Commento
DECRETO "AIUTI-BIS", AGEVOLAZIONI

Fringe benefit: passa a 600 euro il limite di esenzione con alcune novità

di Saverio Cinieri | 30 Agosto 2022
Fringe benefit: passa a 600 euro il limite di esenzione con alcune novità

Come già accaduto per il 2020 e 2021 con i decreti anti Covid, anche per il 2022, il c.d. Decreto “Aiuti-bis” (D.L. n. 115/2022) ha incrementato il limite di esenzione per i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, ma apportando alcune novità. Infatti, mentre nei due anni precedenti il limite ordinario di 258,23 euro era stato raddoppiato, con le novità introdotte per il 2022, tale limite passa direttamente a 600 euro. Inoltre, nel suddetto limite vengono fatte rientrare anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Prima di analizzare la nuova norma e individuare gli aspetti più operativi vale la pena di accennare alla disciplina generale sui fringe benefit.

Regole generali sui fringe benefit

La norma di partenza è l’art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 che stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.

In particolare, tale disposizione prevede che:

  • rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro;
  • si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Mentre il termine “somma” si riferisce al denaro, il termine “valori” fa riferimento ai beni, ai servizi e alle altre utilità fruiti gratuitamente, in tutto o in parte, dal lavoratore.

Da ciò ne deriva che costituiscono reddito tassabile per il lavoratore dipendente tutte le “somme o valori” che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro, ma anche da terzi, ad eccezione di quei valori che, tassativamente, la legge esclude da imposizione fiscale, totalmente o parzialmente.

Secondo quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 51, tra le eccezioni rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (quindi i fringe benefit) se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.

In definitiva, viene prevista una soglia generale di esenzione per i fringe benefit pari ad euro 258,23 annui.

Su questa particolare disposizione l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti, specie con la C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E.

In sintesi, è stato precisato che:

  • il limite di 258,23 euro è di carattere generale e vale, dunque, per tutti i fringe benefit, anche per quelli che prevedono specifiche regole di tassazione; inoltre, il limite di esenzione è sempre applicabile e in presenza di più benefit determinati con criteri differenti, occorre sommare i valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
  • se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito: ciò significa che il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, ma è un vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene tassato;
  • la verifica del superamentodella soglia di esenzione va fatta: 
    1. al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso; 
    2. tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
  • in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro deve tener conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, deve tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
  • il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro;
  • nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefit eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta.

Novità introdotte dal Decreto “Aiuti-bis”

Come già anticipato, il Decreto “Aiuti-bis”, interviene con due importanti novità che interessano i “lavoratori dipendenti”.

Va evidenziato che la norma in commento fa riferimento solo ai “lavoratori dipendenti”: sembrerebbero, pertanto, esclusi tutti i lavoratori che hanno contratti “atipici”, quali quelli con contratti a progetto.
Chiaramente, vi rientrano i lavoratori a tempo determinato, purché con contratto di lavoro dipendente.

In particolare, la norma (art. 12, D.L. n. 115/2022):

  1. eleva la soglia di esenzione portandola a 600 euro;
  2. include nella suddetta soglia di 600 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sul primo aspetto, si segnala che l’aumento del limite tradizionale di 258,23 euro non è una vera e propria novità: infatti, durante l’emergenza Covid, la soglia “base” era stata portata a 516,46 euro sia per il 2020 che per il 2021 dal c.d. Decreto “Agosto” (art. 112, D.L. n. 104/2020).

Pertanto, i dipendenti beneficiano di un maggiore limite di esenzione IRPEF per il terzo anno consecutivo.

Va anche ricordato che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro, si può riconoscere anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro; pertanto occorre tener conto anche di questo eventuale ulteriore beneficio.

Ciò che, invece, è una novità assoluta è l’inclusione nel predetto limite delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per far fronte al “caro bollette”.

A tale proposito si evidenzia che la norma parla di “somme” per cui si dovrebbe supporre che vi rientrino solamente le erogazioni in denaro sia direttamente (cioè, anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro) che come rimborsi di somme spese dai dipendenti.

Inoltre, poiché le somme sono deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro, onde evitare che questi deduca somme relative ad utenze non domestiche, le uniche agevolabili, sarà opportuno che lo stesso richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute (ad esempio le fatture delle utenze).

Leggendo la norma non risulta chiaro se le utenze debbano essere necessariamente intestate al lavoratore o possano anche essere intestate ad un familiare convivente.
Va però ricordato che nella disciplina sui fringe benefit, ai fini della tassazione, rilevano, non solo i compensi in natura erogati al dipendente, ma anche quelli concessi al coniuge, ai figli ed agli altri familiari del dipendente, a prescindere se siano o meno fiscalmente a carico.
Pertanto, salvo che non intervenga una interpretazione ufficiale di segno contrario, a parere di chi scrive, non dovrebbero esserci problemi per far rientrare nell’agevolazione anche le utenze dei familiari conviventi.

Un ultimo accenno va fatto all’ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni.

La norma, come accennato, vale per il 2022.

Ma occorre ricordare che, in materia di reddito di lavoro dipendente, si applica il c.d. “principio di cassa allargato”: tra i redditi percepiti nel periodo d’imposta dal lavoratore devono essere considerate anche le retribuzioni maturate nel periodo di riferimento, ma materialmente pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ne deriva che le nuove disposizioni hanno effetto sulle erogazioni concesse fino al 12 gennaio 2023.

Riferimenti normativi:

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