Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito d’imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente un pagamento degli interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso, invece, in cui la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi richiesti ovvero del tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti. Con questo dirimente principio si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22281/2022.
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