Ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio composto da due unità abitative A/2, non devono essere considerate le pertinenze C/2 situate nell’edificio separato ubicato nella medesima area cortiliva. Gli interventi effettuati su una unità abitativa “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno” possono essere ammessi al superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni. Si tratta di due distinte risposte ad istanza di interpello fornite dall’Agenzia Entrate.
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