È passibile di condanna per bancarotta fraudolenta l’amministratore di una società che, benché senza delega, sia venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società ovvero abbia rilevato “segnali di allarme” inequivocabili dai quali poter desumere il compimento di un atto, compiuto secondo i criteri propri del dolo eventuale, da parte dell’amministratore delegato, senza tuttavia attivarsi per scongiurare detto evento.
È questo il principio sancito dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28678 del 20 luglio 2022 .
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