L'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste. Questo è il principio sancito dalle Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 23051/2022 pubblicata in data 25 luglio 2022.
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