L’imposta sulle donazioni non si applica nei casi di “donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che l’esenzione in esame è riconosciuta nel caso in cui la “donazione o altra liberalità collegata” sia una liberalità cosiddetta “indiretta”, cioè effettuata senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad esempio alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo. Diversamente, qualora la liberalità sia stata realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l’imposta di donazione. Sono i sostanziali chiarimenti dati dall’Agenzia Entrate nella Risposta ad istanza di interpello n. 366/2022.
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