Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Si ricorda che per registrazione in termine fisso si intende che essa deve essere richiesta, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto, generalmente pari a 20 giorni (ante Decreto “Semplificazioni”) ove si tratti di atti formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
La registrazione degli atti notarili con il Modello unico informatico (c.d. MUI) deve essere, invece, effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di formazione dell’atto così come gli atti di locazione immobiliare.
Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono tutti quelli elencati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 aventi un contenuto economico tale da essere indice di una certa capacità contributiva (ragion per cui è prevista la registrazione in termine fisso).
Per questi atti, nella maggior parte dei casi, la determinazione dell’imposta è calcolata in misura proporzionale; tuttavia, residuano tipologie negoziali in cui il tributo è previsto in misura fissa (ad esempio comodato beni immobili, diverse operazioni societarie, contratti di associazione in partecipazione).
La registrazione deve essere richiesta anche se l’atto è sottoposto a condizione sospensiva.
Tutto ciò premesso l’art. 14 del Decreto “Semplificazioni”, con effetto dal 22 giugno 2022 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) ha modificato il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, formati in Italia, portandolo da 20 giorni a 30 giorni.
Atti riportati nella Tariffa del D.P.R. n. 131/1986
Si ricorda che sono soggetti a registrazione gli atti riportati all’interno della Tariffa, Parte Prima (in termine fisso) e Parte Seconda (in caso d’uso), D.P.R. n. 131/1986 sempre che gli stessi siano formati:
- per atto scritto;
- nel territorio dello Stato.
Ne consegue, fatta eccezione per i contratti verbali (di cui all’art. 3, D.P.R. n. 131/1986), che ai fini della registrazione risulta necessaria la presenza di un atto scritto avente una delle seguenti forme:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata: per meglio dire un atto stipulato direttamente dalle parti, ma autenticato nelle firme o nel contenuto da un notaio ovvero un altro pubblico ufficiale;
- scrittura privata non autenticata: atto redatto da privati senza l’intervento di un notaio ovvero altro pubblico ufficiale.
Sono legittimati ad apporre la cosiddetta “autentica” sulle scritture private il notaio, il segretario comunale o provinciale, il console.
Tariffa, D.P.R. n. 131/1986
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Registrazione (*)
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Caratteristiche
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Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Per registrazione in termine fisso si intende che essa deve essere richiesta, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto, generalmente pari a 30 giorni (a seguito delle novità apportate dal Decreto “Semplificazioni”) ove si tratti di atti formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
La registrazione deve essere richiesta anche se l’atto è sottoposto a condizione sospensiva.
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Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Gli atti raccolti nella Tariffa Parte Seconda sono ritenuti meno significativi, rispetto a quelli riportati nella Parte Prima, da un punto di vista patrimoniale.
In tal caso, la disposizione normativa stabilisce che gli atti, ivi elencati, sono soggetti a registrazione in caso d’uso (nella generalità dei casi torna applicabile l’imposta fissa di registro pari ad 200 euro).
Il caso d’uso si realizza ogni qualvolta l’atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione dell’attività amministrativa (ad es. i procedimenti di volontaria giurisdizione) o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).
Non si verifica il caso d’uso quando il deposito avviene ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle sopra citate amministrazioni, enti o organi ovvero quando sia obbligatorio per legge o regolamento.
Non è previsto un termine entro il quale la parte deve registrare l’atto ma l’esecuzione della registrazione deve precedere l’evento che determina il caso d’uso (es. la notifica dell’atto di cessione di un credito nei confronti della P.A.).
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(*) Fermo restando che gli atti per i quali non vige l’obbligo della registrazione possono comunque essere prodotti dai contribuenti per essere registrati volontariamente (ad es. testamenti, contratti di assicurazione, e qualsiasi altro atto presentato spontaneamente per la registrazione). In tal caso l’imposta sarà dovuta in misura fissa (art. 8, D.P.R. n. 131/1986).
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Di seguito si riportano le principali tipologie di atti richiamate nella Tariffa, Parte Prima e Parte Seconda , D.P.R. n. 131/1986, con indicazione della registrazione in termine fisso ovvero in caso d’uso.
Tipologia di atto (in sintesi)
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Articolo della Tariffa, D.P.R. n. 131/1986
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Registrazione in termine fisso ovvero in caso d’uso
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Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
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Art. 1, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni mobili.
