A chi spetta il bonus carburante
Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 2 del D.L. “Ucraina” (D.L. n. 21/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, solo per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di “aziende private”. Successivamente, in sede di conversione del predetto Decreto-Legge, è stata sostituita la locuzione “aziende private” con “datori di lavoro privati” dissipando ogni dubbio circa la possibilità di estendere l’agevolazione anche ai dipendenti degli esercenti arti e professioni.
Escluse dall’agevolazione, invece, le amministrazioni pubbliche.
La circolare precisa però che gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 “si considerano rientranti nel settore privato” e possono quindi erogare il bonus.
Quanto ai beneficiari dell’agevolazione, il documento di prassi chiarisce che questi ultimi devono essere individuati in base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Pertanto, vista anche la ratio della norma - volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti - i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam.
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di osservare che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che il benefit “sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti” (cfr. circolare A.d.E. n. 5/E/2018).
La norma in commento, tuttavia, omette ogni riferimento al comma 2 dell’art. 51 TUIR, aprendo così alla possibilità di riconoscere tali benefit anche a vantaggio del singolo dipendente.
Sotto il profilo del reddito d’impresa, si rammenta che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Come applicare i bonus benzina
Venendo all’ambito oggettivo dell’agevolazione, i buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (ad esempio: benzina, gasolio, GPL e metano).
Coerentemente con la ratio agevolativa la circolare specifica che devono ritenersi incluse anche le erogazioni di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, così da non creare indebite penalizzazioni per tali categorie di veicoli.
Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo, la Relazione illustrativa dell’art. 2 del D.L. n. 21/2022 precisa che il bonus benzina di euro 200, pur sottoposto alla disciplina dell’art. 51, comma 3, del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3.
La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono così raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Il dipendente Mario Rossi beneficia nell’anno d’imposta 2022 di:
• buoni benzina per euro 100;
• altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300.
Poiché l’importo di quest’ultima somma è superiore alla soglia di 258,23 euro la stessa sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
Diversamente, ove la suddivisione dei benefit percepiti dal lavoratore dipendente nell’anno d’imposta 2022 fosse la seguente:
• buoni benzina: euro 250;
• altri benefit (diversi dai buoni benzina): euro 200.
L’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in quanto l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit.
In virtù del c.d. “criterio di cassa allargato” l’Agenzia sottolinea che si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro dopo il 31 dicembre ma entro il 12 gennaio 2023.
Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
Il documento di prassi in commento si sofferma infine sull’ipotesi peculiare dei buoni benzina erogati in sostituzione dei premi di risultato.
In prima battuta il legislatore ha qualificato i buoni benzina come erogazione “a titolo gratuito”, effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente.
La Legge di conversione del D.L. “Ucraina” ha però eliminato tale locuzione così da non preclude l’erogazione dei buoni per finalità retributive ed incentivare gli strumenti di welfare aziendale.
È quindi possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina, purché sia rispettata la normativa ivi prevista.
Nel dettaglio, attesa la temporaneità della disciplina in commento per l’anno 2022, tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il plafond di 200 euro si aggiunge a quello di 258,23 euro previsto per gli altri beni e servizi ed è quindi opportuno che gli stessi vengano conteggiati e monitorati separatamente, per non confondere soglie che restano distinte.
Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51;
- Agenzia delle Entrate, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 marzo 2018, n. 5/E;
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 2;
- Agenzia delle Entrate, circolare 14 luglio 2022, n. 27/E.
Bonus benzina 200 euro: possibile anche l’erogazione ad personam
di Marco Bomben | 19 Luglio 2022
La concessione di buoni benzina, o titoli analoghi, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente anche se gli stessi sono erogati ad personam, stante la ratio della norma volta a indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti. È uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2022 sul bonus carburante previsto dal Decreto “Ucraina” per il solo periodo d’imposta 2022 e concedibile fino a un massimo di 200 euro per ogni lavoratore.
