I rifornimenti di carburante effettuati all’estero, ai fini IVA, sono territorialmente rilevanti nel Paese ove avviene il rifornimento. Per meglio dire seguono il trattamento IVA riservato alle cessioni di beni mobili. Qualora il rifornimento avvenga in un Paese UE i soggetti passivi stabiliti ai fini IVA in Italia possono procedere alla presentazione del rimborso IVA. Medesimo discorso vale anche per i Paesi extra-UE con i quali siano stati stipulati accordi di reciprocità.
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