fiscale) agli - allora - nuovi obblighi di gestione dei cd. corrispettivi elettronici.
Con il decreto Aiuti-quater, il credito di imposta viene riproposto, non più con riferimento all’acquisto dei registratori telematici, bensì con la sola finalità di sostenere le spese per il loro adattamento in ragione della lotteria dei corrispettivi, a seguito di quanto disposto dall’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Beneficiari del nuovo credito di imposta RT
A mente di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, potranno godere del nuovo credito di imposta RT:
- i soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015,
Si tratta dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, ovvero dei soggetti che gestiscono i corrispettivi. Tali contribuenti, fatti salvi i casi di esonero (che sostanzialmente coincidono con i pregressi esoneri dagli obblighi di emissione dello scontrino fiscale) sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro).
- che sostengono spese, nel 2023, per l’adeguamento dei Registratori Telematici per effetto dell’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Il credito di imposta non viene pertanto più concesso, come in precedenza, per l’acquisto di un RT o l’adeguamento di un misuratore fiscale alle funzionalità di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, bensì solo in caso di adeguamento dei RT alle nuove esigenze connesse alla cd. “lotteria dei corrispettivi”.
A mente di quanto disposto dall’art. 18 , comma 4-bis, del D.L. 36/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi in qualità di utenti consumer, e versano il corrispettivo a mezzo pagamento elettronico, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro della cd. “lotteria dei corrispettivi”. Per partecipare è necessario che l’acquisto sia effettuato con un metodo di pagamento del quale si è titolari, che trattenga i fondi su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia. È inoltre necessario richiedere all’esercente di inserire nel documento commerciale il proprio “codice lotteria”. La summenzionata disposizione prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica possa segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
L’art. 18 , comma 4-bis, del D.L. 36/2022 è intervenuto in modifica all’art. 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilendo che, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, vengano disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.
Di fatto, la cd. “lotteria dei corrispettivi”, nel 2023, verrà innovata, prevedendo non solo estrazioni premi “differite”, ma anche estrazioni istantanee. Da ciò discende la necessità di un nuovo adeguamento dei Registratori Telematici e la previsione del credito di imposta qui in esame.
La misura del nuovo credito di imposta RT
L’art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 prevede che il nuovo credito di imposta RT venga riconosciuto per l’anno 2023:
- nella misura del 100% delle spese sostenute per l’adeguamento dei RT alle funzionalità connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi;
- con un massimo di 50 euro per ogni strumento;
- nel rispetto del limite massimo di spesa complessiva pari a 80 milioni di euro.
Quanto alle disposizioni attuative, il decreto rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater; tale provvedimento definirà altresì le modalità di fruizione del credito di imposta, nonché il regime dei controlli.
Fruizione del credito di imposta
Per quanto riguarda la fruizione del credito di imposta, è previsto il solo utilizzo in compensazione con modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Trattandosi di modello F24 che espone un credito di imposta in compensazione, la trasmissione potrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline (ex art. 37, comma 49-bis , del D.L. 4 luglio 2016, n. 223).
In sede di modello Redditi 2024, anno di imposta 2023, il credito d’imposta dovrà essere rendicontato nel quadro RU. Nessuna indicazione, invece, nel quadro RS, posto che non si tratta di aiuto di Stato.
Per espressa previsione di norma, al credito di imposta non si applicano:
- i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Quanto alle tempistiche di utilizzo, il decreto ripropone le medesime modalità previste per il credito di imposta RT “prima edizione”: l’utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Da ciò discende che condizioni essenziali per poter godere del credito d’imposta sono:
- l’avvenuta contabilizzazione della fattura;
- e l’avvenuto pagamento della suddetta fattura, con modalità tracciabile ex Provvedimento n. 73203 /2018:
- assegni bancari e postali (circolari e non circolari);
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto in conto corrente;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- in genere, strumenti di pagamento elettronico, purché con addebito in conto corrente.
Entrambe le condizioni sovra elencate devono essere rispettate. Per il computo del giorno da considerare quale riferimento per la valutazione di quale sia la “prima liquidazione IVA successiva”, occorre prendere in considerazione il più recente tra i due momenti sovra elencati.
