Commento
DICHIARAZIONI, AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata avvisi bonari, autodichiarazione aiuti Covid-19 e comunicazione dell’aiuto al RNA

di Sandra Pennacini | 14 Novembre 2022
Definizione agevolata avvisi bonari, autodichiarazione aiuti Covid-19 e comunicazione dell’aiuto al RNA

Scade il 30 novembre 2022 il termine di presentazione telematica della c.d. comunicazione Aiuti Covid-19, più propriamente “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Tra i c.d. “aiuti ombrello”, elencati all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, rientra anche il beneficio della definizione agevolata degli avvisi bonari, di cui all’art. 5 del summenzionato Decreto “Sostegni”. L’introduzione dell’autodichiarazione in forma “semplificata” va ad impattare anche sulle modalità di esposizione di tale aiuto, e rende necessaria una riflessione in ordine alle modalità di compilazione del quadro RS, rigo RS401, del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021.

Premessa

Entro il 30 novembre 2022 tutti i contribuenti che hanno usufruito degli aiuti di Stato cosiddetti “ombrello”, ovvero quelli elencati nell’art. 1 del Decreto “Sostegni”, D.L. n. 41/2021, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’avvenuto rispetto delle condizioni di accesso agli aiuti Covid-19, nonché a dar conto del rispetto dei limiti massimi di aiuto usufruibili o, in alternativa, a segnalare l’avvenuto superamento, specificando le modalità di restituzione.

Tra le misure rientranti nel monitoraggio troviamo, tra le altre, la definizione agevolata degli avvisi bonari, di cui all’art. 5, commi da 19 del summenzionato Decreto “Sostegni”.

Andiamo nel seguito a riepilogare la corretta esposizione del beneficio, sia nell’autodichiarazione aiuti Covid-19 che nel quadro RS di Redditi.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

Al fine di comprendere la problematica, è necessario richiamare brevemente i tratti della definizione agevolata degli avvisi bonari, di cui all’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.

La misura agevolativa è stata prevista a favore dei titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una determinata riduzione del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019.

Per la precisione, condizione per accedere all’agevolazione è l’essere incorsi nell’anno 2020 in un calo del volume d’affari (attenzione, non del fatturato o dei ricavi/compensi, bensì del volume d’affari IVA) superiore al 30% rispetto al volume d’affari dell’anno 2019. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, la verifica del calo deve essere effettuata tenendo in considerazione l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020, così come previsto dal Provvedimento A.d.E. 275852/2021.

Nel rispetto di queste condizioni, è stata concessa la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari):

  • relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, relativamente alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Il beneficio concesso consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.

Definizione agevolata e aiuti di Stato Covid-19

Come evidenziato in precedenza, al fine di poter accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari occorre rispettare una serie di condizioni.

A queste, si aggiunge il rispetto dei limiti e delle condizioni del T.F. europeo, sezione 3.1 o 3.12.
Trattandosi di misura che rientra nel perimetro degli aiuti condizionati al rispetto degli accordi assunti in sede europea, nonché di “aiuto ombrello”, dell’avvenuta definizione agevolata occorre dar conto in sede di predisposizione della Comunicazione aiuti Covid-19, nonché nel quadro RS di Redditi, salvo che in sede di autodichiarazione non vengano forniti tutti i dati utili all’iscrizione del beneficio nel RNA (Forma Giuridica, Dimensione, Settore e ATECO).

Per quanto riguarda l’esposizione del beneficio in sede di autodichiarazione degli aiuti Covid-19 occorre altresì ricordare che con il Provvedimento A.d.E. Prot. 398976 prov2022102598976 del 25 ottobre 2022 la autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti Covid-19 in osservanza di quanto previsto dal Temporary Framework europeo, è stata semplificata.

In estrema sintesi, la semplificazione introdotta consiste nella possibilità, in presenza di soli aiuti rientranti nella sezione 3.1 del T.F., senza ricorso alla sezione 3.12 e nel rispetto delle soglie massime di aiuti, di non compilare il quadro A nella sua interezza, dovendosi evidenziare i soli benefici in ambito IMU.

Pertanto:

  • se l’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 è resa in forma ordinaria, ovvero senza avvalersi della semplificazione introdotta con il Provvedimento del 25 ottobre 2022, l’avvenuta definizione agevolata intervenuta entro il 30 novembre 2022 deve essere segnalata compilando l’apposito rigo “Art. 5 D.L. 41/2021”, sezione 3.1 o 3.12 a seconda del caso (e in caso di 3.12 indicando anche il periodo ammissibile”)
  • se l’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 è resa in forma semplificata, l’informazione relativa all’avvenuta definizione degli avvisi bonari non deve essere fornita (non trattandosi di aiuto IMU)

Da questa impostazione discende un diverso trattamento anche nel caso di definizione perfezionata dopo il 30 novembre 2022. A tal proposito si ricorda che la definizione si considera perfezionata con il pagamento dell’unica rata, o della prima rata.

Quanto alle modalità di compilazione:

  • se l’autodichiarazione originaria è stata resa in forma ordinaria, senza indicazione del beneficio di cui all’art. 5 D.L. n. 41/2021, dovrà essere presentata una nuova comunicazione, entro 60 giorni dal perfezionamento della definizione, compilando esclusivamente il rigo dedicato all’art. 5 del D.L. n. 41/2021, e barrando nel frontespizio l’apposita casella “definizione agevolata”
  • se l’autodichiarazione è stata resa in forma semplificata, e anche considerando la definizione agevolata, persistono i requisiti di cui al Provvedimento A.d.E. del 25 ottobre 2022, non deve essere presentata alcuna ulteriore comunicazione.

Definizione agevolata e RNA

La modalità prescelta in sede di compilazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 comporta importanti riflessi in ordine agli obblighi di comunicazione del beneficio al Registro Nazionale Aiuti di Stato:

  • se la comunicazione viene resa in forma estesa, ovvero compilando nella sua interezza il quadro A, è possibile integrare tale comunicazione con i dati utili all’iscrizione del beneficio nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. A tal fine è necessario:
    • indicare nel frontespizio della autodichiarazione Forma Giuridica e Dimensione di Impresa
    • indicare in corrispondenza del beneficio di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021, settore e ATECO
  • se la comunicazione viene resa in forma abbreviata, oppure nel caso in cui venga resa in forma estesa ma non vengano forniti i dati utili all’iscrizione del beneficio nel RNA, occorre procedere con l’indicazione dell’aiuto di Stato in sede di Modello Redditi.

Il beneficio deve essere inserito in sede di Redditi 2022 anno di imposta 2021 se la definizione agevolata è stata perfezionata entro l’anno di imposta 2021.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RS valgono le seguenti indicazioni:

  • Codice aiuto di Stato: 42
  • Indicare forma giuridica, dimensione di impresa, settore e ATECO
  • Tipologia costi: 20
  • Importo: campo 17 e campo 29, per un ammontare pari al beneficio, ovvero l’ammontare della sanzione non versata in ragione della definizione agevolata.

Riferimenti normativi:

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