A chi spetta il bonus carburante
Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 2 del D.L. “Ucraina” (D.L. n. 21/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, solo per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di “aziende private”. Successivamente, in sede di conversione del predetto Decreto-Legge, è stata sostituita la locuzione “aziende private” con “datori di lavoro privati” dissipando ogni dubbio circa la possibilità di estendere l’agevolazione anche ai dipendenti degli esercenti arti e professioni.
Escluse dall’agevolazione, invece, le amministrazioni pubbliche.
La circolare precisa però che gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 “si considerano rientranti nel settore privato” e possono quindi erogare il bonus.
Quanto ai beneficiari dell’agevolazione, il documento di prassi chiarisce che questi ultimi devono essere individuati in base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Pertanto, vista anche la ratio della norma - volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti - i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam.
In passato, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di osservare che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che il benefit “sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti” (cfr. circolare A.d.E. n. 5/E/2018).
La norma in commento, tuttavia, omette ogni riferimento al comma 2 dell’art. 51 TUIR, aprendo così alla possibilità di riconoscere tali benefit anche a vantaggio del singolo dipendente.
Sotto il profilo del reddito d’impresa, si rammenta che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Come applicare i bonus benzina
Venendo all’ambito oggettivo dell’agevolazione, i buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (ad esempio: benzina, gasolio, GPL e metano).
Coerentemente con la ratio agevolativa la circolare specifica che devono ritenersi incluse anche le erogazioni di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, così da non creare indebite penalizzazioni per tali categorie di veicoli.
Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo, la Relazione illustrativa dell’art. 2 del D.L. n. 21/2022 precisa che il bonus benzina di euro 200, pur sottoposto alla disciplina dell’art. 51, comma 3, del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3.
La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono così raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Il dipendente Mario Rossi beneficia nell’anno d’imposta 2022 di:
• buoni benzina per euro 100;
• altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300.
Poiché l’importo di quest’ultima somma è superiore alla soglia di 258,23 euro la stessa sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
Diversamente, ove la suddivisione dei benefit percepiti dal lavoratore dipendente nell’anno d’imposta 2022 fosse la seguente:
• buoni benzina: euro 250;
• altri benefit (diversi dai buoni benzina): euro 200.
L’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in quanto l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit.
In virtù del c.d. “criterio di cassa allargato” l’Agenzia sottolinea che si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro dopo il 31 dicembre ma entro il 12 gennaio 2023.
Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
Il documento di prassi in commento si sofferma infine sull’ipotesi peculiare dei buoni benzina erogati in sostituzione dei premi di risultato.
In prima battuta il legislatore ha qualificato i buoni benzina come erogazione “a titolo gratuito”, effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente.
La Legge di conversione del D.L. “Ucraina” ha però eliminato tale locuzione così da non preclude l’erogazione dei buoni per finalità retributive ed incentivare gli strumenti di welfare aziendale.
È quindi possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina, purché sia rispettata la normativa ivi prevista.
Nel dettaglio, attesa la temporaneità della disciplina in commento per l’anno 2022, tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il plafond di 200 euro si aggiunge a quello di 258,23 euro previsto per gli altri beni e servizi ed è quindi opportuno che gli stessi vengano conteggiati e monitorati separatamente, per non confondere soglie che restano distinte.
Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus benzina
A chi spetta il bonus carburante?
Il bonus carburante spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, sia delle aziende private che degli esercenti arti e professioni, escluse le amministrazioni pubbliche.
Qual è l'obiettivo del bonus carburante?
L'obiettivo del bonus carburante è quello di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, permettendo ai datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina esentasse fino a un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore nel periodo d'imposta 2022.
Chi può erogare il bonus carburante?
Il bonus carburante può essere erogato dai datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici che rientrano nel settore privato, a favore dei lavoratori dipendenti.
Quali sono i beneficiari dell'agevolazione del bonus carburante?
I beneficiari dell'agevolazione del bonus carburante sono i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, individuati in base al reddito prodotto da lavoro dipendente.
Qual è l'importo massimo del bonus carburante per lavoratore?
L'importo massimo del bonus carburante per lavoratore è di 200 euro, esentasse, nel periodo d'imposta 2022.