Commento
DECRETO "AIUTI", AGEVOLAZIONI

Società benefit: credito d’imposta esteso anche al 2022

di Saverio Cinieri | 15 Luglio 2022
Società benefit: credito d’imposta esteso anche al 2022

Il c.d. Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 14 luglio 2022, in sede di conversione in legge si arricchisce di una ulteriore novità: in particolare, estende anche al 2022 il credito d’imposta previsto per le società benefit. Si tratta del bonus introdotto dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Prima di analizzare la norma in questione vale la pena accennare alle società benefit e alle loro principali caratteristiche.

Cosa sono le società benefit

La norma che ha introdotto le società benefit nel nostro ordinamento è l’art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Si tratta di società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune” e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.

Tali finalità, indicate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Nella tabella che segue si riassumono le principali caratteristiche di questa particolare forma giuridica.

Atto costitutivo e statuto

La società benefit deve indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel Registro delle imprese.

Per la società benefit che abbia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “società benefit” o l’abbreviazione: “SB”, e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Doveri e responsabilità degli amministratori

Le società benefit devono essere amministrate in modo da bilanciare l’interesse dei soci, l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

A tale scopo devono individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Per quanto attiene ai doveri degli amministratori si applicano le consuete regole del Codice civile.

Bilancio e relazione annuale

Le società benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  • la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
  • una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.

Vigilanza

La vigilanza sull’operato delle società benefit è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune.

Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del Codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

Credito d’imposta per le società benefit

L’art. 38-ter del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), al fine di rafforzare sull’intero territorio nazionale il comparto delle società benefit, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.

Va ricordato che, in origine l’agevolazione riguardava solo i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020; successivamente, l’art. 12, comma 1-bis del D.L. n. 183/2020 (Decreto “Proroga termini”) ha differito il termine al 30 giugno 2021.
Successivamente, con l’art. 19-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) l’operatività di tale credito di imposta è stata estesa fino a comprendere i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Da tener presente anche che:

  • rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al Registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit; restano escluse le imposte e le tasse, mentre l’IVA è ammessa all’agevolazione, se il tributo resta a totale carico del beneficiario, come costo effettivo e non risulta recuperabile;
  • l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente;
  • l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato di minore dimensione ed è utilizzabile in compensazione per l’anno 2021.

Le regole attuative dell’agevolazione sono state demandate ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

È stato, dunque, emanato il D.M. 12 novembre 2021 con le disposizioni attuative, mentre con il Decreto Mise 4 maggio 2022 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta.

A tale proposito, per accedere all’agevolazione, è necessario che i beneficiari presentino un’istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso una specifica procedura informatica, disponibile sul sito del Ministero (www.mise.gov.it), nei tempi e nelle modalità definiti con il predetto Decreto 4 maggio 2022 (nello specifico, per il 2021, le istanze potevano essere presentate dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022), a cura del rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo o da altro soggetto delegato, al quale sia stato conferito il potere di rappresentanza nella compilazione.

Novità introdotta dal Decreto “Aiuti”

Come anticipato, il Decreto “Aiuti” interviene su questa disciplina eliminando, dalla norma, il riferimento al 2021.

In particolare, si dispone che le somme in conto residui relativi all’agevolazione possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.

Dunque, si estende, di fatto, anche al 2022 il periodo di utilizzo del credito d’imposta per la trasformazione in società benefit

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo dei residui del credito di imposta, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (si tratta del Fondo istituito dalla Legge di Stabilità 2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al cap. 3076).

Riferimenti normativi:

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