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Art. 2, Tariffa Parte Prima
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In termine fisso
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Atti di natura dichiarativa aventi ad oggetto beni o rapporti di qualsiasi natura.
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Art. 3, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
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Art. 4, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Locazioni e affitti di beni immobili.
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Art. 5, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.
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Art. 2-bis, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.
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Art. 6, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto unità di diporto: natanti; imbarcazioni; navi.
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Art. 7, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi:
- decreti ingiuntivi esecutivi;
- provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione anche in sede di scioglimento di comunioni;
- sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere;
- provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.
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Art. 8, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, ancorché assoggettati ad IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972.
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Art. 8-bis, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti non indicati dalle precedenti norme aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
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Art. 9, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Contratti preliminari di ogni specie.
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Art. 10, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Atti pubblici e scritture private autenticate (escluse le procure) non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società ed enti.
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Art. 11, Tariffa, Parte Prima
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In termine fisso
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Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodati di beni mobili.
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Art. 3, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Scritture private non autenticate non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili.
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Art. 4, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate.
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Art. 5, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Procure, deleghe, rilasciate per il compimento di un solo atto e per l’intervento in assemblea.
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Art. 6, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli riportati nell’art. 1, Tariffa, Parte Prima.
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Art. 7, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi.
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Art. 8, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento.
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Art. 9, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti ad IVA.
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Art. 10, Tariffa, Parte Seconda
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In caso d’uso
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Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa;
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 14.
Passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso formati in Italia
di Stefano Setti | 14 Luglio 2022
L’art. 14 del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), ha stabilito che la registrazione degli atti in termine fisso può essere effettuata entro 30 giorni e non più, come avveniva in precedenza, entro 20 giorni. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti riportati all’interno della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131/1986, sempre che gli stessi siano formati per atto scritto e nel territorio dello Stato.
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Si ricorda che per registrazione in termine fisso si intende che essa deve essere richiesta, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto, generalmente pari a 20 giorni (ante Decreto “Semplificazioni”) ove si tratti di atti formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
La registrazione degli atti notarili con il Modello unico informatico (c.d. MUI) deve essere, invece, effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di formazione dell’atto così come gli atti di locazione immobiliare.
Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono tutti quelli elencati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 aventi un contenuto economico tale da essere indice di una certa capacità contributiva (ragion per cui è prevista la registrazione in termine fisso).
Per questi atti, nella maggior parte dei casi, la determinazione dell’imposta è calcolata in misura proporzionale; tuttavia, residuano tipologie negoziali in cui il tributo è previsto in misura fissa (ad esempio comodato beni immobili, diverse operazioni societarie, contratti di associazione in partecipazione).
La registrazione deve essere richiesta anche se l’atto è sottoposto a condizione sospensiva.
Tutto ciò premesso l’art. 14 del Decreto “Semplificazioni”, con effetto dal 22 giugno 2022 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) ha modificato il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, formati in Italia, portandolo da 20 giorni a 30 giorni.
Atti riportati nella Tariffa del D.P.R. n. 131/1986
Si ricorda che sono soggetti a registrazione gli atti riportati all’interno della Tariffa, Parte Prima (in termine fisso) e Parte Seconda (in caso d’uso), D.P.R. n. 131/1986 sempre che gli stessi siano formati:
Ne consegue, fatta eccezione per i contratti verbali (di cui all’art. 3, D.P.R. n. 131/1986), che ai fini della registrazione risulta necessaria la presenza di un atto scritto avente una delle seguenti forme:
Sono legittimati ad apporre la cosiddetta “autentica” sulle scritture private il notaio, il segretario comunale o provinciale, il console.
Tariffa, D.P.R. n. 131/1986
Registrazione (*)
Caratteristiche
Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Per registrazione in termine fisso si intende che essa deve essere richiesta, inderogabilmente, entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto, generalmente pari a 30 giorni (a seguito delle novità apportate dal Decreto “Semplificazioni”) ove si tratti di atti formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
La registrazione deve essere richiesta anche se l’atto è sottoposto a condizione sospensiva.
Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Gli atti raccolti nella Tariffa Parte Seconda sono ritenuti meno significativi, rispetto a quelli riportati nella Parte Prima, da un punto di vista patrimoniale.
In tal caso, la disposizione normativa stabilisce che gli atti, ivi elencati, sono soggetti a registrazione in caso d’uso (nella generalità dei casi torna applicabile l’imposta fissa di registro pari ad 200 euro).
