La risoluzione anticipata del contratto di locazione senza esercitare il diritto di prelazione che ha reso possibile procedere alla vendita dell’immobile ha natura di corrispettivo e come tale deve essere assoggettato ad IVA; va ricordato che, affinché sorga il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, occorre che vi sia il rilascio dell’immobile locato, il quale è il fatto causativo della perdita dell’avviamento. Inoltre, la norma esclude espressamente l’indennità quando la cessazione sia conseguenza di un comportamento del conduttore (inadempimento, disdetta o recesso) ovvero sia dovuta ad una delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.
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