In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione “a danno dello Stato” ex art. 316-bis c.p., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”), gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge. Tale è il principio enucleato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28416 del 19 luglio 2022.
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