Il caso d’uso si realizza ogni qualvolta l’atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione dell’attività amministrativa (ad es. i procedimenti di volontaria giurisdizione) o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).
Non si verifica il caso d’uso quando il deposito avviene ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle sopra citate amministrazioni, enti o organi ovvero quando sia obbligatorio per legge o regolamento.
Non è previsto un termine entro il quale la parte deve registrare l’atto ma l’esecuzione della registrazione deve precedere l’evento che determina il caso d’uso (es. la notifica dell’atto di cessione di un credito nei confronti della P.A.).
(*) Fermo restando che gli atti per i quali non vige l’obbligo della registrazione possono comunque essere prodotti dai contribuenti per essere registrati volontariamente (ad es. testamenti, contratti di assicurazione, e qualsiasi altro atto presentato spontaneamente per la registrazione).
In tal caso l’imposta sarà dovuta in misura fissa (art. 8, D.P.R. n. 131/1986).
Di seguito si riportano le principali tipologie di atti richiamate nella Tariffa, Parte Prima e Parte Seconda , D.P.R. n. 131/1986, con indicazione della registrazione in termine fisso ovvero in caso d’uso.
Tipologia di atto (in sintesi)
Articolo della Tariffa, D.P.R. n. 131/1986
Registrazione in termine fisso ovvero in caso d’uso
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Art. 1, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni mobili.
Art. 2, Tariffa Parte Prima
In termine fisso
Atti di natura dichiarativa aventi ad oggetto beni o rapporti di qualsiasi natura.
Art. 3, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
Art. 4, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Locazioni e affitti di beni immobili.
Art. 5, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.
Art. 2-bis, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.
Art. 6, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto unità di diporto: natanti; imbarcazioni; navi.
Art. 7, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi:
Art. 8, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, ancorché assoggettati ad IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Art. 8-bis, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti non indicati dalle precedenti norme aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Art. 9, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Contratti preliminari di ogni specie.
Art. 10, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Atti pubblici e scritture private autenticate (escluse le procure) non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società ed enti.
Art. 11, Tariffa, Parte Prima
In termine fisso
Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodati di beni mobili.
Art. 3, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Scritture private non autenticate non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili.
Art. 4, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate.
Art. 5, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Procure, deleghe, rilasciate per il compimento di un solo atto e per l’intervento in assemblea.
Art. 6, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli riportati nell’art. 1, Tariffa, Parte Prima.
Art. 7, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi.
Art. 8, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento.
Art. 9, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti ad IVA.
Art. 10, Tariffa, Parte Seconda
In caso d’uso
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Imposta di registro
Cosa si intende per registrazione in termine fisso?
La registrazione in termine fisso si intende come la richiesta di registrazione entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell'atto, generalmente pari a 30 giorni se formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero, in base all'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986.
Qual è il termine entro il quale la registrazione deve essere richiesta per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso?
Il termine entro il quale la registrazione deve essere richiesta per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso è generalmente pari a 30 giorni se formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero, in base all'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986.
Quali sono gli atti soggetti a registrazione in termine fisso?
Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono tutti quelli elencati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 aventi un contenuto economico tale da essere indice di una certa capacità contributiva. In genere, per questi atti la determinazione dell’imposta è calcolata in misura proporzionale.
Cosa significa caso d’uso in relazione alla registrazione degli atti?
Il caso d’uso si verifica quando l’atto viene depositato presso specifiche istituzioni o enti, come le cancellerie giudiziarie o le amministrazioni dello Stato, nell’esplicazione dell’attività amministrativa. In tal caso, si applica generalmente l’imposta fissa di registro.
Quali sono le principali tipologie di atti richiamate nella Tariffa, Parte Prima e Parte Seconda, D.P.R. n. 131/1986, con indicazione della registrazione in termine fisso ovvero in caso d’uso?
Le principali tipologie di atti comprendono atti traslativi di beni immobili e mobili, atti di natura dichiarativa, atti propri delle società e enti, locazioni e affitti di beni immobili, cessioni di crediti, atti relativi a unità di diporto, atti dell’autorità giudiziaria, contratti preliminari, atti pubblici e scritture private autenticate, scritture private non autenticate, quietanze, procure, atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità, mandati di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, libretti di conto corrente e di risparmio, e contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo.