L’attuale contesto normativo
Riepilogando brevemente gli ultimi interventi in materia si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) all’art. 121 del D.L. n. 34/2020:
- i contribuenti beneficiari dei bonus edilizi possono effettuare, oltre alla prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di “soggetti vigilati” quali: banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione;
- i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) per effetto del quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore dei propri correntisti che siano “clienti professionali privati” (intesi, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinques, del D.Lgs. n. 58/1998, come clienti in possesso di esperienza, conoscenze e competenza necessaria per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti), senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
L’allegato n. 3 alla delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta come di seguito:
- clienti professionali di diritto, tra cui:
- banche,
- imprese di assicurazione,
- agenti di cambio,
- fondi pensione,
- imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale bilancio di 20 milioni di euro,
- fatturato netto 40 milioni di euro,
- fondi propri 2 milioni di euro;
- clienti professionali su richiesta, diversi da quelli di cui sopra, che possono effettuare specifica richiesta se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Le novità in arrivo con il decreto "Aiuti"
In base alla modifica in arrivo con l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto "Aiuti" si prevede che è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Detto in altri termini, le banche e i soggetti vigilati avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
- non più soltanto nei confronti dei “clienti professionali” privati;
- ma anche nei confronti di soggetti diversi, purché diversi da consumatori o utenti (ad esempio i titolari di partita IVA).
Resta invece il vincolo per cui il cessionario deve necessariamente risultare correntista presso la banca cedente oppure la banca capogruppo.
Sul piano temporale le disposizioni, come modificate in sede di conversione in legge, si applicano in via retroattiva anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento, fermo restando il limite massimo delle quattro cessioni (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020).
Il nodo della responsabilità solidale dei cessionari
Dal punto di vista operativo la modifica normativa in analisi persegue l’apprezzabile intento di dare nuova linfa al mercato secondario dei crediti fiscali, attualmente in forte contrazione, andando a correggere parzialmente la stretta operata a inizio 2022 ed aprendo a nuove formulazioni di offerta commerciali remunerative per gli istituti bancari e al contempo vantaggiose per i correntisti “diversi da consumatori o utenti”.
Una banca acquista 500 euro di bonus edilizi a 400 euro. Per effetto delle modifiche normative la stessa potrebbe proporre ad un correntista titolare di partita IVA in procinto di pagare un F24 da 500 euro la cessione di un credito fiscale equivalente con un piccolo sconto (ad esempio, 470 euro). In questo modo la banca effettua una cessione più favorevole rispetto al costo di acquisto del credito e il contribuente paga l’F24 con 500 euro di crediti fiscali acquistati a 470 euro.
L’emendamento tuttavia lascia del tutto immutato uno dei temi attualmente più discussi in materia e, probabilmente, il maggior freno all’acquisto dei crediti: la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario.
Con la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a precisare che ai fini del concorso nella violazione rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla “specifica diligenza richiesta”, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Gli oneri di verifica non sono però uguali per tutti ma devono essere modulati in ragione della natura del cessionario. La verifica sulla responsabilità andrà effettuata “sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria” valutando caso per caso il livello di diligenza dell’operatore che, nel caso di banche e soggetti sottoposti a normative regolamentari dovrà necessariamente essere più rigorosa, in quanto per tali soggetti è prevista l’osservanza di una “qualificata ed elevata diligenza professionale”.
È evidente che il tema di una responsabilità rafforzata degli operatori bancari imponga una stringente attività di due diligence agli acquirenti dei crediti fiscali che, dovendosi adeguare alle cogenti linee guida dell’Agenzia delle Entrate (si veda ABI, circolare 24 giugno 2022, prot. n. UTR/001040) stanno andando a congelare sempre di più il mercato dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi minori.
Riferimenti normativi:
- D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 27 maggio 2022, n. 19/E;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205;
- ABI, circolare 24 giugno 2022, prot. n. UTR/001040;
- DDL C. 3614-A, conversione in legge del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Superbonus e bonus edilizi: via libera alla cessione del credito a tutte le partite IVA
di Marco Bomben | 11 Luglio 2022
Ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi in arrivo con la conversione del Decreto "Aiuti" (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) che ha incassato la fiducia alla Camera nella seduta di giovedì 7 luglio 2022 e che dovrà passare all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. Per effetto di emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, purché correntisti della stessa o della capogruppo. L’intervento sarà applicabile anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L’attuale contesto normativo
Riepilogando brevemente gli ultimi interventi in materia si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) all’art. 121 del D.L. n. 34/2020:
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 è stato ulteriormente modificato dall’art. 14 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) per effetto del quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore dei propri correntisti che siano “clienti professionali privati” (intesi, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinques, del D.Lgs. n. 58/1998, come clienti in possesso di esperienza, conoscenze e competenza necessaria per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti), senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
L’allegato n. 3 alla delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta come di seguito:
Le novità in arrivo con il decreto "Aiuti"
In base alla modifica in arrivo con l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto "Aiuti" si prevede che è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Detto in altri termini, le banche e i soggetti vigilati avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
- non più soltanto nei confronti dei “clienti professionali” privati;
- ma anche nei confronti di soggetti diversi, purché diversi da consumatori o utenti (ad esempio i titolari di partita IVA).
Resta invece il vincolo per cui il cessionario deve necessariamente risultare correntista presso la banca cedente oppure la banca capogruppo.
Sul piano temporale le disposizioni, come modificate in sede di conversione in legge, si applicano in via retroattiva anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento, fermo restando il limite massimo delle quattro cessioni (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020).
Il nodo della responsabilità solidale dei cessionari
Dal punto di vista operativo la modifica normativa in analisi persegue l’apprezzabile intento di dare nuova linfa al mercato secondario dei crediti fiscali, attualmente in forte contrazione, andando a correggere parzialmente la stretta operata a inizio 2022 ed aprendo a nuove formulazioni di offerta commerciali remunerative per gli istituti bancari e al contempo vantaggiose per i correntisti “diversi da consumatori o utenti”.
Una banca acquista 500 euro di bonus edilizi a 400 euro. Per effetto delle modifiche normative la stessa potrebbe proporre ad un correntista titolare di partita IVA in procinto di pagare un F24 da 500 euro la cessione di un credito fiscale equivalente con un piccolo sconto (ad esempio, 470 euro). In questo modo la banca effettua una cessione più favorevole rispetto al costo di acquisto del credito e il contribuente paga l’F24 con 500 euro di crediti fiscali acquistati a 470 euro.
L’emendamento tuttavia lascia del tutto immutato uno dei temi attualmente più discussi in materia e, probabilmente, il maggior freno all’acquisto dei crediti: la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario.
Con la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a precisare che ai fini del concorso nella violazione rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla “specifica diligenza richiesta”, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Gli oneri di verifica non sono però uguali per tutti ma devono essere modulati in ragione della natura del cessionario. La verifica sulla responsabilità andrà effettuata “sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria” valutando caso per caso il livello di diligenza dell’operatore che, nel caso di banche e soggetti sottoposti a normative regolamentari dovrà necessariamente essere più rigorosa, in quanto per tali soggetti è prevista l’osservanza di una “qualificata ed elevata diligenza professionale”.
È evidente che il tema di una responsabilità rafforzata degli operatori bancari imponga una stringente attività di due diligence agli acquirenti dei crediti fiscali che, dovendosi adeguare alle cogenti linee guida dell’Agenzia delle Entrate (si veda ABI, circolare 24 giugno 2022, prot. n. UTR/001040) stanno andando a congelare sempre di più il mercato dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi minori.
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