La deduzione forfetaria per gli autotrasportatori
La disciplina normativa delle deduzioni forfetarie in favore delle imprese autorizzate al trasporto merci per conto terzi è contenuta all’art. 66, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Possono avvalersi della deduzione in commento, le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Si veda a tal proposito la circolare n. 129/2000 e la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E.
Intervenendo sull’art. 66 sopra citato, la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’art. 1, comma 652, ha previsto che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo”.
L’importo effettivamente spettante a titolo di deduzione forfetaria, è fissato per anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle risorse disponibili.
Deduzione forfetaria autotrasportatori
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Cosa
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Deduzione forfetaria giornalieradi spese non documentate per trasporto effettuati oltre o entro il territorio comunale.
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Beneficiari
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Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi.
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Deduzione forfetaria autotrasportatori - Soggetti beneficiari
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Contabilità
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Deduzione forfetaria
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Ditta individuale
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Semplificata
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Sì
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Ordinaria per opzione
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Sì
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Regime forfetario o di vantaggio
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No
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Società di persone
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Semplificata
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Sì
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Ordinaria per opzione
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Sì
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Società di capitali
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No, in nessun caso
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Calcolo deduzione
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La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
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Cumulo deduzione forfetaria trasporti oltre comune o entro il territorio comunale
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Laddove, nella stessa giornata, siano stati effettuati trasporti sia nel medesimo Comune dove l’impresa ha la sede, sia al di fuori dello stesso, il contribuente potrà adottare la deduzione giornaliera più favorevole.
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Fatta tale ricostruzione, veniamo agli importi comunicati dal MEF in data 28 giugno 2022.
Deduzione forfetaria autotrasportatori: in chiaro gli importi 2021
Il dipartimento delle Finanze del MEF, con il comunicato stampa del 28 giugno 2021, ha pubblicato gli importi riconosciuti a titolo deduzioni forfetarie agli autotrasportatori nel corrente anno 2022.
Tali deduzioni trovano posto nel modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021 (trasporti 2021).
Rispetto allo scorso anno si passa da 48 euro a 55 euro giornalieri.
Deduzioni forfetarie autotrasportatori periodo d’imposta 2021
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Tipologia trasporto
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Deduzione spettante
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Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi)
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€ 55
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Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa
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€ 19,25 (35% di 55 euro)
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Come anticipato nel paragrafo precedente, se nella stessa giornata l’imprenditore effettua personalmente due trasporti:
- uno nell’ambito del Comune dove ha sede l’impresa, e l’altro in un comune limitrofo,
- lo stesso avrà diritto alla sola deduzione prevista per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (la deduzione più favorevole).
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’art. 56 della Legge 6 giugno 1974, n. 298.
I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento da parte del Fisco (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).
L’inserimento nel modello Redditi
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria per opzione) e RG (contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2021 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente:
- alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e
- alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Contabilità ordinaria per opzione
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Contabilità semplificata
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Trasporti entro il Comune
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RF 55 codice 43
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Trasporti entro il Comune
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RG22 codice 16
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Trasporti fuori dal Comune
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RF 55 codice 44
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Trasporti fuori dal Comune
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RG 22, codice 17
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Come da istruzioni al modello Redditi 2022, per i soggetti in contabilità semplificata, è possibile altresì indicare nel Rigo RG22, con il codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, prevista in misura forfetaria annua in euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (deduzione ex art. 66 comma 5 del TUIR).
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare 3 gennaio 2001 n. 1, ha messo nero su bianco che:
- tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà),
- non esclude la possibilità di fruire dell’altra deduzione forfetaria a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre/entro il Comune in cui ha sede l’impresa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 5;
- Ministero delle Finanze, circolare 27 giugno 2000, n. 129;
- Agenzia delle Entrate, circolare 12 giugno 2002, n. 50/E;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 652;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato Stampa 28 giugno 2022.
Deduzione forfetaria autotrasportatori: pubblicati gli importi 2022
di Andrea Amantea | 6 Luglio 2022
Il dipartimento delle Finanze del MEF, con il comunicato stampa del 28 giugno 2022 ha reso noto le deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR) riconosciute in favore degli autotrasportatori nel 2022. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), in riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2022, periodo d’imposta 2021, la deduzione forfetaria giornaliera di spese non documentate, è pari a 55,00 euro. Rispetto allo scorso anno dunque si registra un incremento di 7 euro. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta, la deduzione sarà come sempre pari al 35% di quello riconosciuta per gli i trasporti effettuati oltre il territorio comunale (si passa da 16,80 a 19,25 euro).
