Nell'eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, non si ravvisano le condizioni ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. È in sintesi la Risposta ad istanza di interpello n. 385/2022, in cui sono riportate anche le indicazione operative che il committente deve seguire per non perdere del tutto il bonus facciate.
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