Con ordinanza n. 29458 del 10 ottobre 2022, la Suprema Corte, si è pronunciata nuovamente in tema di notifiche telematiche ritenendo che la “notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultanti dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, co. 1, L. n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018)”.
Il decisum, che si andrà a commentare, si presenta in controtendenza rispetto alle precedenti pronunce, che facevano conseguire alla stessa irregolarità l’inesistenza della notifica non suscettibile di sanatoria e non la nullità.
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