La necessità dell’avvenuta contabilizzazione della fattura di spesa, nonché il riferimento alla prima liquidazione IVA, potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti in regime forfettario. A tal proposito, si ricorda che la questione era stata già a suo tempo risolta con riferimento alla prima edizione del credito di imposta qui in commento. Con la Circolare 3/E/2020 , l’Agenzia delle entrate aveva precisato che i contribuenti in regime forfetario potevano utilizzare in compensazione il tax credit a partire dal mese successivo di sostenimento della spesa. Quanto alla registrazione della fattura, posto che i forfettari sono esclusivamente tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali, e non alla loro contabilizzazione, nulla veniva precisato. Si ritiene ragionevole asserire che la fattura debba comunque essere nella disponibilità del contribuente forfettario (in formato elettronico, laddove si tratti di contribuente già soggetto, a partire dal 1° luglio 2022, agli obblighi di fatturazione elettronica). Quanto al calcolo del tax credit, la summenzionata circolare aveva altresì precisato che le spese devono computarsi comprese di IVA nel caso in cui l’imposta non abbia formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente. In attesa del provvedimento attuativo, e di eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che le indicazioni fornite dalla già citata Circolare 3/E/2020 possano considerarsi tutt’ora valide, seppure contestualizzate con riferimento alle nuove spese ammissibili, ovvero le spese di adattamento del RT finalizzate alla lotteria dei corrispettivi.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022,n. 176 ;
- Art. 18, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36;
- Art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Art. 2, comma 6-quinquies, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- Art. 22 del D.P.R. 633/1972;
- Circolare 21 febbraio 2021, n. 3/E .
Il nuovo tax credit per registratori telematici 2023 introdotto dal decreto Aiuti-quater
di Sandra Pennacini | 21 Novembre 2022
Il decreto Aiuti-quater, D.L. 18 novembre 2022,n. 176 , è stato pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre ed è in vigore dal giorno successivo, 19 novembre 2022. Tra le misure introdotte, vi è la riproposizione, per l’anno 2023, del credito d’imposta per Registratori Telematici, reintrodotto in ragione delle novità introdotte alla cd. “lotteria degli scontrini” ad opera dell’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Premessa
Il credito d’imposta RT, concesso a fronte delle spese da sostenersi per il Registratore Telematico, non è una novità. La misura, infatti, era già prevista, per gli anni 2019 e 2020, dall’art. 2, comma 6-quinquies, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e prevedeva la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore dei contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, che sostenevano esborsi finalizzati all’acquisto di un Registratore Telematico, o all’adattamento degli strumenti precedentemente utilizzati (misuratore fiscale) agli - allora - nuovi obblighi di gestione dei cd. corrispettivi elettronici.
Con il decreto Aiuti-quater, il credito di imposta viene riproposto, non più con riferimento all’acquisto dei registratori telematici, bensì con la sola finalità di sostenere le spese per il loro adattamento in ragione della lotteria dei corrispettivi, a seguito di quanto disposto dall’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Beneficiari del nuovo credito di imposta RT
A mente di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, potranno godere del nuovo credito di imposta RT:
Si tratta dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, ovvero dei soggetti che gestiscono i corrispettivi. Tali contribuenti, fatti salvi i casi di esonero (che sostanzialmente coincidono con i pregressi esoneri dagli obblighi di emissione dello scontrino fiscale) sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro).
Il credito di imposta non viene pertanto più concesso, come in precedenza, per l’acquisto di un RT o l’adeguamento di un misuratore fiscale alle funzionalità di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, bensì solo in caso di adeguamento dei RT alle nuove esigenze connesse alla cd. “lotteria dei corrispettivi”.
A mente di quanto disposto dall’art. 18 , comma 4-bis, del D.L. 36/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi in qualità di utenti consumer, e versano il corrispettivo a mezzo pagamento elettronico, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro della cd. “lotteria dei corrispettivi”. Per partecipare è necessario che l’acquisto sia effettuato con un metodo di pagamento del quale si è titolari, che trattenga i fondi su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia. È inoltre necessario richiedere all’esercente di inserire nel documento commerciale il proprio “codice lotteria”. La summenzionata disposizione prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica possa segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
L’art. 18 , comma 4-bis, del D.L. 36/2022 è intervenuto in modifica all’art. 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilendo che, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, vengano disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.