La deduzione forfetaria per gli autotrasportatori
La disciplina normativa delle deduzioni forfetarie in favore delle imprese autorizzate al trasporto merci per conto terzi è contenuta all’art. 66, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Possono avvalersi della deduzione in commento, le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Si veda a tal proposito la circolare n. 129/2000 e la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E.
Intervenendo sull’art. 66 sopra citato, la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’art. 1, comma 652, ha previsto che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo”.
L’importo effettivamente spettante a titolo di deduzione forfetaria, è fissato per anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle risorse disponibili.
Deduzione forfetaria autotrasportatori
Cosa
Deduzione forfetaria giornalieradi spese non documentate per trasporto effettuati oltre o entro il territorio comunale.
Beneficiari
Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi.
Deduzione forfetaria autotrasportatori - Soggetti beneficiari
Contabilità
Deduzione forfetaria
Ditta individuale
Semplificata
Sì
Ordinaria per opzione
Sì
Regime forfetario o di vantaggio
No
Società di persone
Semplificata
Sì
Ordinaria per opzione
Sì
Società di capitali
No, in nessun caso
Calcolo deduzione
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Cumulo deduzione forfetaria trasporti oltre comune o entro il territorio comunale
Laddove, nella stessa giornata, siano stati effettuati trasporti sia nel medesimo Comune dove l’impresa ha la sede, sia al di fuori dello stesso, il contribuente potrà adottare la deduzione giornaliera più favorevole.
Fatta tale ricostruzione, veniamo agli importi comunicati dal MEF in data 28 giugno 2022.
Deduzione forfetaria autotrasportatori: in chiaro gli importi 2021
Il dipartimento delle Finanze del MEF, con il comunicato stampa del 28 giugno 2021, ha pubblicato gli importi riconosciuti a titolo deduzioni forfetarie agli autotrasportatori nel corrente anno 2022.
Tali deduzioni trovano posto nel modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021 (trasporti 2021).
Rispetto allo scorso anno si passa da 48 euro a 55 euro giornalieri.
Deduzioni forfetarie autotrasportatori periodo d’imposta 2021
Tipologia trasporto
Deduzione spettante
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi)
€ 55
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa
€ 19,25 (35% di 55 euro)
Come anticipato nel paragrafo precedente, se nella stessa giornata l’imprenditore effettua personalmente due trasporti:
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’art. 56 della Legge 6 giugno 1974, n. 298.
I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento da parte del Fisco (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).
L’inserimento nel modello Redditi
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria per opzione) e RG (contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2021 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente:
Contabilità ordinaria per opzione
Contabilità semplificata
Trasporti entro il Comune
RF 55 codice 43
Trasporti entro il Comune
RG22 codice 16
Trasporti fuori dal Comune
RF 55 codice 44
Trasporti fuori dal Comune
RG 22, codice 17
Come da istruzioni al modello Redditi 2022, per i soggetti in contabilità semplificata, è possibile altresì indicare nel Rigo RG22, con il codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, prevista in misura forfetaria annua in euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (deduzione ex art. 66 comma 5 del TUIR).
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare 3 gennaio 2001 n. 1, ha messo nero su bianco che:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Autotrasporto
A cosa si riferisce la disciplina normativa delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori?
La disciplina normativa delle deduzioni forfetarie in favore delle imprese autorizzate al trasporto merci per conto terzi è contenuta all’art. 66, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Chi può avvalersi della deduzione in commento?
Possono avvalersi della deduzione in commento, le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
Cosa ha previsto la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’art. 1, comma 652, in relazione alle deduzioni forfetarie?
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’art. 1, comma 652, ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
Quali sono le tipologie di trasporto considerate per la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori?
Le tipologie di trasporto considerate per la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori sono i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) e i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
Come deve essere riportata la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel modello Redditi?
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore deve essere riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria per opzione) e RG (contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2021 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.