Le novità del Decreto “Semplificazioni”
Dopo il via libera dell’Aula di Montecitorio nella seduta dello scorso 27 luglio 2022, il c.d. Decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) si avvia verso la conversione in legge.
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, ha introdotto una serie di novità e semplificazioni in materia fiscale, tra cui spicca senz’altro la possibilità di ulteriori cessioni dei crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi per cui la prima cessione fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
L’emendamento presentato dal governo permetterà di sbloccare molti dei crediti arretrati rimasti incagliati dando nuova linfa al mercato delle cessioni.
Si ricorda che, dopo la stretta di inizio anno, con il divieto di cessioni successive alla prima dei crediti di imposta, e il successivo ripristino della possibilità di due cessioni ulteriori, ma solo a soggetti c.d. “vigilati” (banche, assicurazioni ed operatori bancari), l’art. 29-bis del D.L. n. 17/2022, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 34/2022, ha aperto ad una “quarta cessione” da parte delle banche a favore dei propri correntisti, possibile soltanto per le comunicazioni di opzione presentate a partire dal 1° maggio 2022.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”) il quale:
- ha aperto alle cessioni dei bonus anche verso imprese e professionisti,
- lasciando tuttavia immutato il riferimento alle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 in poi.
Il permanere di tale paletto ha determinato, come inevitabile conseguenza, che professionisti e imprese fossero di fatto impossibilitati a disfarsi dei crediti ante maggio 2022, rimasti quindi incagliati.
Nello scorso maggio la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, aveva stimato in ben 5,2 miliardi di euro, gli importi inaccessibili presenti nel Cassetto Fiscale.
A sbrogliare la matassa ci pensa l’emendamento inserito in sede di conversione in legge del Decreto “Semplificazioni” con il quale viene eliminato il vincolo temporale: sarà quindi “sempre” possibile per le banche effettuare la cessione dei crediti “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti” che abbiano un conto corrente.
La formulazione scelta è molto più ampia rispetto a quella di “soggetti professionali” inizialmente prevista dal Decreto “Aiuti” e tale da ricomprendere tutti i titolari di partita IVA potenzialmente interessati, che siano imprese o esercenti arti e professioni.
Anche le utilities, ad esempio, oppure la GDO potranno quindi contribuire a rilanciare il mercato della cessione del credito così da garantire una maggior capacità di assorbimento e monetizzazione dei bonus fiscali.
Gli interventi cedibili
Chiarito il perimetro della nuova disciplina per la cessione appare utile rammentare quali sono i bonus edilizi che, a norma dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 possono essere oggetto di cessione a terzi.
Nel dettaglio, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per interventi:
- trainanti e trainati che beneficiano del superbonus, inclusi (a partire dal 1° gennaio 2021 se trainati da interventi di efficientamento energetico e dal 1° giugno 2021 se trainati da interventi antisismici), quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- di recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR - art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b).
Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
Con la Legge di Bilancio 2022 sono stati aggiunti agli interventi per i quali si può esercitare l’opzione quelli per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR).
Per tali interventi è possibile optare:
• per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
• per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
- di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sisma-bonus (art. 16, D.L. n. 63/2013) o nel sisma-bonus acquisti (art. 16, comma 1-septies, del medesimo D.L. n. 63/2013);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il “bonus facciate” introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR), compresi quelli che danno diritto al superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013), compresi quelli che danno diritto al superbonus;
- di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020) per l’anno 2022.
Per gli interventi sopra elencati che danno diritto al superbonus è possibile esercitare l’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, art. 14;
- Agenzia delle Entrate, circolare 27 maggio 2022, n. 19/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 25 luglio 2022, n. 28/E;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 10 giugno 2022, n. 202205;
- Ddl A.C. 3653, conv. in legge del D.L. n. 73/2022;
- Emendamenti approvati il 27 luglio 2022.
Superbonus 110% e cessione del credito: sbloccati i crediti incagliati precedenti al 1° maggio 2022
di Marco Bomben | 1 Agosto 2022
Cambiano nuovamente le regole per la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi: le banche potranno sempre cedere i crediti fiscali da superbonus 110% e bonus edilizi “tradizionali” ai loro clienti dotati di partita IVA, anche se comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022. Tra gli emendamenti approvati dalla Camera al Decreto “Semplificazioni”, che ha ottenuto il via libera dell’Aula e che ora approda al Senato per essere convertito in legge entro il 20 agosto, viene infatti previsto che le novità sulla cessione del credito precedentemente introdotte dal Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), riguarderanno tutti i crediti che le banche hanno nel proprio portafoglio e, quindi, anche quelli arretrati.
Le novità del Decreto “Semplificazioni”
Dopo il via libera dell’Aula di Montecitorio nella seduta dello scorso 27 luglio 2022, il c.d. Decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) si avvia verso la conversione in legge.
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, ha introdotto una serie di novità e semplificazioni in materia fiscale, tra cui spicca senz’altro la possibilità di ulteriori cessioni dei crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi per cui la prima cessione fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
L’emendamento presentato dal governo permetterà di sbloccare molti dei crediti arretrati rimasti incagliati dando nuova linfa al mercato delle cessioni.
Si ricorda che, dopo la stretta di inizio anno, con il divieto di cessioni successive alla prima dei crediti di imposta, e il successivo ripristino della possibilità di due cessioni ulteriori, ma solo a soggetti c.d. “vigilati” (banche, assicurazioni ed operatori bancari), l’art. 29-bis del D.L. n. 17/2022, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 34/2022, ha aperto ad una “quarta cessione” da parte delle banche a favore dei propri correntisti, possibile soltanto per le comunicazioni di opzione presentate a partire dal 1° maggio 2022.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”) il quale:
Il permanere di tale paletto ha determinato, come inevitabile conseguenza, che professionisti e imprese fossero di fatto impossibilitati a disfarsi dei crediti ante maggio 2022, rimasti quindi incagliati.
Nello scorso maggio la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, aveva stimato in ben 5,2 miliardi di euro, gli importi inaccessibili presenti nel Cassetto Fiscale.
A sbrogliare la matassa ci pensa l’emendamento inserito in sede di conversione in legge del Decreto “Semplificazioni” con il quale viene eliminato il vincolo temporale: sarà quindi “sempre” possibile per le banche effettuare la cessione dei crediti “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti” che abbiano un conto corrente.
La formulazione scelta è molto più ampia rispetto a quella di “soggetti professionali” inizialmente prevista dal Decreto “Aiuti” e tale da ricomprendere tutti i titolari di partita IVA potenzialmente interessati, che siano imprese o esercenti arti e professioni.
Anche le utilities, ad esempio, oppure la GDO potranno quindi contribuire a rilanciare il mercato della cessione del credito così da garantire una maggior capacità di assorbimento e monetizzazione dei bonus fiscali.
Gli interventi cedibili
Chiarito il perimetro della nuova disciplina per la cessione appare utile rammentare quali sono i bonus edilizi che, a norma dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 possono essere oggetto di cessione a terzi.
Nel dettaglio, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per interventi:
Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
Con la Legge di Bilancio 2022 sono stati aggiunti agli interventi per i quali si può esercitare l’opzione quelli per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR).
Per tali interventi è possibile optare:
• per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
• per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Per gli interventi sopra elencati che danno diritto al superbonus è possibile esercitare l’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Riferimenti normativi:
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