Di fatto, la cd. “lotteria dei corrispettivi”, nel 2023, verrà innovata, prevedendo non solo estrazioni premi “differite”, ma anche estrazioni istantanee. Da ciò discende la necessità di un nuovo adeguamento dei Registratori Telematici e la previsione del credito di imposta qui in esame.
La misura del nuovo credito di imposta RT
L’art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 prevede che il nuovo credito di imposta RT venga riconosciuto per l’anno 2023:
Quanto alle disposizioni attuative, il decreto rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater; tale provvedimento definirà altresì le modalità di fruizione del credito di imposta, nonché il regime dei controlli.
Fruizione del credito di imposta
Per quanto riguarda la fruizione del credito di imposta, è previsto il solo utilizzo in compensazione con modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Trattandosi di modello F24 che espone un credito di imposta in compensazione, la trasmissione potrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline (ex art. 37, comma 49-bis , del D.L. 4 luglio 2016, n. 223).
In sede di modello Redditi 2024, anno di imposta 2023, il credito d’imposta dovrà essere rendicontato nel quadro RU. Nessuna indicazione, invece, nel quadro RS, posto che non si tratta di aiuto di Stato.
Per espressa previsione di norma, al credito di imposta non si applicano:
Quanto alle tempistiche di utilizzo, il decreto ripropone le medesime modalità previste per il credito di imposta RT “prima edizione”: l’utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Da ciò discende che condizioni essenziali per poter godere del credito d’imposta sono:
Entrambe le condizioni sovra elencate devono essere rispettate. Per il computo del giorno da considerare quale riferimento per la valutazione di quale sia la “prima liquidazione IVA successiva”, occorre prendere in considerazione il più recente tra i due momenti sovra elencati.
La necessità dell’avvenuta contabilizzazione della fattura di spesa, nonché il riferimento alla prima liquidazione IVA, potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti in regime forfettario. A tal proposito, si ricorda che la questione era stata già a suo tempo risolta con riferimento alla prima edizione del credito di imposta qui in commento. Con la Circolare 3/E/2020 , l’Agenzia delle entrate aveva precisato che i contribuenti in regime forfetario potevano utilizzare in compensazione il tax credit a partire dal mese successivo di sostenimento della spesa. Quanto alla registrazione della fattura, posto che i forfettari sono esclusivamente tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali, e non alla loro contabilizzazione, nulla veniva precisato. Si ritiene ragionevole asserire che la fattura debba comunque essere nella disponibilità del contribuente forfettario (in formato elettronico, laddove si tratti di contribuente già soggetto, a partire dal 1° luglio 2022, agli obblighi di fatturazione elettronica). Quanto al calcolo del tax credit, la summenzionata circolare aveva altresì precisato che le spese devono computarsi comprese di IVA nel caso in cui l’imposta non abbia formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente. In attesa del provvedimento attuativo, e di eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che le indicazioni fornite dalla già citata Circolare 3/E/2020 possano considerarsi tutt’ora valide, seppure contestualizzate con riferimento alle nuove spese ammissibili, ovvero le spese di adattamento del RT finalizzate alla lotteria dei corrispettivi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Registratori di cassa
Chi può beneficiare del credito di imposta RT?
Possono beneficiare del nuovo credito di imposta RT i soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, che sostengono spese, nel 2023, per l’adeguamento dei Registratori Telematici per effetto dell’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
Qual è la misura del nuovo credito di imposta RT?
Il nuovo credito di imposta RT viene riconosciuto per l’anno 2023 nella misura del 100% delle spese sostenute per l’adeguamento dei RT alle funzionalità connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, con un massimo di 50 euro per ogni strumento, nel rispetto del limite massimo di spesa complessiva pari a 80 milioni di euro.
Quali sono le modalità di fruizione del credito di imposta?
Per quanto riguarda la fruizione del credito di imposta, è previsto il solo utilizzo in compensazione con modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, e la trasmissione potrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline (ex art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2016, n. 223).
A partire da quando è consentito l'utilizzo del credito di imposta?
L’utilizzo del credito d’imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Cosa deve essere fatto per partecipare alla lotteria dei corrispettivi?
Per partecipare alla lotteria dei corrispettivi è necessario che l’acquisto sia effettuato con un metodo di pagamento del quale si è titolari, che trattenga i fondi su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia. È inoltre necessario richiedere all’esercente di inserire nel documento commerciale il proprio 'codice lotteria'.