Commento
IVA

Aliquota IVA ordinaria per il noleggio di ponteggi

di Marco Peirolo | 20 Luglio 2022
Aliquota IVA ordinaria per il noleggio di ponteggi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 373/2022, ha chiarito che, per le prestazioni consistenti nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota IVA ordinaria a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato, senza applicazione del reverse charge.

Oggetto dell’Interpello

La società istante, operante nel settore edile, effettua:

  • lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;
  • la messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

Riguardo alla prima attività, l’istante applica alle prestazioni aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.) sull’intero importo dell’appalto. Riguardo, invece, alla seconda attività, l’istante ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

Il dubbio interpretativo è relativo all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata anche alla seconda attività.

Soluzione prospettante dall’istante

La soluzione interpretativa prospettata dalla società, di cui si chiede conferma all’Agenzia delle Entrate, consiste nel ritenere che alle prestazioni edili (lavori di costruzione, pitture, cartongessi, ecc.) relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc. si applica l’aliquota IVA in base alla tipologia di intervento e di immobile, sull’intero importo dei lavori compreso anche l’utilizzo dei ponteggi.

In caso di committente soggetto passivo IVA e di prestazioni di completamento di edifici nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione trova applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.

Rimangono, invece, escluse dal reverse charge le prestazioni relative ad interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione (con o senza ampliamento) non essendo prestazioni edili di completamento, bensì di costruzione.

Inoltre, qualora la società subappalti i lavori di completamento di edifici (interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione), trova applicazione il reverse charge ai sensi del citato art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

La società integra la fattura del subappaltatore applicando:

  • in caso di intervento di ristrutturazione/ampliamento, l’aliquota IVA prevista per l’appalto principale;
  • in caso di intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria ed indipendentemente dalla tipologia di immobile, l’aliquota IVA ordinaria anche in presenza di beni significativi, in quanto il subappaltatore esegue la prestazione in una fase intermedia di realizzazione dell’intervento.

Nell’ipotesi di subappalto relativo ad un intervento di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione, con o senza ampliamento, trova applicazione il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e non quello di cui alla successiva lett. a-ter), non trattandosi di lavori di completamento, che per espressa disposizione normativa non si applica in presenza di prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti di un contraente generale. La società integra la fattura del subappaltatore con l’aliquota IVA relativa all’appalto principale.

Infine, alle prestazioni di mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura quali gru) senza altra diretta attività edile in cantiere, l’aliquota IVA in concreto applicabile è quella ordinaria indipendentemente dalla tipologia di intervento e di immobile, senza possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge.

Ciò anche nel caso in cui la prestazione non sia di mero noleggio, ma comprenda altri servizi, quali il trasporto, il montaggio, la messa in sicurezza e lo smontaggio dei ponteggi che, pur essendo una prestazione di servizi più complessa rispetto al mero noleggio, non risulta configurabile come accessoria, funzionale e collegata all’intervento edile.

Reverse charge per le prestazioni edilizie

L’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

Sempre nel settore edile, il reverse charge, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, si applica anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

La circolare n. 37/E/2006 ha chiarito che l’ambito oggettivo della suddetta misura va limitato alle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.

Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

Tale meccanismo non si applica, altresì, alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. “general contractor”).

La citata circolare n. 37/E/2006 ha, inoltre, precisato che, tenuti all’applicazione del reverse charge, sono i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Per effetto dell’introduzione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso ad alcune specifiche prestazioni relative ad edifici, segnatamente i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento.

Il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche ATECO è utilizzabile anche per l’individuazione delle prestazioni in commento.

In proposito, ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di edifici”, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 27 marzo 2015 è stato chiarito che occorre avere riguardo alle classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO:

  • 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
  • 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
  • 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
  • 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
  • 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
  • 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti agli edifici);
  • 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.

Aliquota IVA per gli interventi edilizi in subappalto e per il mero noleggio di ponteggi

Nella Risposta n. 373/2022, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il reverse charge, nel traslare gli obblighi IVA in capo al destinatario del bene/servizio, non incide sulla determinazione dell’aliquota applicabile all’operazione effettuata e che, essendo l’appaltatore tenuto al versamento dell’imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.

Quando il contratto d’appalto beneficia dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, fatta eccezione per i casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella C.M. n. 71/E/2000.

In merito alle prestazioni che consistono nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, l’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, vale a dire l’applicabilità dell’aliquota ordinaria a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

Riferimenti normativi:

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